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Vanni Ferrandino, la Cassazione: inammissibile il ricorso della Procura

C’era da aspettarselo, soprattutto dopo il primo avviso ai naviganti che era arrivato la settimana scorsa per Antonello D’Abundo. L’effetto domino poteva apparire scontato ma è anche vero che in casi del genere di scontato non c’è mai nulla. Ad ogni modo, la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Napoli avverso l’ordinanza dello scorso 20 aprile, con la quale il Tribunale del Riesame aveva precedentemente annullato sulla scorta della carenza di indizi di colpevolezza, l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari che era stata emessa dal gip nei confronti del sottufficiale della guardia costiera di Ischia, Vanni Ferrandino, difeso dall’avv. Bruno Molinaro. Quest’ultimo, tra l’altro, ai domiciliari finì insieme al D’Abundo al termine di una dettagliata indagine relativa a episodi che avevano visto nei panni di parte lesa anche l’albergatore foriano Ciro Castiglione.

Va sottolineato, per dovere di cronaca, che il Tribunale del Riesame aveva già adottato identica pronuncia di proscioglimento il 22 aprile dello scorso anno, anch’essa impugnata dalla Procura della Repubblica. La pronuncia della Cassazione per la difesa del Ferrandino ha una valenza importante perché confermerebbe in maniera netta che il sottufficiale non si sarebbe mai reso responsabile ne del reato di concussione ne di quello meno grave di induzione indebita. Una curiosità per chi ha qualche annetto in più. La Corte, nell’occasione, era presieduta da Piercamillo Davigo, che molti ricorderanno come pubblico ministero di Mani Pulite.

Diverse sono state le prove prodotte dalla Difesa (e dalla stessa ritenute schiaccianti) a conferma del fatto che il Ferrandino avrebbe regolarmente pagato di tasca propria i due (contestati) soggiorni vacanzieri, non meritandosi così evidentemente alcun addebito. E’ il caso di andare a ricostruire questo materiale che si apriva con quattro foto di banconote, rinvenute nella memoria del computer fisso (in cartella di backup denominata “FOTO IPHONE VANNI”), scattate in data 11 giugno 2014, nel tardo pomeriggio, prima della materiale consegna delle stesse al coindagato D’Abundo da parte del Ferrandino. E poi ancora documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il D’Abundo ed il Ferrandino in ordine ad importi da corrispondere per soggiorni vacanzieri nel mese di giugno dell’anno 2014 ed inerenti le modalità di pagamento di tali importi; documentazione relativa a messaggi e dati relativi a telefonate tra il Ferrandino e il sig. Roberto Mirabile – suo amico ed intermediario presso il dr. Vincenzo Gentile (general manager del complesso turistico Novayardinia resort all’interno del quale è ubicato il villaggio vacanze “Il Valentino”) – del mese di aprile dell’anno 2015; Documentazione relativa a corrispondenza email sia inviata che ricevuta nella casella di posta elettronica “vanni.ferrandino@gmail.com”, intercorsa con il dr. Vincenzo Gentile e con recapito sulla casella di posta vincenzo.gentile@novayardinia.it, nei giorni immediatamente successivi all’ultimo contatto telefonico avuto col sig. Mirabile; Documentazione relativa a simulazioni a computer cronologicamente successive alle predette mail per preventivi richiesti direttamente presso il centro prenotazioni del complesso “Novayardinia”, al fine di verificare la reale entità del trattamento di favore concesso per il tramite del dr. Gentile.

Non è tutto, del voluminoso materiale presentato ai giudici fanno parte anche la documentazione relativa a messaggi intercorsi immediatamente dopo, agli inizi del mese di maggio, tra il Ferrandino ed il D’Abundo, a conferma dell’intenzione di prenotare, per il tramite dell’agenzia di viaggi del D’Abundo stesso (verificatone il più conveniente trattamento), un ulteriore soggiorno anche per l’anno 2015 presso il villaggio “Il Valentino” ed al buon esito della prenotazione effettuata, oltre a tracce delle telefonate intercorse. E ancora documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino ed il D’Abundo sia nell’anno 2014 che nell’anno 2015 relativi a prenotazione di vacanza, nella stessa località ove ha soggiornato il Ferrandino, del sottufficiale dei CC Marco Pallante, dei dati anagrafici del suo nucleo familiare, dell’importo indicato per il pagamento del soggiorno e del luogo concordato per il pagamento dell’importo pattuito; documentazione relativa a corrispondenza email ricevuta nella casella di posta elettronica “vanni.ferrandino@gmail.com” negli anni 2014 e 2015 da parte dell’agenzia di viaggi di D’Abundo Antonello denominata Yesviaggi relativa a soggiorni presso il Valentino Village di Castellaneta Marina, con invio di voucher, sia per il nucleo familiare del Ferrandino che per il nucleo familiare del sottufficiale dei CC Pallante Marco;

Documentazione relativa a messaggi tra il Ferrandino e il precedente comandante del Circomare di Ischia Muscariello Raffaele e tra il Ferrandino ed il D’Abundo nell’anno 2015 in ordine a prenotazione di vacanza, sull’isola d’Ischia, del comandante C.V. Francesco Luparelli del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ai dati anagrafici del suo nucleo familiare, agli importi indicati per il pagamento del soggiorno e alle modalità concordate per il pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito; documentazione relativa a messaggi tra il Ferrandino ed il D’Abundo in cui si fa riferimento a tal “Giggione”, presunto intermediario del D’Abundo all’interno del villaggio  turistico Il Valentino, grazie al quale – a detta dello stesso D’Abundo – erano stati ottenuti i voucher scontati dal tour operator Nicolaus Tour; Documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino e il suo collega M.llo Piscopo Agostino (responsabile della sezione Polizia Giudiziaria del Circomare di Ischia) riguardanti la struttura alberghiera denominata “Punta del Sole”, facente capo al Castiglione, nel mese di dicembre 2015. A chiudere, fanno parte del voluminoso incartamento anche la documentazione relativa a messaggi intercorsi tra il Ferrandino e De Angelis Alessio – suo Comandante presso il Circomare di Ischia – nella prima decade di aprile 2016, relativi al completamento di specifica attività di polizia giudiziaria (il riferimento è ad annotazione di polizia giudiziaria e a comunicazione di notizia di reato da ultimare per la struttura alberghiera denominata “Sorriso Thermae Resort” riconducibile alla “famiglia Impagliazzo Antonio).

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MOLINARO: «VANNI FERRANDINO AVEVA E HA LE MANI PULITE». «La sentenza della Suprema Corte, nel confermare integralmente la decisione impugnata, dimostra che Ferrandino aveva ed ha, in questa triste storia, le Mani Pulite, che l’ineffabile denunciante non ha detto la verità, come sottolineato anche dal Tribunale del Riesame sia nella ordinanza dello scorso 20 aprile e in quella ancor più datata del 22 aprile2016, ed infine che il Ferrandino, pubblico ufficiale integerrimo, è stato vittima sacrificale di una deprecabile azione ritorsiva per aver fatto soltanto il suo dovere, in maniera sin troppo zelante, come confermato dai plurimi sequestri operati presso le strutture facenti capo alla famiglia del denunciante nelle circostanze di tempo e di luogo emergenti dagli atti del procedimento». Così l’avv. Bruno Molinaro, difensore di Vanni Ferrandino, commenta la decisione della Corte di Cassazione.

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Il legame del sottufficiale della guardia costiera aggiunge: «Personalmente non ho mai dubitato, nemmeno per un solo istante, dell’innocenza del mio assistito: il quale a tempo debito dovrà essere risarcito dallo Stato per aver patito ingiustamente le devastanti conseguenze dell’illegittima detenzione domiciliare. Anche se va detto che nessun indennizzo – prosegue Molinaro – potrà riparare adeguatamente Vanni Ferrandino del torto subito». L’avvocato Molinaro ha anche aggiunto che il Procuratore Generale Baldi, in udienza, aveva sorprendentemente concluso per l’annullamento con rinvio. Soddisfazione è stata espressa, per l’esito del giudizio cautelare, anche dal codifensore avvocato Gigi Tuccillo.

Corrado Roveda

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