CRONACA

Commissione paesaggio, discusso il ricorso al Tar

Si attende la decisione sull’istanza cautelare che contesta la nomina dei componenti a causa del presunto mancato rispetto della legge regionale 10/1982

È stato discusso ieri dinanzi al Tar il ricorso proposto dall’opposizione consiliare casamicciolese contro la nomina della Commissione Paesaggio. Il Comune si era costituito in giudizio nominando come propri legali di fiducia gli avvocati Giuseppe Morgera e Nicola Ucciero. Il collegio si è riservato la decisione, che potrebbe arrivare a breve. La disputa fu originata dalla delibera di consiglio comunale n. 36 dell’8 ottobre dello scorso anno, contro la quale si erano levati i malumori della minoranza, che lamentava il fatto di non aver avuto la possibilità di nominare un suo componente all’interno dell’organismo. Il ricorso proposto da Pollice era stato poi “condiviso” anche dai consiglieri comunali Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino e Arnaldo Ferrandino. Nodo del contendere è il presunto mancato rispetto dei parametri previsti dalla legge regionale 10 del 1982 secondo cui “per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni consigliere può esprimere un solo nominativo”.

Un meccanismo creato dal legislatore proprio per fare in modo che l’elezione della commissione possa avvenire con modalità tali da garantire l’espressione del pluralismo politico in seno all’organo consiliare del Comune, “evitando dunque che tali soggetti possano essere espressione di una sola forza e/o alleanza maggioritaria, violando in tal modo il principio del favor partecipationis”. Secondo i ricorrenti, “tali garanzie sono state del tutto vanificate, poiché sia il RUEC del Comune di Casamicciola sia la deliberazione di consiglio comunale 26/2019 si pongono in palese contrasto con la normativa regionale, che ha imposto rigide modalità di voto non derogabili dall’ente locale”. Nell’istanza cautelare gli esponenti della minoranza rimarcavano con forza che “l’accoglimento del presente ricorso determinerà la caducazione della commissione stessa e dei provvedimenti da essa dotati medio tempore, con conseguente blocco delle funzioni comunali in materia Paesaggistica e Ambientale, nonché in giudizio dei principi di efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l’azione amministrativa, della necessaria tutela dell’ambiente e del paesaggio e dell’affidamento del cittadino in ordine alla legittimità dei provvedimenti rilasciati dall’amministrazione. Inoltre, le modalità di elezione della Commissione determinano, altresì, un danno imminente, corrispondente al vulnus subito dall’unitarietà del corpo elettorale in favore della sola forza politica di maggioranza”.

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