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Rottamazione cartelle bis, concessa un’ulteriore opportunità di definizione agevolata ruoli

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, ancora in esame al Senato, prevede tra i vari interventi agevolativi, l’opportunità per il contribuente di aderire ad una nuova “definizione agevolata dei ruoli emessi dall’Agente della riscossione” denominata rottamazione bis delle cartelle esattoriali, per effetto della quale sarà possibile raggiungere una sorta di transazione con il fisco mediante il pagamento della sola quota capitale risparmiando sanzioni, interessi di mora ed una parte dell’aggio di riscossione.

Quale la struttura della misura? Nello specifico, oggetto di pagamento saranno gli importi delle cartelle esattoriali affidati all’Agente di riscossione dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2017, compresi gli interessi, i titoli di aggio della riscossione, le spese di notifica e di rimborso. Non si pagano gli interessi di mora e sanzioni, mentre sulle multe stradali non saranno corrisposti gli interessi di mora e le maggiorazioni.

In sintesi, l’agevolazione riguarderà:

  • le imposte (Iva compresa),
  • i tributi,
  • le prestazioni assistenziali e previdenziali,
  • le multe
  • le imposte di Comuni, Province e Regioni (Imu, Tari)

Si rappresenta che, effettuata l’adesione alla nuova definizione agevolata, l’Ente riscossore non potrà intraprendere nuove azioni amministrative.

Quali i campi d’azione? L’Agevolazione è estesa alle tre seguenti fattispecie di contribuenti:

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  • Chi presenta domanda per la prima volta per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 Settembre 2017,
  • Chi aveva aderito alla prima rottamazione ma non aveva pagato l’unica o una o delle 2 prime rate;
  • Chi non aveva potuto godere dell’agevolazione, in quanto non in regolacon il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016.

Con riferimento ai primi, questi devono presentare la propria richiesta di adesione entro il 15 Maggio 2018, compilando il modello DA-2017, già disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione o presso uno dei suoi sportelli. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro Luglio 2018, ovvero in massimo 5 rate, distribuite nei mesi di Luglio- Settembre- Ottobre – Novembre 2018 e Febbraio 2019. Si attenda una comunicazione dell’Ente riscossore, con cui verranno evidenziati eventuali ulteriori importi a debito di cui a Cartelle di pagamento non notificate nel termine del 30/09.

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Con riferimento alla seconda tipologia dei contribuenti, ossia coloro in ritardo con pagamenti delle prime rate di cui alla precedente definizione agevolata, sarà possibile regolarizzare la propria posizione, senza perdere i benefici previsti, pagando quanto stabilito entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per i versamenti saranno ancora validi i bollettini già forniti dallo stesso ente in sede di comunicazione di approvazione della domanda di adesione.

Ai contribuenti di cui alla terza categoria, ossia impossibilitati ad aderire alla precedente definizione agevolata in quanto non in regola con il pagamento di rateizzi passati, è consentito di presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R disponibile sul portale o presso gli sportelli dell’agenzia della riscossione. Il modello può essere inviato anche per posta certificata alla direzione regionale di riferimento. Entro il 31 marzo 2018 l’Ente riscossore invierà una comunicazione con l’importo del debito non versato da soddisfare entro il 31 maggio. Effettuato il pagamento del debito pregresso, e superati pertanto i controlli di rito, l’Agente di riscossione indicherà entro il 31 luglio gli importi dovuti per la `rottamazione bis, da soddisfare in un massimo di tre rate di pari importo con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

Sintetizzando, i soggetti interessati alla definizione agevolata dei ruoli iscritti nel 2017, precisamente sino al 30/09, dovranno presentare il modello DA-2017, per poter usufruire di una dilazione massima del debito in n.5 rate; i contribuenti esclusi in precedenza, potranno presentare il diverso modello DA- R, per un pagamento dilazionabile in massimo 3 rate, purché entro il 31 Maggio 2018 sia stata integralmente soddisfatta la debitoria esistente al 31 Dicembre 2016; infine ai beneficiari della precedente definizione ma non in regola con il pagamento dell’unica ovvero di una delle prime due rate, sarà concessa l’opportunità di provvedere al relativo versamento entro il termine del 30 Novembre 2017, mediante l’utilizzo dei bollettini già forniti dall’Ente riscossore.

A ciascuna categoria di contribuenti si consiglia pertanto di riporre particolare attenzione al rispetto dei termini indicati dalla normativa e alla tipologia di documentazione da presentare ai fini dell’accoglimento della domanda di adesione alla nuova definizione agevolata.

alessandrolavolpe@yahoo.it

 

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