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Maronti, assolti l’Olmitello e il Bagno Muga

DI FRANCESCO FERRANDINO

ISCHIA. Un grandissimo sospiro di sollievo hanno tirato alla fine dell’udienza i titolari dei due stabilimenti balneari dei Maronti. E non soltanto loro. Ieri mattina il giudice Alberto Capuano ha assolto sia Francesco Paolo Di Costanzo che Sergio Grimaldi “perché il fatto non sussiste”, in relazione alle strutture di bar-ristorante presso il litorale della baia. Inoltre, Grimaldi è stato assolto, “per tenuità del fatto”, anche in relazione a una modesta difformità di  14 metri quadri, un passetto ornamentale e un piccolo ballatoio in legno. Ugualmente importante la contemporanea disposizione di dissequestro delle strutture, che dopo sei mesi possono finalmente veder cadere i sigilli apposti a inizio anno.

Complice un ruolo d’udienza molto pieno, il verdetto del giudice è arrivato soltanto intorno alle 13.30, dopo una mattinata che alle parti in causa deve essere sembrata molto lunga. Poi finalmente la lettura del dispositivo ha fugato mesi di dubbi e ansie, decretando il pieno accoglimento delle tesi difensive messe in campo dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, difensore di entrambi i titolari degli stabilimenti sotto accusa, con la fattiva collaborazione dell’avvocato Massimo Stilla e dell’ingegner Benito Trani, che per la difesa ha redatto un’articolata perizia a suffragio della tesi della “non stagionalità” delle strutture.

Era questo infatti il punto focale intorno al quale è ruotato il processo, che prese avvio dopo il sequestro delle strutture in seguito alle  indagini condotte dalla Guardia Costiera e coordinate dalla Quinta Sezione reati ambientali della Procura di Napoli, che hanno coinvolto diversi altri stabilimenti balneari situati nella Baia dei Maronti, i cui processi sono ancora in attesa di sentenza. Ecco perché il risultato maturato ieri riveste notevole importanza, visto che anche tali procedimenti in via di definizione sono incardinati presso la sezione penale di Ischia del Tribunale.

Nel gennaio scorso gli inquirenti contestavano alle strutture del Lido Olmitello e del Bagno Muga di discostarsi dai progetti originari che prevedevano la temporanea realizzazione di “bouvette” interamente smontabili, stagionali ed a carattere provvisorio. Secondo la Procura, invece, esse sarebbero state realizzate con elementi di difficile rimozione, in assenza dei titoli previsti;  inoltre, e questo è il nodo centrale, non venivano smontate al termine della stagione balneare e non presentavano più il carattere della provvisorietà, recando pregiudizio anche per la visuale panoramica della Baia. Venne infatti contestata anche la mancanza dei previsti nulla-osta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Campania e dei titoli necessari per il mantenimento delle opere anche nel periodo invernale, oltre all’occupazione abusiva ed arbitraria di aree appartenenti al demanio marittimo, in difformità rispetto a quanto riportato nelle planimetrie delle concessione demaniali marittime rilasciate dal Comune di Barano d’Ischia.  Ai titolari delle due strutture venne contestato il reato previsto dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione. Per il signor Francesco Paolo Di Costanzo, titolare del ristorante e stabilimento balneare Olmitello, munito di concessione demaniale marittima n. 175/1998 poi prorogata dal Comune di Barano nel 2016, l’accusa era di “aver arbitrariamente occupato un’area del demanio marittimo realizzando una struttura di complessivi mq 70, saldamente ancorata all’arenile a mezzo travi in ferro, munita di cablaggi esterni di alimentazione elettrica con annessi condizionatori d’aria, canne fumarie provenienti dalla cucina, nonché omettendo di rimuoverla al termine della stagione balneare e lasciandola in loco anche durante la stagione invernale, essendo in realtà destinatario esclusivamente di una concessione a carattere provvisorio e relativa a una struttura da smontare nel periodo invernale”. Al signor Sergio Grimaldi, titolare dello stabilimento balneare Muga, la cui concessione demaniale marittima n.221/1998 fu prorogata dal da comune nel 2015 si contestava di  “aver arbitrariamente occupato un’area del demanio marittimo realizzando una struttura di complessivi mq 74,10 (rispetto agli autorizzati mq 60 di cui alla concessione), saldamente ancorata all’arenile a mezzo plinti in ferro (riempiti con materiale lapideo e catrame), munita di linee di adduzione idrica, cablaggi di alimentazione elettrica” e anche in questo caso, secondo l’accusa, “omettendo di rimuoverla al termine della stagione balneare e lasciandola in loco anche durante la stagione invernale, essendo in realtà destinatario esclusivamente di una concessione a carattere provvisorio e relativa a una struttura da smontare nel periodo invernale”.

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A contrastare le richieste del pubblico ministero Visone, che contestava non soltanto la persistenza delle strutture sull’arenile durante la stagione invernale ma anche la difformità intrinseca delle stesse rispetto al titolo concessorio in quanto “non facilmente amovibili”, l’avvocato Molinaro ha predisposto un’articolata ricostruzione culminata nelle due memorie difensive depositate e nell’arringa di una settimana fa, nelle quali sono state fra l’altro richiamate una serie di pronunce della Corte di Cassazione ma soprattutto alcune del Consiglio di Stato. In particolare, una del mese scorso ha statuito che «in virtù delle modifiche apportate con l.r. n. 241/08, l’art. 11 della l. r. n. 17/06 sancisce ora che «a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno» e saranno rimosse «alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato […1. In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma» (commi 4-ter, 4-quater e 4-sexies). La disposizione regionale citata ha evidentemente introdotto un regime di favore per l’operatore turistico che agisce in regime di concessione demaniale, garantendogli la possibilità di mantenere le strutture funzionali alla balneazione per l’intero anno, a condizione che le stesse abbiano il requisito della “facile amovibilità”» (Consiglio di Stato, 5.4.2018, n. 2574).  Precedenti autorevoli che confermano la legittima permanenza delle strutture anche dopo la fine della stagione balneare in quanto, secondo la difesa, in relazione alla “temporaneità” (carattere di provvisorietà legato ad una limitata durata nel tempo) e alla “stagionalità” (carattere di provvisorietà legato ad una durata stagionale), occorre comprendere che si tratta di due concetti assolutamente diversi. La conclusione secondo Molinaro è unica: le strutture si intendono “temporanee”, perché esse devono poter essere smontate tre mesi prima del termine del periodo previsto dalla concessione (nel 2020, per effetto della direttiva Bolkestein), senza alcun riferimento al termine delle singole stagioni balneari. Tale requisito sarebbe pienamente soddisfatto dalle strutture dell’Olmitello e del Bagno Muga: una circolare ministeriale spiega infatti il significato della “facilità di smontaggio” delle opere che, detto in estrema sintesi, sono di “difficile rimozione” quando realizzate in muratura, mentre nel caso delle strutture dei Maronti è pienamente presente il requisito della amovibilità.  Altra importante normativa richiamata dalla difesa è la Legge regionale 10\2012, secondo cui ai detentori di concessioni demaniale marittime è consentito l’uso di stabilimenti balneari per “l’intero anno solare”. Tale ricostruzione ha così consentito agli imprenditori dell’arenile dei Maronti di riprendere la propria attività, e la decisione del giudice si riverbererà favorevolmente anche a vantaggio degli altri stabilimenti della zona.

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