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“Addio” agibilità provvisoria, a Barano una moltitudine di negozi a rischio chiusura

di Marco Gaudini

BARANO D’ISCHIA – Una Sentenza della Sesta Sezione del TAR, rischia di gettare da qui a breve nel caos amministrativo l’intero Comune di Barano d’Ischia. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di analizzare tutti gli aspetti di questa vicenda. Il caso riguarda un ricorso avanzato da  Ornella Di Costanzo, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Meglio, contro il Comune di Barano d’Ischia, in persona del legale rappresentante, difeso dall’avv. Arturo Testa, e nei confronti di Giovanni Giuseppe Di Costanzo. L’oggetto del contendere è la richiesta dell’annullamento del certificato di agibilità n. 5/2014 rilasciato il 18/07/2014 a favore di  Giovanni Giuseppe Di Costanzo per l’uso di attività commerciale e di fabbrica di salumi nei locali; e dell’art. 73 del regolamento edilizio comunale.

LA PREMESSA

 Il tutto parte perché la ricorrente, che abita al di sopra della macelleria “incriminata” disturbata dai fumi prodotti nel laboratorio posto al di dietro dell’attività commerciale che hanno comportato anche il deterioramento delle strutture edilizie del fabbricato, nonché il disagio provocato dai forti odori conseguenti alle lavorazioni delle carni, decide di impugnare il certificato d’agibilità rilasciato nel 2014 per l’uso dell’attività commerciale e di fabbrica di salumi, e di chiedere, l’annullamento dell’art., 73 del regolamento edilizio del Comune di Barano. Questa è la premessa per comprendere tutta la struttura di una sentenza, che non presenta alcun aspetto “innovativo”, visto la diffusa e generale giurisprudenza in materia, ma per il Comune isolano, potrebbe determinare un deflagrante “effetto domino”.

 L’ART. 73 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI BARANO

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Partiamo però dall’art. 73 del Regolamento edilizio del Comune di Barano, che prevede: “(…) Per quanto riguarda il requisito della abitabilità o dell’agibilità, fermo restando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della medesima L. 28.2.1985, n. 47, per gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, anche  penali, comporta che i titolari hanno facoltà di continuare ad utilizzare gli immobili per le destinazioni d’uso consolidate ed in atto alla data di presentazione delle istanze, pur in assenza di una  formale certificazione di abitabilità o di agibilità, qualora il titolare formuli richiesta di certificazione di abitabilità o di agibilità questa può essere rilasciata a titolo provvisorio e, comunque, sino alla definizione del procedimento di sanatoria, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 4 del d.P.R. 22.4.1994, n. 425, (…)”. In buona sostanza questo articolo disciplina il rilascio dell’agibilità provvisoria per immobili oggetto di istanza di condono edilizio, che diversamente non potrebbero ottenere la certificazione, che è prerogativa degli immobili legittimi. Un previsione normativa, attuata dal Consiglio Comunale di Barano che nel 2007 ha approvato il Regolamento edilizio. Una norma transitoria, che in qualche modo era considerata  “l’ancora di salvezza” per tutti gli immobili a destinazione commerciale, produttiva, ecc. che, senza il prescritto certificato di agibilità, non possono esercitare.

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