CRONACAPRIMO PIANO

Dipendenti licenziati, si riparte daccapo

La Cassazione ha bocciato la sentenza di secondo grado che aveva annullato i licenziamenti di quattro dipendenti di Marina di Casamicciola, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli

Tutto da rifare in appello. La Corte di Cassazione ha “bocciato” la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva annullato i licenziamenti di quattro dipendenti della società Marina di Casamicciola. La vicenda risale al 2013, quando la società partecipata del Comune termale intimò i relativi provvedimenti con lettere datate 28 dicembre a Ciro Croce, Ciro Pesce, Luigi Iaccarino e Giuseppe Senese. Nel secondo grado di giudizio, la Corte aveva rilevato a sostegno della propria decisione che la procedura era da considerarsi viziata per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare e che, in particolare, vista la carenza di informazioni fornite nella comunicazione di avvio, non era possibile comprendere per quale ragione soltanto otto dei lavoratori dipendenti della società, tutti impiegati presso l’unica unità produttiva a Casamicciola, fossero stati ritenuti immediatamente ricollegabili all’appalto dei servizi di “global service”. La revoca di tale appalto, disposta dall’Amministrazione comunale con delibera del 21 settembre 2013, era stata posta a giustificazione della necessità di procedere ai licenziamenti.

La vicenda fu originata nel 2013 con la revoca dell’appalto dei servizi “global service” da parte dell’amministrazione

Tuttavia la società non ha battuto ciglio e ha inoltrato ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi. Innanzitutto, Marina di Casamicciola ha contestato l’erronea interpretazione della Corte d’Appello che aveva rilevato gravi carenze formali sia nella comunicazione di avvio della procedura, sia nella comunicazione finale di essa, mentre secondo la società le informazioni erano adeguate e sufficienti, “essendo circostanza pacifica che erano stati oggetto della procedura di licenziamento collettivo tutti e soltanto i rapporti di lavoro degli operai addetti all’appalto Global Service (e cioè quello relativo ai servizi di manutenzione), con esclusione dei rapporti degli operai degli altri due settori, porto ed eliporto, e dell’unico impiegato amministrativo, in quanto portatori di specifica professionalità”.

Col secondo motivo veniva contestato il fatto che la Corte aveva fondato le proprie conclusioni su una lettura parziale della comunicazione di avvio della procedura, comunicazione che, se vagliata interamente e senza omettere l’esame di alcuni passaggi essenziali, avrebbe invece fatto chiaramente intendere come risultassero in esubero, alla data di revoca dell’appalto, proprio e soltanto gli otto operai addetti ai servizi di Global Service, fra cui i quattro addetti autori del ricorso.

Non è tutto. Il terzo motivo addotto dalla società riguardava l’erronea convinzione secondo cui “la comparazione dei lavoratori da licenziare dovesse essere condotta con riferimento a tutti i dipendenti dell’azienda, sebbene la comunicazione di avvio della procedura avesse chiaramente identificato i destinatari dei provvedimenti espulsivi negli operai addetti ai servizi di manutenzione, con esclusione di quelli addetti agli altri due settori (porto ed eliporto)”. Inoltre, e questo è il quarto motivo del ricorso, la Corte d’Appello, nell’osservare che nella comunicazione finale della procedura risultava “del tutto omessa, in spregio al disposto legislativo,  la ‘puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5 comma 1’, avrebbe trascurato di valutare  come l’indicazione di tali modalità non fosse necessaria nel caso in questione, trattandosi di licenziamento di tutti gli operai addetti all’unico settore interessato alla revoca definitiva dell’appalto. Infine, veniva contestata anche la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 comma 3 della legge 223/91 (Cassa integrazione e mobilità) in riferimento al regime sanzionatorio applicato.

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LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, trattandoli congiuntamente in quanto connessi. “Nella sentenza impugnata – scrive il collegio presieduto dal dottor Giuseppe Bronzini –  risulta omessa un’interpretazione sistematica o complessiva della comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 in data 21/11/2013 avendo la Corte trascurato di considerare le proposizioni di cui al primo capoverso della stessa, là dove è specificato che “in ragione di detto provvedimento” (di revoca definitiva dell’appalto da parte dell’amministrazione comunale di Casamicciola) “ogni attività del settore Global Services verrà a cessare a far data dal 31.12.2013 restando in essere unicamente le attività afferenti il porto e l’eliporto”; nonché trascurato di considerare, nella loro completezza, le proposizioni di cui al terz’ultimo capoverso, ove è specificato che l’individuazione dei lavoratori interessati, mediante l’adozione del solo criterio tecnico produttivo, sarebbe avvenuta “conseguentemente con le motivazioni che hanno condotto all’esubero”.

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Un’analoga omissione, secondo la Cassazione, è riscontrabile nell’interpretazione della comunicazione (ai sensi dell’articolo 4, comma 9 della legge 223/91) del 28 dicembre 2013 perché la sentenza ha trascurato di valutare la specifica indicazione dei motivi di riduzione nella “revoca definitiva dell’appalto relativo alle attività del settore Global a dar data dal 31/12/2013”, a conferma di quanto già comunicato ai lavoratori interessati nelle lettere di recesso.  Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, agli atti unilaterali va applicato il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto. In virtù di questi motivi, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Napoli rinviando la causa alla stessa Corte, che in diversa composizione dovrà procedere a un nuovo esame delle comunicazione emanate dall’azienda ai sensi dell’articolo 4 della legge 223/1991, valutando le proposizioni omesse nella precedente indagine e applicando l’interpretazione complessiva prescritta dall’articolo 1363 del codice civile. Dunque, il braccio di ferro tra la società e i lavoratori licenziati continua.

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