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Ddl Falanga, al via l’esame in Commissione ambiente

Lo scorso martedì 18 luglio è cominciato l’esame del ddl Falanga presso l’ottava Commissione ambiente della Camera dei deputati. Come si ricorderà, la proposta di legge del senatore Ciro Falanga è ormai prossima alla definitiva approvazione: l’aula di Montecitorio alcune settimane fa ha reso noto l’elenco delle attività assembleari per i mesi a venire, e a settembre sarà la volta dell’esame della proposta di legge recante “disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi”. La legge, già approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata al Senato, è tornata a Montecitorio per la definitiva approvazione. Nelle scorse settimane era stata anche sottoposta al vaglio della Commissione giustizia della Camera, prima che si chiudessero tutti i termini per eventuali ulteriori proposte di emendamento. Adesso è la volta della Commissione Ambiente che, presieduta da Ermete Realacci, alle ore 13.00 del 18 luglio ha dato inizio all’esame del testo, prima di dare il proprio parere. La proposta di legge torna all’esame della Camera in quarta lettura: dopo l’approvazione del Senato il 22 gennaio 2014 il provvedimento è stato, infatti, modificato dalla Camera il 18 maggio 2016 e nuovamente modificato dal Senato il 17 maggio 2017. L’onorevole Realacci ha  ricordato che l’articolo 1 – che modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero – attribuisce al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l’esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nella determinazione dei criteri di priorità, com’è noto, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione: 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; 2) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416- bis del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione antimafia. Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità deve essere attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati. L’articolo 2 invece ha modificato l’articolo 41 del testo unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che annualmente, entro  dicembre, il responsabile dell’ufficio comunale deve trasmettere al Prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di inedificabilità, l’elenco delle opere non sanabili.

Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41, nel confermare la normativa vigente per quanto riguarda il ruolo centrale del prefetto nella procedura di demolizione delle opere abusive, sulla base dell’elenco trasmesso dalle amministrazioni statali e regionali, estende ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione la possibilità di affidare i lavori, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee o di avvalersi di strutture operative del Ministero della difesa. Realacci ha spiegato che il nuovo articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all’erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione. In ogni caso, le somme dovranno essere restituite dall’amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi. L’articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di repressione dell’abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell’azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell’esecuzione delle demolizioni.

Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017. In linea con l’osservazione introdotta dalla Commissione nel parere favorevole espresso a maggio 2016, nel corso dell’esame in seconda lettura del provvedimento da parte della Camera, Realacci ha rilevato che la disposizione prevede l’obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sull’andamento dell’abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull’attuazione e l’efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno. Da ultimo, nel ricordare brevemente il lungo iter della proposta, avviato nel 2013 per iniziativa del Senato, nonché le polemiche intervenute tra i due rami del Parlamento, il parlamentare ha dichiarato di ritenere  opportuno che nella premessa della proposta di parere venga sottolineata la gravità del fenomeno dell’abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza. Un’osservazione in linea con la storia personale dell’onorevole Realacci, da sempre ambientalista e in passato anche presidente di Legambiente. Nessun componente della commissione è intervenuto, e la seduta è stata aggiornata per il seguito dell’esame.

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