Abusi da demolire, arriva lo “stop” del Tar

Stop a un’ordinanza di demolizione sancita dal Comune di Casamicciola Terme, nell’attesa che il caso venga discusso nel merito. Così si è espressa la Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regione della Campania (presidente Santino Scudeller, consigliere ed estensore Angela Fontana, referendario Mara Spatuzzi) che ha pronunciato un’ordinanza relativamente al ricorso presentato da Ignazio Pompilio, rappresentato dall’avvocato Gino Di Meglio, contro l’ente di via Salvatore Girardi. Il ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “dell’Ordinanza Dirigenziale n. 99 del 11.12.2024 notificata il 15.12.2024, con la quale il Responsabile dell’area VI – Urbanistica del Comune di Casamicciola Terme ha ordinato al ricorrente la demolizione di un manufatto ex artt. 31 e 35 del D.P.R. 380/01, e di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e conseguente, ivi compreso il rapporto della Polizia Municipale del 17.10.2024”. I giudici così hanno motivato la loro decisione: “Considerato il pregiudizio che può derivare al ricorrente dall’esecuzione dell’atto impugnato e salvo ogni approfondimento nel merito;Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare può essere accolta;Ritenuto di fissare l’udienza del 4 giugno 2025 per la trattazione del merito della causa e di compensare le spese della fase cautelare;P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:a) sospende l’Ordinanza Dirigenziale n. 99 del 11.12.2024 del Comune di Casamicciola Terme; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 giugno 2025”.
L’ordinanza che ha innescato il contenzioso giudiziario, firmata da Gaetano Grasso, nasceva dunque da una relazione dei vigili urbani che avevano appurato che il ricorrente avesse realizzato “in assenza di titolo abilitativo con occupazione di suolo pubblico le seguenti opere presso la propria abitazione sita alla — omissis… A. scala in muratura di mt 6,10 x 0,80 con sottostante pilastrino di mt 0,30 x 0,25; B. serbatoio di mt 1,25 x 2,30; C. casotto in muratura di mt 0,85 x 0,90”. Da qui l’ordine impartito nel dispositivo incriminato “di demolire le opere abusivamente realizzate indicate in narrativa e di ripristinare lo stato dei luoghi originario entro 90 giorni dalla notifica della presente.Per le operazioni di ripristino di opere eventualmente sequestrate, la S.V. dovrà munirsi preventivamente del dissequestro penale presso la competente autorità giudiziaria”.