ARCHIVIOARCHIVIO 3ARCHIVIO 5

Via Baiola, una diffida per dire “no” ai camion della nettezza urbana

Un atto di diffida per chiedere al Comune di Forio di «astenersi dall’adottare titoli abilitativi per la modificazione della destinazione d’uso del terreno di proprietà della Ischia Bus s.r.l., sito in Forio, alla località “Baiola”». È questa l’iniziativa intrapresa dagli abitanti di via Baiola, che hanno deciso di presentare un atto stragiudiziale (protocollato ieri mattina in Comune) per scongiurare l’arrivo dei mezzi della nettezza urbana nel fondo che si trova nei pressi delle proprie abitazioni. Il documento – redatto dagli avvocati Ivan Colella e Maria Petrone – è stato inviato al dirigente dell’Ufficio tecnico Giampiero Lamonica, al responsabile dell’Ufficio tutela paesaggistica Nicola Regine, agli assessori della Giunta municipale, all’architetto Aldo Imer e al dottor Luciano Garella (rispettivamente funzionario e direttore della Soprintendenza di Napoli) e, infine, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Una problematica, quella relativa alla sosta dei mezzi della nettezza urbana nel territorio comunale, la cui origine si perde nella notte dei tempi, e che ha sempre generato comprensibili malumori all’interno della comunità foriana. Dei disagi che scaturirebbero dalla “convivenza”  forzata con i mezzi della Super Eco sono ben consapevoli i residenti della zona, che infatti sono passati alle vie di fatto. «Come si è avuto modo di apprendere occasionalmente – si legge nella diffida – il terreno di proprietà della Ischia Bus s.r.l. è stato anche assoggettato a sequestro penale nel novembre 2014, essendo state accertate dalla P.G., in violazione della normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente sull’intero territorio comunale ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi, delle opere consistenti anche nella realizzazione di due distinti terrazzamenti e di una rampa di accesso in pietra e malta cementizia con l’apposizione di un cancello metallico di tipo scorrevole».

«Sta di fatto che solo ora – scrivono gli avvocati Colella e Petrone – gli intimanti hanno causalmente appreso che, a seguito di avviso pubblico del 18.4.2016, prot. n. 11370, la Ischia Bus s.r.l. avrebbe addirittura offerto in affitto al comune di Forio il predetto fondo (sebbene oggetto di sequestro penale ed assoggettato ad incisive trasformazioni) per destinarlo “alla sosta degli automezzi NU e per la trasferenza, da automezzi satellite ad auto-compattatori dei rifiuti solidi urbani”. Orbene, in base all’avviso pubblico del 18.4.2016, il fondo da destinare alla sosta dei mezzi per la raccolta dei rifiuti dovrebbe anche alloggiare un capannone da destinare a “rimessaggio automezzi e spogliatoio dipendenti”. A questo punto, è doveroso ricordare che il comune di Forio risulta, da sempre, sprovvisto di strumento urbanistico generale (P.R.G.) debitamente approvato e vigente. Pertanto, l’edificabilità in tale territorio comunale è ammessa solo entro i limiti previsti dalla normativa vigente per l’attività edilizia nei Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali».

A tal proposito, la legge D’Angelo prescrive che «all’interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti; all’esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art.3, l’edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all’attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto».

Il fondo in oggetto ricade in zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale) del vigente P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico), all’interno della quale non sono ammessi incrementi volumetrici, né modificazioni d’uso della originaria destinazione ad uso agricolo. Pertanto, «all’interno della proprietà della Ischia Bus s.r.l. non è in alcun modo consentito di modificare la originaria destinazione agricola, né tantomeno di costruirvi capannoni del tipo di quelli indicati nell’avviso pubblico del 18.4.2016. In base alla medesima normativa, poi, con specifico riferimento agli interventi edilizi oggetto di sequestro penale del novembre 2014, è anche doverosa da parte del competente funzionario comunale l’adozione dei prescritti provvedimenti sanzionatori (ingiunzione di demolizione ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 167 del d.lgs. n. 42/04), trattandosi di attività vincolata, diretta a garantire l’osservanza di doveri imposti dall’ordinamento ed a rimuovere gli effetti conseguenti all’offesa arrecata all’interesse pubblico».

Ads

I due professionisti rilevano inoltre che la Giunta municipale di Forio, con delibera numero 85 del 27 luglio 2016, nell’adottare il documento preliminare del Piano urbanistico comunale, avrebbe incluso il fondo tra le aree strategiche per attrezzature di uso pubblico «al solo scopo di mutare la destinazione d’uso della medesima area, rendendola, quindi, utilizzabile per la sosta dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, con possibilità di realizzare tutte le opere necessarie alle attività programmate con l’avviso pubblico del 18.4.2016. Gli intimanti – sottolineano Colella e Petrone –ignorano il contenuto preciso di tale atto deliberativo, in quanto, in violazione della normativa vigente in materia, allo stesso non è stata nemmeno data ampia pubblicità al fine di consentire ai cittadini di fornire all’amministrazione le proprie osservazioni».

Ads

«Nel caso in esame – evidenziano gli avvocati – il procedimento di approvazione del PUC risulta […] assoggettato al regime normativo del citato regolamento regionale, che, sostituendo il procedimento di cui all’art. 24 della legge regionale n. 16 abrogato dall’art. 4 comma 1 lett. f) della legge regionale n. 1/2011 con la decorrenza ivi indicata, prevede la pubblicazione del piano adottato dalla Giunta per la presentazione delle osservazioni, la trasmissione del medesimo per l’acquisizione dei pareri agli organi competenti tra cui la Provincia, ed infine la sua rimessione all’organo consiliare per la definitiva approvazione. Nella specie, la Giunta del comune di Forio non pare abbia provveduto a dare ampia pubblicità alla predetta delibera, né risulta che siano stati ancora acquisiti i pareri prescritti ex lege».

«In ogni caso – proseguono i due legali – non vi è chi non veda che tale atto deliberativo, ove dovesse effettivamente prevedere di imprimere al fondo descritto in premessa una finalità pubblica al solo fine di trasformare un’area agricola di 2600,00 m² in “Area di Trasferenza nonché sosta degli automezzi destinati alla raccolta dei rifiuti”, sarebbe illegittimo perché contrastante con il P.T.P. dell’isola d’Ischia e, soprattutto, perché non terrebbe conto del fatto che la zona ove ricade il terreno de quo è densamente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di numerose strutture turistico-ricettive che riceverebbero grave nocumento dalla trasformazione del medesimo terreno».

 

Sulla base di queste premesse, «gli intimanti, avendone interesse e titolo, diffidano il responsabile dell’U.T. del Comune di Forio ad astenersi dall’adottare i titoli abilitativi (edilizio-urbanistico e paesaggistico) prescritti sia per la modificazione della destinazione d’uso del terreno di proprietà della Ischia Bus s.r.l., sito in Forio, alla località “Baiola”, distinto in catasto al foglio 12, p.lle nn. 169, 173, 312, 355, 356, 357, 358, 359 e 360, sia per la realizzazione delle opere indicate nell’avviso pubblico del 18.4.2016, prot. n. 11370». Inoltre, gli abitanti di via Baiola «diffidano […] il medesimo funzionario ad adottare i doverosi provvedimenti sanzionatori (ingiunzione di demolizione ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, nonché rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 167 del d.lgs. n. 42/04) in relazione alle opere abusive realizzate all’interno del medesimo fondo ed oggetto del sequestro penale del 25.11.2014; diffidano, infine, gli assessori della G.M. di Forio a modificare la delibera n. 85 del 27.7.2016 nella parte in cui ha incluso il fondo descritto in premessa tra le “aree strategiche per attrezzature di uso pubblico”, astenendosi dal sottoporre agli organi di controllo il preliminare di Puc senza aver previamente provveduto alla suindicata modifica. Riservano, in mancanza, ogni opportuna tutela nelle competenti sedi giudiziarie a tutela e difesa dei propri interessi lesi».

Francesco Castaldi

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex