ARCHIVIO 3ARCHIVIO 5

Capricho, si chiude il contenzioso tra Calise e il Comune

Il responso era in una certa misura atteso. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Casamicciola contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa e depositata il 4 aprile 2014, riguardante la richiesta di Palazzo Bellavista sui canoni pregressi che la società Calise Srl avrebbe dovuto versare per il fitto dei locali del Capricho, ritenuta inammissibile per tardività. La storica struttura posta al centro di Piazza della Marina di Casamicciola, che ora versa in uno stato di pesante degrado anche dal punto di vista strutturale, è stata infatti al centro di un’annosa disputa tra il Comune, attraverso le varie amministrazioni succedutesi negli ultimi lustri, e la società del Cavalier Emiddio Calise. L’ente pretendeva il pagamento dei canoni pregressi a partire dal 1989, calcolandone anche l’adeguamento ai prezzi di mercato della locazione stessa. Con l’ordinanza emessa dalla Cassazione, tramonta dunque definitivamente la speranza di ottenere per le casse comunali somme accumulatesi in oltre un ventennio. La strada per mettere in discussione la decisione della Corte d’Appello era stretta, strettissima, come aveva avvertito lo stesso avvocato Marciano, nuovo legale di fiducia dell’ente subentrato al collega Capuano. La pronunzia di primo grado fu emessa nel 2012 dal Tribunale, che trattò la causa secondo il rito del lavoro, pur trattandosi in realtà di un’opposizione ad ingiunzione. Il ricorso inoltrato dal Comune è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice dell’appello si è uniformato all’orientamento della stessa Cassazione. In base al principio secondo cui l’impugnazione va proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge secondo il rito seguito in primo grado, anche se erroneamente applicato, nella sentenza impugnata la corte di merito – secondo i giudici di legittimità – ha correttamente applicato l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2014, che stabilisce: «L’appello contro sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo150/2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento». In pratica, sintetizzando l’appello proposto nel 2013 dal Comune di Casamicciola è giunto troppo tardi. Nonostante il tentativo esperito dall’amministrazione Castagna, ultima in ordine di tempo a trovarsi tra le mani l’ormai storico contenzioso con la società che gestiva il Capricho, la pronuncia del Tribunale rimarrà definitiva.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex