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Vittoria bis per Daniele Trofa, anche la Corte d’Appello nega il risarcimento danni

ISCHIA. Anche la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto l’infondatezza delle accuse mosse contro l’avvocato Daniele Trofa, difeso come in primo grado dal collega e amico Francesco Pero. Come si ricorderà, due anni fa il professionista serrarese era stato assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) presso la sesta sezione penale del Tribunale della capitale dalle pesanti accuse lanciategli dalla querelante Maria Cristina Galano. L’avvocato Trofa era infatti imputato di tre gravi delitti, due di falso in atto pubblico e uno di truffa, reati per i quali rischiava una pena massima di oltre quindici anni di carcere, trattandosi di due reati relativi al falso in atto pubblico, punito ex art.476 c.p. dai tre ai dieci anni di carcere, per il capo di imputazione di cui alla lettera a) per avere indotto il Giudice di pace, pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni a formare un atto pubblico falso, il verbale di udienza, facente fede fino a querela di falso;  per il capo b) invece era contestato l’art.476 e l’art.482 c.p. che prevede, per il falso materiale in atto pubblico, sempre una pena da tre a dieci anni ma con una riduzione di un terzo della pena trattandosi invece in questo caso del privato, che avrebbe redatto l’atto falso. Al capo c) invece era contestata la truffa aggravata punita da uno a cinque anni. E invece, dal processo emerse che le accuse mosse dalla Galano erano completamente infondate. Fu ascoltato come testimone il Giudice di pace di Ischia Carro che confermò  di ricordare benissimo la causa per la sua peculiarità, e di avere personalmente proceduto a identificare la testimone con documento  in originale e di averla ascoltata di persona perché la causa era contumaciale. La difesa del Trofa produsse l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di Ischia che attestava l’esistenza delle notifiche dell’intimazione a testimoni notificate alla Galano per la causa innanzi al Giudice di pace. Una di queste era stata notificata di persona alla Galano, smentendo dunque la versione della sua mancata conoscenza del processo. Altresì l’altra citazione a testi, oggetto di imputazione, risultava notificata ad Amitrano Nicola, dipendente incaricato alla ricezione degli atti, e giammai al marito della Galano. Entrambe le citazioni a testi furono  esibite in originale dalla difesa del Trofa a riprova dell’infondatezza delle accuse. Il teste della difesa, incalzato dalle domande del pm della parte civile e del Tribunale, confermò che la Galano, da lui conosciuta personalmente, si era invece recata quel giorno presso l’ex Pretura di Ischia a rendere testimonianza innanzi al Giudice di pace Carro e all’avvocato Trofa.  Il Tribunale, a riprova della totale infondatezza delle accuse,  condannò la querelante al pagamento delle spese processuali avanzate dallo Stato, nonché al pagamento delle spese legali sostenute dall’imputato.

Mentre l’ufficio della Procura accettò il verdetto di primo grado ora illustrato, la sola parte civile interpose appello per tentare di ribaltarne l’esito, e ottenerne la riforma della decisione almeno dal punto di vista del diritto civile, allo scopo di vedersi risarcire un danno che veniva quantificato in circa un milione di euro. La difesa, nell’udienza di ieri, se l’è dovuta vedere anche con l’imprevista ostilità del Procuratore generale,  nonostante l’esistenza di una sentenza penale passata in giudicato. Tuttavia la Corte d’Appello ha nuovamente dato ragione alla difesa, condannando la parte civile al pagamento delle spese legali del secondo giudizio. Le motivazioni saranno depositate entro sessanta giorni, ma su questa storia è finalmente calato il sipario.

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