CRONACA

Accesso agli atti negato, condannato il Comune di Casamicciola

I giudici del Tribunale Amministrativo regionale hanno intimato all’Ente di mostrare la documentazione richiesta ed al pagamento delle spese legali

Condannato il Comune di Casamicciola all’accesso agli atti di una cittadina che ne ha fatto istanza lo scorso 28 dicembre entro trenta giorni e pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato. Questa la decisione dei giudici della Sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che hanno dato ragione ad una donna di Casamicciola rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro contro il Comune per l’annullamento del silenzio diniego formatosi per l’infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, sull’ istanza di accesso agli atti presentata. La donna in data 28 dicembre 2020 formulava al Comune di Casamicciola Terme istanza di accesso agli atti con i quali è stata assentita ad un altro cittadino isolano la realizzazione di interventi edilizi in pregiudizio della proprietà della ricorrente- In particolare, con detta istanza la signora chiedeva copia dei titoli abilitativi edilizi eventualmente rilasciati nonché di eventuali istanze di condono edilizio, DD.I.A. o segnalazioni di inizio attività (anche in sanatoria ex art.37 d.P.R. n. 380/01). Il Comune di Casamicciola Terme non ha dato seguito alla domanda ostensiva, onde la proposizione da parte dell’interessata del ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Il Comune intimato si è costituito in giudizio rappresentando di aver consentito l’accesso alla documentazione richiesta in data 11 marzo 2021. L’amministrazione ha, dunque, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Ma non è finita qui perché il 24 maggio scorso la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, diversamente da quanto opposto dall’amministrazione, l’interesse ostensivo non è stato soddisfatto dal momento che il Comune ha consentito l’estrazione di copia della DIA ma non anche delle tavole grafiche e della documentazione ad essa allegata nonché degli accertamenti tecnici eseguiti presso la proprietà. Per i giudici amministrativi, quindi, il ricorso è fondato in quanto la la ricorrente è titolare di un interesse personale e diretto alla conoscenza degli atti oggetto di istanza di accesso avendo la stessa dimostrato di essere proprietaria di un immobile confinante con quello sul quale sono stati realizzati gli interventi edilizi della cui conformità agli strumenti edilizi vigenti essa dubita. «Di contro, non sussistono oggettivi elementi ostativi alla esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente, trattandosi di atti che non rientrano in alcuna delle categorie che, secondo la legge, possono essere sottratti all’accesso. Peraltro, né il Comune né il controinteressato hanno rappresentato ragioni ostative che possano determinare una limitazione dell’interesse conoscitivo della ricorrente. Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla domanda di accesso avente ad oggetto la copia della DIA». Accolto, invece, il ricorso relativamente alla domanda di ostensione «della restante documentazione oggetto di istanza di accesso che non è stata positivamente riscontrata dall’amministrazione».

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