CRONACAPRIMO PIANO

Delocalizzazione delle imprese, non c’è più tempo da perdere

Duro confronto tra il sindaco di Casamicciola e il commissario alla ricostruzione post sisma sulle tempistiche del varo dell’ordinanza a vantaggio delle attività economiche danneggiate dal terremoto e costrette a spostare la sede d’azienda

È quasi un braccio di ferro quello sviluppatosi sull’ordinanza per i contributi alla delocalizzazione delle imprese colpite dal sisma del 2017. Il confronto tra il sindaco di Casamicciola e il commissario alla ricostruzione Schilardi ha raggiunto infatti toni piuttosto duri: oggetto del contendere è la tempistica di approvazione della bozza per l’ordinanza, che dovrà fornire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi “per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’isola d’Ischia del 21 agosto 2017”. L’amministrazione di Casamicciola ritiene urgente il varo dell’ordinanza, per non rischiare di penalizzare eccessivamente il già provato tessuto economico-produttivo locale, mentre la struttura commissariale ha puntato a studiare in maniera più dettagliata i particolari del provvedimento. Nei mesi scorsi l’ente del Capricho si è più volte confrontato con gli imprenditori colpiti dal sisma, tramite riunioni in cui sono stati esaminati e discussi i singoli articoli della bozza. In ogni caso, l’aspro dibattito dovrebbe a breve consegnare un testo definitivo. Negli ultimi mesi è stato aggiunto alla bozza anche un articolo dedicato alla delocalizzazione delle attività di bed & breakfast. Vediamo nel dettaglio i punti principali della bozza con le modifiche intervenute.

L’amministrazione Castagna ritiene urgente il varo dell’ordinanza, per non rischiare di penalizzare eccessivamente il già provato tessuto economico-produttivo locale

LEGITTIMATI. Agli interventi di delocalizzazione temporanea possono procedere professionisti e persone, fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche già in attività al momento del sisma, che avessero sede in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite scheda Aedes. Fra l’altro, coloro che abbiano già delocalizzato la propria attività prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza, potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute, che sarà corrisposto dopo le opportune verifiche.

ATTREZZATURE. I soggetti legittimati potranno anche acquistare o noleggiare macchinari e attrezzature delle stesse caratteristiche di quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura dove l’attività sarà delocalizzata, ma anche provvedere a realizzare gli impianti di base, come quello elettrico, idrico e di condizionamento, per rendere gli ambienti funzionali alla propria attività. Il commissario rimborserà anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni e attrezzature dall’edificio distrutto, e si potrà ripristinare anche le scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma.

La struttura commissariale ha puntato a studiare in maniera più dettagliata i particolari del provvedimento prima di trasmettere la bozza definitiva ai comuni del Cratere

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RICHIESTA. Per quanto riguarda la richiesta di accesso al contributo, essa può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di sgombero dopo una verifica di agibilità tramite schede Aedes integrata da apposita perizia giurata. In particolare, la richiesta deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un professionista abilitato, contenente una serie di documenti che illustrino in dettaglio i danni subìti, la descrizione delle attività svolte, l’edificio dove si intende delocalizzare con gli eventuali interventi di adeguamento funzionale, e i vari costi sostenuti o da sostenere.

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RIMBORSO. La bozza d’ordinanza indica anche il modo di determinazione del rimborso: il rimborso massimo mensile ammissibile per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione del comune dove è situato l’immobile danneggiato, con l’aggiunta del rimborso del costo degli interventi necessari per adeguare l’immobile affittato. In alternativa, si può optare per un contributo “una tantum” determinato sulla base della superficie dell’edificio danneggiato o distrutto indicato nella perizia asseverata nell’importo omnicomprensivo di euro 450 al metro quadro. Fra l’altro, “per gli interventi su macchinari, attrezzature e impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell’impresa, il rimborso è pari massimo all’80% del costo indicato nella perizia asseverata; per il ripristino delle scorte il rimborso è pari massimo al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata; le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate al 100% dei costi documentati”. Inoltre, le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 10% del costo delle opere eseguite, mentre le spese tecniche di perizia sono riconosciute nel limite del 10% del valore dei beni periziati per un massimo di duemila euro. Viene precisato che il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.

EROGAZIONE. Nella domanda, vanno allegati l’elenco delle spese effettivamente sostenute, e le fatture anche non quietanziate, degli acquisti e dei noleggi di attrezzature e dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche. Dopo la verifica della documentazione e dell’eventuale esecuzione degli interventi, il contributo sarà erogato tramite accredito sul conto corrente indicato. Entro quindici giorni dalla data dell’accredito, l’imprenditore produrrà al Commissario le fatture quietanziate: in caso contrario, il Commissario disporrà la revoca del rimborso e avvierà la procedura per chiederne l’immediata restituzione.

L’ordinanza sarà emanata sulla base sulle previsioni della legge di ricostruzione, la 130/2018, secondo cui il Commissario straordinario “interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici”, con contributi per la riparazione e la delocalizzazione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente subìto.

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