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DECRETO ISCHIA, TUTTI GLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI SINDACI ISOLANI

ISCHIA. Il Decreto Ischia entra nella fase “calda”, quella che dovrà dare una definitiva veste legislativa al provvedimento che statuisce le misure per gli interventi urgenti in ottica di ricostruzione post sisma. Mentre il dibattito politico continua a mantenersi acceso, come dimostrato anche dalla proposta di emendamento da parte di alcuni deputati del gruppo “Liberi e Uguali” sull’articolo 25, quello che riguarda il nodo-condoni, i sindaci isolani hanno approntato una serie di proposte migliorative del testo, inviate all’esame del Parlamento. Manco a dirlo, la prima osservazione contenuta nel documento riguarda proprio l’articolo 25, ed è stata redatta con la collaborazione dell’avvocato Molinaro: quasi una risposta alle tante voci che si levano contro la legittimità della norma in questione.

L’ARTICOLO 25 E IL NODO CONDONI

«La norma in esame – recita il documento sottoscritto dai primi cittadini – della quale si richiede l’integrale conferma, prevede l’obbligo di definire le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 per gli immobili che ne sono oggetto e che risultino, al tempo stesso, danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2017. Il comma 1 prevede, altresì, che, “per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”. Tale norma presenta un contenuto del tutto analogo a quello dell’articolo 39, comma 1, della legge n. 724/94, secondo cui, appunto, “le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi (…)”. Per ragioni di ordine sistematico, il rinvio alla legge n. 47/85 è contenuto anche nella legge n. 326/03. L’art. 32, comma 25, di tale legge rinvia, infatti, espressamente alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni”. La norma in questione è stata, inoltre, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 196 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, malgrado la titolazione dell’art. 32 sia “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali”, l’oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive. Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall’inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell’art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell’art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell’istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni. L’esigenza di uniformare i procedimenti è, dunque, espressione di una tecnica legislativa ritenuta insindacabile dalla stessa Corte Costituzionale».

Viene poi proposto l’emendamento dell’articolo 21 sui “Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata”, aggiungendo il seguente ulteriore comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all’articolo 1 su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni riscontrati e gli eventi verificatisi il 21 agosto 2017, comprovato da apposita perizia asseverata».

 

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PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

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Di rilievo anche la modifica proposta all’articolo 32, relativo alla proroga e sospensione dei termini fino al 2019-2020. 1. All’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell’imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo ISEE» e le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».         1. bis All’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole <<30 settembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti <<30 settembre 2019>> e le parole <<16 ottobre 2018>> sono sostituite dalle seguenti <<16 ottobre 2019>>. 2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all’esenzione di cui al comma 1.   3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e’ autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 19, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.                                                                4. All’articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui e dei finanziamenti» e dopo le parole «mutui e finanziamenti stessi» sono inserite le seguenti: «e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».                                                                                5. L’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente comma: << Nei comuni di cui al comma 733 e’ sospeso fino al 31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito, con conseguente allungamento del piano di ammortamento ovvero posticipazione del pagamento dell’intero importo delle rate di capitale sospese unitamente all’ultima rata dell’originario piano di ammortamento. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono richiedere la sospensione della sola quota capitale della rata. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano obbligatoriamente i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il commissario straordinario e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma”.                                                                               6. All’articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita’» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita’ per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita’ per gli anni 2019 e 2020»;  c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l’anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».                      7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all’articolo 19 >>.

Osservano i sindaci:  «A tal proposito, per il solo anno d’imposta 2018 era stato disposto con il d.l. n. 148/2017 che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Risulta necessario confermare la proroga del beneficio anche per i successivi anni di imposta, estendendo, di conseguenza, le relative misure compensative in favore dei Comuni. Appare ragionevole continuare a garantire che i redditi degli immobili danneggiati dal sisma del 21.8.2017 non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, oltre che ai fini del calcolo del valore ISEE. Il ristoro per il mancato gettito delle relative imposte è considerato dai Comuni interessati indispensabile per sollevarli da problemi in termini di equilibri di cassa e di competenza, al fine di continuare ad affrontare la fase dell’emergenza e di assicurare una rapida ed efficace ricostruzione».

 

PERSONALE DEI COMUNI

Altro punto nevralgico è la questione degli organici comunali. Proponendo un articolo 32 bis, i Comuni chiedono di poter assumere 34 unità (21 per Casamicciola Terme, 11 per Lacco Ameno e 2 Forio), in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente: «Al pari degli altri territori terremotati e della città di Genova – si legge nella proposta delle amministrazioni locali – anche i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio avranno bisogno di istituire Uffici speciali per la ricostruzione da finanziare in conformità a quanto previsto per i Comuni del Centro Italia interessati dal sisma del 2016, con fondi analoghi a quelli previsti dall’art. 52 del d.l. 189/2016 e dall’art. 2 del d.l. n. 109/2018. In particolare, i Comuni del sisma del 21.8.2017 necessitano di assumere con  contratti  di lavoro a tempo determinato, in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento della spesa di  personale  di  cui  all’articolo  9,  comma  28,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e  di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1.128.000,00 di euro per l’anno 2019 e di e 1.128.000,00 per l’anno 2020, ulteriori unità di  personale, fino ad un massimo di trenta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si chiede di far  fronte  con modalità analoghe a quelle disposte  dall’articolo 52 del d.l. 189/2016».

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Una ulteriore sostituzione suggerita riguarda il testo dell’articolo 34 del Decreto, che concerne la «sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria», testo che verrebbe ad assumere questa forma: « Per i soggetti che hanno sede legale o unità locali ovvero residenza anagrafica nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 17 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Secondo i Comuni, “la precisazione in merito ai soggetti beneficiari della misura risulta in linea con analoghe disposizioni previste per i territori del centro Italia con il d.l. n. 189/2016. La formulazione del predetto testo, invero, risulta maggiormente esplicativa rispetto a quella contenuta nel d.l. n. 109/2018, che comporta delle disparità di trattamento tra soggetti che operano nella medesime condizioni”.

CARTELLE DI PAGAMENTO

È stata proposta anche la modifica (art. 35) per la “sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento”. La nota redatta dai Comuni suggerisce il seguente testo: «Per i soggetti che hanno sede legale o unità locali ovvero residenza anagrafica nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 45. La precisazione in merito ai soggetti beneficiari della misura risulta in linea con analoghe disposizioni previste per i territori del centro Italia con il d.l. n. 189/2016. La formulazione del predetto testo, invero, risulta maggiormente esplicativa rispetto a quella contenuta nel d.l. n. 109/2018, che comporta delle disparità di trattamento tra soggetti che operano nella medesime condizioni».

Altre modifiche importanti riguardano l’articolo 29 sulla legalità e la trasparenza nei contratti pubblici e privati per la ricostruzione, e l’articolo 30 sulla “qualificazione dei professionisti”, relativamente alle norme per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

 

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