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Danni lievi e contributi post sisma, ecco le linee guida della nuova ordinanza di Schilardi

CASAMICCIOLA TERME. È ormai in dirittura d’arrivo la nuova ordinanza del commissario alla ricostruzione. Il nuovo provvedimento riguarderà la “regolamentazione e i criteri di modalità di concessione dei contributi per gli interventi di riparazione immediata e rafforzamento locale di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificabili agibili, che hanno subìto danno lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017”, e costituirà in sostanza l’attuazione dell’ordinanza numero 2, quella emessa lo scorso dicembre. La bozza dell’ordinanza commissariale è sul tavolo dei tre sindaci del Cratere, che a stretto giro potranno esprimere eventuali riflessioni in merito: il commissario è infatti atteso a Casamicciola per un incontro. Naturalmente lo schema del provvedimento potrebbe cambiare in alcuni punti, ma la struttura grandi linee dovrebbe rimanere quella che andiamo a illustrarvi. Viene prima definito l’ambito di applicazione dell’ordinanza richiamando i vari provvedimenti legislativi succedutisi, per poi chiarire i concetti di “superficie complessiva”, “superficie utile netta” (quella dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre), e delle “pertinenze”.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per l’esecuzione degli interventi, il contributo sarà determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo alcuni particolari parametri (indicati in uno degli allegati che saranno pubblicati con l’ordinanza). Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprenderà le spese per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale, comprese le eventuali indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura, ritenuti strettamente necessari, oltre alle spese tecniche. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese di esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. Ai sensi del decreto-Ischia convertito nella legge di ricostruzione, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne. L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari e alle relative pertinenze. Per gli edifici a “destinazione e tipologia prevalentemente residenziali” e quelli a “destinazione e tipologia prevalentemente produttiva”, i contributi sono destinati per almeno il 50% all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanziati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico rispetto a quelli obbligatori per legge. Per quanto riguarda i contributi per le spese tecniche, il valore massimo del contributo erogato dal Commissario resta quello delle percentuali indicate al comma 3 dell’articolo 30 del decreto-Ischia convertito in legge.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI EDIFICI

Un articolo prevede anche l’incremento dei costi per particolari tipologie di edifici. I costi parametrici sono incrementati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articolo 10, 12, e 13 del D.Lgs. 42/2004, del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 142 della stessa normativa, del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a 2,50 metri e quindi di difficile accessibilità.

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AVVIO DEI LAVORI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

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Per l’avvio dei lavori, la comunicazione di inizio presentata  a norma dell’articolo 2 della ordinanza commissariale n.2 dello scorso dicembre, costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come previsto dal decreto-Ischia. In particolare, con la perizia allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa sismica per gli interventi di rafforzamento locale e della normativa sull’efficientamento energetico nell’edilizia. La comunicazione di inizio lavori andrà inviata al Comune a mezzo Pec. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2019, gli interessati dovranno presentare al Comune la domanda di concessione del contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro lo stesso termine potranno anche presentare la domanda di concessione del contributo, con analoghe modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità accennate pregiudicherà l’ammissibilità della domanda di contributo. Una volta ricevuta la domanda di concessione del contributo, il Comune tempestivamente procederà allo svolgimento dell’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni che ostacolano l’intervento. L’ente poi procederà all’istruttoria sulla domanda sulla base alla documentazione presentata e, sulla base del costo ammissibile individuato dal tecnico incaricato, determinerà il contributo concedibile. Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo, emetterà tempestivamente il provvedimento di concessione del contributo oppure di rigetto del’istanza, informandone il richiedente e il Comune. In caso di accoglimento dell’istanza di contributo, il Comune provvederà anche a richiedere il Codice unico di progetto (Cup) e il condice Cig. Il beneficiario del contributo segnalerà al Comune l’Iban del conto corrente a lui intestato, mentre i titolari di attività produttive comunicheranno l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal suddetto Cup che lo identifica e indicando l’Iban.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato dal Comune al beneficiario con i fondi resi disponibile dal Commissario in determinati modi e tempi: il 50% del contributo sarà erogato entro trenta giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario contenuto nell’ordinanza n.2 del Commissario, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che provi il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo. L’altro 50% a saldo del contributo verrà erogato entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e approvato dal Comune. Spetta proprio al direttore trasmettere al Comune una serie di documentazioni quali l’attestazione di regolare esecuzione e di ripristino delle condizioni di agibilità, il consuntivo dei lavori, la  rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, documentazione fotografica. La bozza prevede anche alcuni casi particolari in cui al richiedente può essere riconosciuto un anticipo fino al 20% dell’importo. Possibilità di richiesta di anticipo in sede di presentazione della domanda è prevista anche per quanto spetta ai tecnici che hanno partecipato alla fase di progettazione (in misura non superiore al 50% della quota parte ad essi destinata). Il Comune , all’esito dell’istruttoria, trasmetterà al Commissario straordinario la determinazione del contributo e ne certificherà l’erogabilità a ogni stato di avanzamento dei lavori e a consuntivo di essi, dopo la verifica della regolarità contributiva tramite Durc.

 

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