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Ischia, il Comune mette k.o. la Epsilon

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Il Comune di Ischia ha visto riconosciute le proprie ragioni nella causa civile che vedeva l’ente di via Iasolino opposto alle pretese della società cooperativa Epsilon 2000, specializzata in demolizioni di manufatti abusivi. Il giudice monocratico, dott.ssa Immacolata Cozzolino, ha accolto integralmente le ragioni addotte dall’avvocato Mariangela Calise, legale di fiducia dell’ente, che ha letteralmente smontato le pretese della Epsilon annullando il decreto ingiuntivo per circa 50mila euro che la società aveva ottenuto nel 2010. Un decreto che il magistrato ha riconosciuto essere stato emesso sulla base di dati di fatturazione falsi, e senza la forma scritta nella contrattazione con la pubblica amministrazione né il necessario impegno contabile di spesa, circostanza che per la giurisprudenza rende il rapporto contrattuale non validamente perfezionato o addirittura inesistente. La ditta di Quarto, specializzata in demolizioni, era stata incaricata dal Comune di Ischia per affidamento diretto in relazione ad alcune opere abusive da demolire, con apposita delibera di Giunta n.117 del 1999. Tuttavia, in tale provvedimento mancava totalmente la previsione della copertura finanziaria dei lavori affidati. Inoltre, come evidenziato dall’avv. Calise nell’opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante l’individuazione della Epsilon 2000 come società prescelta tramite trattativa privata, tra le parti non veniva stipulato nessun contratto scritto: un requisito di forma indispensabile per i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. Il legale del Comune d’Ischia aveva anche illustrato come la società Epsilon – al contrario di quanto affermato – in realtà non aveva affatto eseguito le demolizioni che le erano state commissionate, bensì soltanto alcuni “mancati interventi”. In pratica, quando la ditta giungeva sul luogo, i destinatari dell’ordinanza di demolizione dichiaravano di volervi provvedere in proprio. Di conseguenza, la Epsilon, pur non procedendo ad alcun lavoro, aveva inopinatamente fatturato per entrambi gli interventi (non avvenuti) i costi di trasporto dei mezzi e della manodopera: sostanzialmente, una vera e propria duplicazione dei costi, a cui venivano persino aggiunte le maggiorazioni previste per le isole e con l’importo riguardante il prezzo del trasporto calcolato non sul chilometraggio e sul peso trasporto, bensì sui tempi di percorrenza, contro ogni disposizione legislativa. A fronte dei circostanziati e documentati rilievi avanzati dall’avv. Calise, il giudice ha definito la questione “piuttosto lineare sia in fatto che in diritto”. Nella sentenza, la dott.ssa Cozzolino ha sottolineato come l’andamento dei fatti non sia stato contestato dalle parti, e che quindi la famigerata delibera 117 del 1999 è effettivamente rimasta priva del visto di regolarità contabile, mentre alla Epsilon non è mai stata comunicata l’esistenza dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria, contrariamente a quanto disposto dall’art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede che gli Enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 153 co.5). Il magistrato ha poi ribadito l’assoluta necessità della forma scritta per i contratti con gli enti locali, che hanno come presupposto tutta una serie di specifici atti amministrativi dei relativi organi competenti, attraverso i quali si esprime validamente la volontà dell’ente. Significativo il riferimento alla disciplina normativa che il legislatore ha emanato per arginare il diffuso fenomeno dei debiti fuori bilancio che per decenni ha contribuito decisamente a determinare il dissesto finanziario di moltissimi comuni: secondo tali norme il necessario impegno contabile e la relativa copertura finanziaria deve comunque essere comunicata dal responsabile del servizio al terzo contraente, contestualmente all’ordinazione della prestazione “con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”. Pertanto, ad avviso del magistrato, la pretesa della Epsilon risulta priva di ogni fondamento.

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