69.000 euro per politici e dipendenti assolti
A tanto ammontano i costi che il Comune di Lacco Ameno ha dovuto sostenere per la difesa legale di soggetti legati alla pubblica amministrazione e che sono magari usciti anche assolti in una serie di procedimenti a loro carico

Parcelle a cifre blu per la difesa legale di dipende e politici, rigorosamente usciti indenni è magari “assolti” dai diversi procedimenti legali in cui sono stati coinvolti nel corso del loro mandato. Un bel salasso per i conti pubblici ai cui bilanci vengono ascritte le somme. Il Segretario Generale Andrea Pettinato con determina n.380 in relazione alle istanze “N. 404/2022, N. 758/2024, N. 1008/2024, N. 11934/2024, N. 12123/2024 E N. 1448/2025” ha stabilito il rimborso delle spese legali per amministratori e dipendenti per procedimenti conclusisi con provvedimento che esclude ogni responsabilità ed addebito. Parliamo di cifre di poco superiori ai 69 mila euro. Come spiega Pettinato, normativamente, la tutela legale opera sia con “l’assunzione degli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento giudiziale sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l’assistenza legale sin dall’apertura del procedimento giudiziario e quest’ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente”.
Per le medesime norme, ai fini del riconoscimento della tutela legale, debbano ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni: “rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;assenza di conflitto di interessi; connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Tali atti e fatti devono, infatti, essere riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione. Deve, inoltre, occorrere un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assoltoai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto”.
Per il riconoscimento delle spese in questione deve compiersi la conclusione del procedimento con una sentenza o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi. Dal 2015 poi, spiega Pettinato “gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalla legge nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;assenza di dolo o colpa grave”.
Come è andata e come è venuta oggi in quel di Lacco Ameno, anche alla stregua del vigente Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 6 giugno 2024 viene stabilito il « rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l’Amministrazione, …. deliberi di rifondere al dipendente le spese legali sostenute nei limiti della misura media delle tariffe professionali vigenti…». Cosi, si paga richiamati i seguenti provvedimenti giudiziari irrevocabili che hanno sancito la conclusione in senso favorevole di procedimenti a carico di dipendenti ed amministratori comunali che hanno trasmesso a protocollo la comunicazione di apertura del procedimento e la richiesta di rimborso delle relative spese legali di 4 procedimenti. Ovvero:« la sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli, XXXII Sez. GUP, n. 1742 del 25.10.2021, con la quale è stato definito il proc. pen. n. 8361/2020 R.G.N.R.;l’ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli, XXXVII Sez. GIP, del 29.12.2023, con la quale è stato definito il proc. pen. n. 19954/2023 R.G.N.R.;l’ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli, XXV Sez. GIP, del 1°.3.2024, con la quale è stato definito il proc. pen. n. 28773/2023 R.G.N.R; la sentenza del Tribunale di Napoli, III Sezione penale, n. 5855/2024 del 21.5.2024, depositata l’8.8.2024, con la quale è stato definito il proc. pen. n. 21229/2018 R.G.N.R.». Inoltre, i pagamenti fondano sulle richieste acquisite al protocollo comunale di rimborso delle spese legali anticipate dai dipendenti ed amministratori comunali per i procedimenti a loro carico per fatti e atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni di dipendente ed amministratore pubblicooltre chele successive richieste con le quali è stato più volte sollecitato il riscontro delle predette istanze di rimborso delle spese legali, paventando, in mancanza, di adire le competenti Autorità Giudiziarie, con aggravio di spese a carico del Comune;
Considerato che con delibera di G.M. n. 137 del 16 settembre 2024, tra l’altro, è stato demandato al Segretario Generale di procedere all’impegno e liquidazione della spesa relativa alle pratiche pendenti di rimborso delle spese legali per amministratori e dipendenti aventi diritto, con oneri a valere sul bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024. Insomma, una procedura molto articolata e “giustificata” dal Pettinato che ha dato atto che «le istruttorie inerenti le istanze prot. n. 404/2022, n. 758/2024, n. 1008/2024, n. 11934/2024, n. 12123/2024 e n. 1448/2025 sono definite con esito positivo e sono direttamente connessi all’espletamento delle funzioni di amministratore pubblico e all’adempimento dei compiti d’ufficio».