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Abuso e falsità ideologica, Luca De Girolamo rinviato a giudizio

La revoca di un’ordinanza di demolizione disposta in quel di Forio, e che è stata al centro di molte polemiche oltre che di un contenzioso giudiziario tuttora in atto, si arricchisce di un nuovo capitolo. Ed è di quelli, indubbiamente, destinati a fare rumore. Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Roberta Attena ha infatti disposto il rinvio a giudizio per il tecnico comunale Luca De Girolamo, impiegato presso il Comune di Forio, l’uomo che firmò la revoca di un provvedimento, in tutta onestà atto più unico che raro all’ombra del Torrione e non solo. Il gip, tra l’altro,  ha accolto la richiesta del pm Claudio Basso che parimenti aveva chiesto il processo a carico dell’indagato, difeso dall’avv. Nicola Nicolella e dal prof. Gustavo Pansini. Ovviamente grossa soddisfazione dall’altra parte della barricata, dove porta a casa un significativo risultato Luigi Morgera, che più volte aveva denunciato una serie di abusi edilizi che erano stati perpetrati presso l’abitazione di proprietà della madre di un noto magistrato.

La mattinata di ieri, però, è stata caratterizzata anche dall’ammissione della costituzione in giudizio di Luigi Morgera, parte interessata, ma anche – udite udite – di Augusto Coppola, che di fatto lo ha fatto nelle vesti di attore popolare, in quanto regolarmente iscritto nelle liste elettorali di Forio e che ha dimostrato un coraggio da leone, visto che si è preso la briga di sostituire un ente locale che nonostante le sollecitazioni ha fatto stranamente orecchie da mercante. Ed è proprio il Morgera, assistito dall’avv. Bruno Molinaro, che spiega nel dettaglio alcuni passaggi di una vicenda legata a quelli che sarebbero stati abusi edilizi commessi in maniera reiterata, che si perdono nella notte dei tempi e che avrebbero anche visto la colpevole connivenza di politici e tecnici a più riprese. E c’è un passaggio in cui questo viene evidenziato in maniera chiara, quando nella costituzione si legge quanto segue: “Veniva, quindi, emesso dal responsabile dell’U.T.C. di Forio il provvedimento sanzionatorio n. 409 del 25.8.1992, con il quale veniva ingiunto alla Regine Palmina il rientro nei limiti delle autorizzazioni rilasciate, mediante eliminazione delle difformità accertate e ripristino integrale dello stato dei luoghi originario. Avverso tale provvedimento non veniva proposto nei prescritti termini alcun ricorso, né al T.A.R. né, in via straordinaria, al CAPO dello STATO. Non veniva, altresì, presentata, in relazione alle opere abusivamente realizzate, alcuna domanda di condono edilizio, né ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94 né ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/03. Ciò nonostante, il procedimento penale conseguente al rapporto della Polizia Municipale del 1992 si concludeva con l’archiviazione conseguente alla richiesta del P.M. che, stranamente, si inventava che le opere contestate sarebbero consistite in semplici opere interne relative alla creazione di 2 piccoli soppalchi non abitabili e di una scala interna in locale piano terra, dotato di luci ed accesso preesistente, stravolgendo completamente l’accertamento operato dalla P.G. che aveva rilevato la realizzazione di due ammezzati (e non soppalchi come apoditticamente sostenuto dal P.M.) con un aumento di superficie utile abitabile di ben metri quadrati (14 + 24) 38, oltre che il cambio di destinazione d’uso del locale al piano sottostante. Quest’ultimo, inoltre, veniva completamente dimenticato dal magistrato inquirente e dallo stesso G.I.P. che, in definitiva, disponeva l’archiviazione uniformandosi acriticamente alla disinvolta richiesta del P.M., per giunta motivando solo in ordine alla ‘non rilevanza del fatto sotto il profilo urbanistico’ (e senza il benché minimo accenno al concorrente profilo paesaggistico). Fatto sta che, alla mera adozione della ordinanza n. 409/92, non faceva mai seguito – da parte del comune – alcuna iniziativa volta a darvi concreta esecuzione”.

E’ soltanto un piccolo stralcio di una storia caratterizzata davvero da tante, troppe ombre, e che adesso costringerà il De Girolamo a doversi difendere davanti ai giudici del Tribunale di Napoli dalle accuse di abuso d’ufficio e falsità ideologica. Nel chiedere, ed ottenere, la costituzione in giudizio, Augusto Coppola scriveva nel suo atto di costituzione: “L’azione popolare, infatti, ha natura sostitutiva” o procuratoria ed è volta a far valere le posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di interessi legittimi spettanti all’amministrazione comunale che risultino incise e pregiudicate da provvedimenti di altre autorità amministrative. L’istituto – come è noto – costituisce nell’attuale configurazione espressione del passaggio da una amministrazione di tipo autoritario, le cui determinazioni calano dall’alto e sono subite dagli amministrati che se ne interessano solo se individualmente lesi da quelle, ad una – viceversa – fondata sull’attiva partecipazione degli amministrati medesimi in senso collaborativo. Detta partecipazione si esplica, e non necessariamente ‘de damno vitando’, in ordine alle opzioni di natura pubblicistica che si intendono realizzare, e si spinge fino ad esprimere un indirizzo nell’inerzia dell’amministrazione medesima ed in luogo di questa, quale ente esponenziale e sintesi degli interessi per i quali essa amministrazione è istituita in favore dei cittadini, rappresentandoli, promuovendone lo sviluppo, e, appunto, curandone gli interessi, purché non parziali, ma presuntivamente comuni a tutti”. Insomma, una cosa è certa: in questo procedimento ne vedremo davvero delle belle…

Gaetano Ferrandino

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