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LETTERA A IL GOLFO

Egregio Direttore,

in riferimento all’articolo pubblicato sul suo Giornale domenica 12 giugno 2016, relativamente alla delibera di G.C. n.60 del 3/6/2016 sulle modalità di determinazione delle indennità paesaggistiche, appare opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti al fine di sottrarre alle illazioni ed alle dietrologie iniziative che, invece, sono finalizzate a dare certezza del diritto e uniformità di trattamento alla cittadinanza.

Va rilevato che nella introduzione dell’articolo viene dato atto che la iniziativa è frutto della intenzione di facilitare il lavoro degli uffici nella determinazione delle sanzioni pecuniarie, e che ciò costituisce esempio di virtuosità amministrativa e di semplificazione. Tuttavia, poi ci si lascia prendere la mano in dietrologie ed impertinenze, senza tener conto del contesto normativo di riferimento.

E’ evidente che, nel momento in cui viene adottata una delibera in data 3/6/2016 il riferimento in essa contenuto all’art.167 del D.Lgs.42/2004 non può non essere riferito al testo in quel momento vigente ed alla sua applicazione.

E’ indubitabile che il contesto di applicazione dei predetti valori può essere unicamente quello del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, disciplinato dallo stesso art.167 citato. Il che comporta che, per le opere abusive che ricadono nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art.167 citato, come modificato dal 2006, la determinazione e la applicazione della misura della indennità sulla base dei valori tabellari fissati con la delibera saranno attivate soltanto dopo che sarà stato conseguito il parere favorevole della Soprintendenza, che è preventivo e vincolante. Laddove tale parere dovesse risultare negativo, non si potrà dar luogo ad altra misura sanzionatoria diversa da quella del ripristino dello stato dei luoghi.

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La circostanza che nella tabella siano indicate anche tipologie di opere che lasciano pensare a volumi è conseguenza del fatto che anche nella Circolare Ministeriale n.33 del 26/6/2009, che detta definizioni al fine della applicazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al citato art.167, si fa riferimento, tra altre, a tipologie di opere (portici, volumi tecnici, ecc.) per le quali il Ministero ha ritenuto, astrattamente, applicabile tale istituto.

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Resta il fatto che se non vi è il preventivo conseguimento del parere favorevole della Soprintendenza, non può darsi luogo alla applicazione della indennità.

Ne deriva che ogni dietrologia è priva di qualsiasi fondamento. Resta soltanto il fatto che, come rilevato nella prima parte dello stesso articolo pubblicato, l’Amministrazione ha inteso fissare preventivamente le modalità di determinazione della indennità, ove applicabile, idonee a semplificare e rendere celere il lavoro dell’Ufficio e, nel contempo, ad evitare che i cittadini possano sospettare o lamentare modalità di determinazione del “quantum” arbitrarie e non uniformi. E ciò è stato fatto allo stesso modo di quanto è avvenuto in tanti Comuni d’Italia, senza che alcuno gridasse allo scandalo.

Al Golfo ed al suo Direttore la preghiera di prendere e dare atto che non vi sono ombre e sospetti da alimentare, atteso che è stata approvata una modalità di determinazione della indennità paesaggistica, con criteri oggettivi e predeterminati, di facile applicazione e assoggettabile agevolmente a verifica pubblica, applicabile unicamente ai casi che conseguiranno l’accertamento di compatibilità paesaggistica nei modi e forme di legge, previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza.

Si tratta, pertanto, di un autentica speculazione politica per diffamare l’amministrazione che in maniera seria e fattiva sta affrontando la delicata materia delle sanatorie allo scopo di risolvere le problematiche anche delle demolizioni.

Forio 18 Giugno 2016.

( il Sindaco di Forio)

Dott. Francesco Del Deo

 

RISPONDE GAETANO FERRANDINO – Nel dare notizia della delibera, che per la verità ha scatenato diverse discussioni ed un dibattito di natura giuridica, abbiamo soltanto evidenziato una serie di perplessità. Che, peraltro, sono state rafforzate anche da una serie di pareri tecnici raccolti dalla nostra redazione, che hanno confermato in alcuni casi i dubbi ed in altri l’inapplicabilità della delibera di giunta di cui all’oggetto. Ma siccome ci pare di capire che l’oggetto del contendere è decisamente ampio, prendiamo volentieri atto della precisazione fornita dal primo cittadino di Forio, che evidentemente prima che i suoi assessori la votassero avrà assunto tutti i pareri del caso.

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