CRONACA

Accesso agli atti negato, il Tar condanna il Comune di Ischia

L’ente di via Iasolino deve esibire la documentazione richiesta alla signora Castagna e pagare anche le spese giudiziarie

I giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo della Campania hanno condannato il Comune di Ischia all’esibizione della documentazione richiesta da una cittadina che ha proposto il giudizio ed il pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in 3mila euro, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dalla ricorrente. La signora Cira Castagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio de Luca di Melpignano e Federico Maria de Luca di Melpignano ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Ischia, emanato in data 25 agosto 2020, di diniego dell’istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente lo scorso primo luglio ed acquisita al protocollo del Comune il 6.7.2020.

Questi i fatti. La sig.ra Castagna, lo scorso luglio ha chiesto al Comune di Ischia di accedere a tutta la documentazione da cui potesse desumersi la legittimità delle attività edificatorie di alcuni vicini, ovvero titoli abilitativi (permesso a costruire e/o DIA, SCIA, CILA, domande di condono et similia) su cui si sarebbero fondati gli interventi edilizi in corso. In data 25 agosto 2020 la Amministrazione, previa opposizione dei controinteressati, rigettava la istanza di accesso facendo riferimento alle motivazioni già contenute nel cd. “preavviso di rigetto”, id est il carattere generico ed esplorativo della istanza e la carenza di una effettiva posizione legittimante. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha posto in essere il ricorso al Tar adducendo la propria  legittimazione ed interesse ad agire, sussistendo il requisito della cd. Vicinitas. Si costituiva anche il Comune che, rimarcato preliminarmente il difetto di legittimazione all’accesso, instava per la inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, perché veicolante una domanda di accesso generica, emulativa e concretante una forma di controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato, stante la sussistenza del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta. Non è dubbia, quindi, la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto della ricorrente all’ottenimento degli atti sulla scorta dei quali –sul terrazzo di copertura dell’immobile in cui è sito il suo appartamento- risulterebbero realizzati taluni lavori edilizi che si assumono lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente, anche perché “impediscono la veduta panoramica del verde circostante”. Il Comune di Ischia ha assurto un presunto difetto di posizione legittimante della ricorrente, la quale “oltre che il mero rapporto di vicinitas non ha saputo qualificare altrimenti il proprio interesse”, non fornendo “prova, ad esempio, che vi siano lavori in corso o di recente realizzazione oppure dell’esistenza di recenti provvedimenti sanzionatori in ordine all’immobile dei controinteressati tali da giustificare l’‘attualità’ dell’interesse”. Tesi non sposata dai giudici della sezione sesta del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che hanno accolto il ricorso proposto dalla signora Castagna nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Ischia di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Inoltre è stata condannata la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 3mila euro, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dalla ricorrente.

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