ARCHIVIO 3ARCHIVIO 5

Abuso edilizio, assolto per “lieve entità del fatto”

Un’importante sentenza in materia edilizia è stata emessa dal Giudice Capuano presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Il provvedimento risale al 10 febbraio 2017, ed è stato depositato un paio di settimane dopo. Il Giudice ischitano ha assolto per la “lieve entità del fatto” un cittadino foriano che aveva realizzato un manufatto di 10 metri quadri, alto 2,40 metri, senza permesso a costruire. Un caso simile a tanti altri, su una tematica particolarmente sensibile per l’intera isola e non solo: è di questi giorni il dibattito intorno al disegno di legge Falanga sui criteri di priorità per l’ordine degli abbattimenti, che dopo il passaggio in Senato è in procinto di tornare all’esame della camera. Nel caso in questione, l’imputato aveva realizzato un manufatto, che utilizzava come deposito di attrezzi edili, delle dimensioni prima riportate, ma stavolta tuttavia l’esito è stato diverso. Nella sentenza si legge infatti che “la evidente lieve entità della violazione posta in essere dall’imputato consente di procedere alla emissione di una sentenza di non doversi procedere per la lieve tenuità del fatto. Ebbene, considerato che i reati contestati all’imputato sono puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni e le modalità della condotta dell’imputato rendono evidente che nel caso concreto il pericolo di lesione del bene interesse protetto è stato minimo; ne deriva che l’offesa arrecata dalla condotta criminosa può essere considerata di particolare tenuità».

La sentenza poi si sofferma sulla figura del soggetto agente e la sua condotta, affermando che “inoltre il comportamento dell’imputato risulta non abituale, non avendo egli commesso in precedenza reati della stessa indole. Infine non si è in presenza di alcuna delle ipotesi normativamente previste (azione compiuta per motivi abietti o futili, con crudeltà in danno di animali, con l’uso di sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima o condotta da cui si derivata la morte o lesioni gravissime di una persona) per le quali l’offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità”. L’esito assume ulteriore rilievo considerando che con l’assoluzione non vi sarà alcuna conseguenza nemmeno nei confronti del manufatto, in quanto l’ordine di demolizione per l’immobile realizzato senza il permesso a costruire segue soltanto in caso di sentenza di condanna. L’avvocato Michele Calise, difensore di fiducia dell’imputato, si è dichiarato molto soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto per l’importanza del precedente che la sentenza rappresenta e degli argomenti utilizzati per determinare il convincimento del Giudice. Una decisione che, come si dice, potrà “fare giurisprudenza” per i tanti casi analoghi in attesa di giudizio.

Francesco Ferrandino

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex