CRONACAPOLITICAPRIMO PIANO

Il Tribunale dà ragione al Comune, Lacco Ameno evita il “salasso” finanziario

La Seconda Sezione Civile ha riconosciuto che l’ente non è debitore dei 400mila euro pretesi dalla Farmafactoring, che aveva rilevato il presunto credito dalla Team3R, la ditta titolare del servizio di nettezza urbana fino al 2016

Esulta ancora una volta il Comune di Lacco Ameno in sede di contenzioso. La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha accolto le ragioni dell’ente di Piazza Santa Restituta nel processo che lo vedeva opposto alla Banca Farmafactoring. Quest’ultima pretendeva la riscossione di un presunto credito pari a quasi mezzo milione. Come alcuni lettori ricorderanno, nel momento in cui la società Team 3R si avviò a concludere il suo ciclo nella gestione della raccolta e smaltimento rifiuti a Lacco Ameno, lasciò anche un “conto” supplementare, di circa 400mila euro, per presunti servizi aggiuntivi extra-appalto. Servizi che tuttavia avrebbero dovuto prevedere un’apposita delibera per il relativo impegno di spesa, dal momento che si tratta di prestazioni non rientranti nel capitolato d’appalto. L’esecutivo guidato dal sindaco Pascale, sin dal suo insediamento nel giugno del 2015, si era visto recapitare una serie di richieste per il saldo della grossa cifra pretesa da parte della società di Moncalieri. Richieste a cui l’amministrazione si è sempre opposta, proprio per la mancanza di atti autorizzativi, ma anche perché all’ente di Piazza Santa Restituta risultava una situazione quasi opposta, con il Comune in credito di circa centomila euro nei confronti della ditta. La Team 3R aveva successivamente ceduto la sua pretesa a una società di recupero crediti, la Farmafactoring appunto, che propose decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Lacco Ameno. L’ente da parte sua si oppose, rimanendo fermo sulle proprie posizioni, ribadendo la mancanza di riscontri circa l’avvenuta esecuzione di tali servizi aggiuntivi extra-capitolato, e in ogni caso negando che l’ente abbia mai commissionato tali servizi alla società. Il giudice in un primo momento aveva intenzione di estendere il contraddittorio agli amministratori, cioè ai sindaci e ai funzionari comunali che si sono succeduti nel tempo, in quanto senza atti deliberativi scatterebbe la responsabilità dei singoli componenti che avrebbero commissionato i lavori. Il Comune si oppose a tale soluzione e il giudice poi decise di non estendere il contraddittorio. Nell’udienza dello scorso marzo, il consulente tecnico d’ufficio riconobbe la correttezza della ricostruzione fornita dal Comune di Lacco Ameno. Il dottor Giovanni Ossani consegnò la sua relazione: in essa l’esperto accoglieva la tesi dell’ente di Piazza Santa Restituta, ritenendo del tutto infondata richiesta della Farmafactoring. Ad aprile poi si svolse l’udienza con le conclusioni delle parti. Il verdetto è arrivato in questi giorni.

SENTENZA. Come si legge nella sentenza, il Ctu ha accertato che il corrispettivo complessivamente dovuto alla Team 3R Ambiente in base al contratto di appalto del 2013 e delle successive determine di proroga, è di € 2.531.421,20; e che dalle attestazioni di tutti i pagamenti eseguiti dal Comune in favore dell’appaltatrice, emesse dal tesoriere del Banco di Napoli, risultano versati € 2.633.577,51, cioè una somma superiore alla prima: il che significa che il credito vantato in questa sede dalla società opposta, non sussiste. Fra l’altro, nella comparsa conclusionale la società si rifaceva alle osservazioni del proprio consulente, secondo cui sarebbero stati pagati complessivamente € 2.371.440,79, cioè meno dell’importo contrattualmente dovuto pari ad € 2.531.421,20: resterebbero da pagare all’appaltatrice, e quindi alla cessionaria, € 159.980,41. La somma eventualmente dovuta alla società, secondo tali deduzioni, sarebbe pari a poco meno del 37% d quella portata dal decreto ingiuntivo.

In ogni caso, il giudice unico della sesta sezione non condivide l’osservazione del Consulente di parte: volendo considerare la sola cifra di € 223.383,12 che farebbe la differenza tra un credito per il Comune ed un credito per l’appaltatrice, questa (secondo il consulente della Farmafactoring) non sarebbe servita a pagare le fatture azionate col ricorso monitorio perché documentata da tre mandati di pagamento che avevano come causali “Acconti 2014”, “Acconto anno 2015” e “impegno del 07/08/2014”: causali anomale, poco chiare, e che sarebbe arbitrario ricondurre alle fatture azionate nel processo, visto che normalmente il Comune “pagava il corrispettivo con rate mensili di pari importo”. Nonostante le causali dei tre pagamenti possano apparire anomale, secondo il giudice non è provato che l’appaltatrice vantasse altre ragioni di credito nei confronti del Comune di Lacco Ameno, diverse dal corrispettivo dovuto in base al contratto del 29 dicembre 2013, per cui i pagamenti in questione non possono che essere conteggiati tra quelli effettuati a tale titolo.

Ancora, la società aveva evidenziato che le quietanze in atti non attestano pagamenti effettuati dal Comune in favore dell’appaltatrice, perché non sono firmate da quest’ultima – ma in realtà si tratta di attestazioni di pagamento rilasciate dalla banca incaricata per la tesoreria dal Comune di Lacco Ameno: tali attestati, provenienti da un soggetto terzo dalla indubbia attendibilità, e che comunque non sono stati specificamente dichiarati falsi dalla Farmafactoring, documentano i pagamenti, anche se non sottoscritti dal beneficiario degli stessi.

Il giudice inoltre spiega che va considerato che proprio in una lettera del 20 aprile 2016 la Team 3R Ambiente, in risposta all’invito alla negoziazione assistita inviato dal Comune di Lacco Ameno, dichiarò di essere ancora creditrice nei confronti dell’ente per il corrispettivo “di una serie di interventi integrativi, non previsti nel capitolato speciale di appalto ma pattuite tra l’ente locale … e la società Team 3R Ambiente s.r.l.”. Quindi, per espressa ammissione dell’opposta, la somma richiesta nel presente giudizio non è dovuta in base al contratto d’appalto, ma per servizi non contrattualmente previsti, sulla base di accordi a quanto pare verbali, che non rivestivano la forma prescritta dagli artt. 16 e 17 RD 2440/1923, ossia nulli: non esiste quindi un valido titolo contrattuale che giustifichi la domanda.

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Costituendosi a seguito dell’opposizione, la Banca Farmafactoring chiese in via subordinata che il Comune opponente venga condannato a pagare la stessa somma (richiesta col decreto ingiuntivo) quale indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 cc. La domanda è stata però considerata inammissibile “per difetto di residualità”.

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In sostanza, secondo il giudice la domanda proposta dalla Farmafactoring col ricorso monitorio è stata dichiarata infondata, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre la domanda subordinata ex art. 2041 cc proposta dalla opposta è inammissibile.

L’unico punto che vede respinte le ragioni del Comune riguarda la domanda riconvenzionale proposta dall’ente di Piazza Santa Restituta, in quanto secondo il magistrato l’ente non può chiedere alla società cessionaria del credito di restituire somme (circa centomila euro), che sono state pagate ad altro soggetto l’appaltatrice cedente: la domanda quindi andrebbe proposta nei confronti della Team 3R Ambiente. In ogni caso, il risultato è largamente soddisfacente per il Comune di Lacco Ameno, che evita quello che sarebbe stato un “bagno” finanziario oltremodo dannoso per un ente alle prese con l’uscita dal dissesto. La Farmafactoring è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio, liquidate in € 55 per esborsi ed € 15000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Mangia, legale di fiducia dell’ente del Fungo. Si tratta dell’ennesimo risultato positivo nel giro di pochi mesi per il Comune nella materia del contenzioso:Prima il riconoscimento da parte del Tar che nessun risarcimento era dovuto alla T3R, o meglio a quel che ne restava dopo il fallimento, poi il favorevole verdetto nella controversia con la Balga per l’appalto rifiuti, seguito dalla pronuncia in Cassazione che ha riconosciuto i crediti vantati dal Comune di Lacco nei confronti dell’hotel Augusto. A inizio estate la sentenza che “salvava” anche il bilancio preventivo della Città Metropolitana, grazie alla costituzione del Comune contro la pretesa di un consigliere di minoranza che contestava il documento contabile, e ora è arrivata la vittoria contro la Farmafactoring. Un successo su tutta la linea, che premia la costante attenzione profusa dall’avvocato Leonardo Mennella, consigliere comunale di maggioranza delegato al contenzioso, verso una materia che in passato era stata troppo spesso lasciata in secondo piano, con pesanti conseguenze per le casse dell’ente.

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