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Minacciò i vicini, Giovanni Polito condannato per violenza privata

di Francesco Castaldi

ISCHIA – Il giudice monocratico del Tribunale di Ischia Sergio Meo, nel corso dell’udienza dell’11 febbraio scorso, ha pubblicato e pronunziato mediante lettura del dispositivo una sentenza di condanna nei confronti di Giovanni Polito, accusato del reato di violenza privata. Nello specifico il Polito, nell’aprile del 2005, aveva minacciato Vito e Antonio Pero proferendo le espressioni: «Se tu fai ricostruire il muro noi veniamo di notte e te lo distruggiamo, qualunque cosa metti te la distruggiamo. Voglio vedere se ti scocci di spendere soldi; se ci fate causa in questo terreno ci potrete piantare solo le cipolle, come mettete un chiodo vi facciamo mille denunce al giorno; tu ti devi stare zitto, hai capito? Io ti faccio demolire la tua casa abusiva, qui comandiamo noi».

Al Polito era inoltre contestato di aver costretto le persone offese a tollerare la condotta di usurpazione e modificazione dello stato dei luoghi del terreno sito in Forio d’Ischia alla via Piellero posta in essere anche da Maria Emilia Schioppa e Leonardo Polito. E in particolare, la distruzione dei termini di confine del fondo anzidetto asportando le pietre di cui era costituito il muro di confine, l’apposizione di un cancello in direzione del muro di confine dopo aver sradicato le pietre da terra per far apparire che il muro costruito fosse di tipo “divisorio”, l’apposizione di quantità di rottami (quali bombole del gas, serbatoi di ferro zincato, una carcassa di furgone, travi di ferro, rifiuti di edilizia e vetro) e poi lo spargimento di diserbante lungo il muro perimetrale.

Il pubblico ministero concludeva chiedendo dichiararsi la condanna dell’imputato a nove mesi di reclusione, e la parte civile si associava alle conclusioni del magistrato. La difesa, invece, chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste ed in subordine il minimo della pena e i benefici previsti dalla legge. Il giudice Meo, nel testo della sentenza, scrive «che l’imputato Giovanni Polito sia responsabile del reato ascrittogli, per aver turbato la libertà psichica e la facoltà dei signori Vito e Antonio Pero di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazione autonomi, a causa dei comportamenti violenti e intimidatori dell’imputato che, ha esercitato una coartazione sulla libertà di volere o di agire dei soggetti passivi, in modo da costringerli a subire e tollerare le minacce e le azioni violente».

«Risulta provato – prosegue il giudice – che il signor Giovanni Polito minacciò Vito e Antonio Pero dicendo che se avessero ricostruito il muro di cinta del terreno, lo avrebbe comunque distrutto, costringendo le persone offese a subire ripetute e continue azioni volte a modificare lo stato dei luoghi del terreno mediante distruzione dei termini dei confini tra i fondi della famiglia Pero e quello della famiglia Schioppa, con il versamento di diserbante per asportare in modo più agevole le pietre che costituivano il muro di confine, con lo spostamento del cancello verso il fondo della famiglia Pero, con l’apposizione di rottami all’interno della proprietà dei Pero».

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Pur essendo stata provata la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato di violenza privata, «si ritiene che lo stesso appare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di precedenti penali e della personalità dello stesso. Pertanto, tenuto conto di tutti i parametri valutativi, si stima equo irrogare a Giovanni Polito la pena di sei mesi di reclusione (pena base mesi nove di reclusione, diminuita per la concessione delle attenuanti generiche alla pena irrogata). Consegue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Al Polito Giovanni può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo positivamente prognosticabile che si asterrà dal commettere ulteriori reati, tenuto conto dell’assenza di precedenti penali, nonché la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale».

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«Accertata la responsabilità penale dell’imputato – chiosa il dottor Meo – consegue la condanna al risarcimento dei danni, sia materiali e non, in favore delle costituite parti civili – Pero Vito e Pero Antonio – la cui determinazione va rimessa al giudice civile non essendo stati raccolti concreti elementi per l’esatta quantificazione. Condanna altresì l’imputato al pagamento delle spese legali sostenute per la costituzione e difesa, da liquidarsi in favore dell’avvocato Francesco Pero, pari a euro 1.500 a titolo di onorario, oltre Iva e Cpa come per legge, in considerazione della complessità e proficuità delle attività difensive».

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