Per docenti ed educatori si riparte dall’aggiornamento delle GaE
Dall’8 al 22 gennaio sarà possibile procedere all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 2026/2028

Il nuovo anno porta, nel comparto scuola, una serie di novità che riguardano il reclutamento del personale docente ed educatore con le relative modalità di accesso alle varie graduatorie. Dalle ore 12:00 dell’8 gennaio fino alle ore 23:59 del 22 gennaio sarà possibile aggiornare le Graduatorie ad Esaurimento 2026/2028. Le GaE sono elenchi provinciali di docenti abilitati all’insegnamento, creati prima del 2008 e chiusi ai nuovi inserimenti, utilizzati per coprire supplenze e una parte delle assunzioni a tempo indeterminato, gestendo le supplenze e i ruoli fino a esaurimento dei candidati iscritti, tramite aggiornamenti periodici del punteggio.
Gli aspiranti devono inoltrare l’istanza unicamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE). È inoltre richiesto che l’utente sia abilitato al servizio “Istanze online”. Il servizio è raggiungibile anche tramite il sito www.mim.gov.it , seguendo il percorso: Argomenti e Servizi → Reclutamento e servizio del personale scolastico → Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GaE) costituite in ciascuna provincia, può presentare domanda per una o più delle seguenti operazioni:
a) Aggiornamento del punteggio: Richiesta di aggiornamento del punteggio con cui l’aspirante risulta attualmente inserito in graduatoria.
b) Reinserimento in graduatoria: Richiesta di reinserimento nelle GaE, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni (il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento giurisdizionale, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole).
c) Permanenza in graduatoria e gestione della riserva: Richiesta di permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva, nonché di scioglimento della riserva, ove previsto. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.
d) Trasferimento di provincia: Richiesta di trasferimento da una provincia a un’altra, mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato.
Si ricorda che la richiesta di trasferimento comporta automaticamente il trasferimento dell’aspirante da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui risulta iscritto e la cancellazione da tutte le GaE della provincia di provenienza.
OPERAZIONI ANNUALI PER L’A.S. 2026/27
Scioglimento della riserva per conseguimento dell’abilitazione
Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/2027 è fissato al 30 giugno 2026.
A tal fine, i docenti interessati devono presentare apposita istanza nel periodo compreso dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.
Riserva dei posti (legge n. 68/1999 e art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 4/2006)
Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2026.
I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026. In sede di compilazione dell’istanza, gli aspiranti devono dichiarare il titolo di riserva posseduto e l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, devono essere indicati gli estremi della documentazione attestante il diritto alla riserva ovvero la pubblica amministrazione in possesso della documentazione stessa.
Conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno
Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno è fissato al 30 giugno 2026.
Ai fini dell’inclusione negli elenchi di sostegno, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.
Titoli per i metodi didattici differenziati
Entro il termine del 2 luglio 2026 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati, conseguiti entro il 30 giugno 2026, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.
DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI
È consentito dichiarare:
– nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
– titoli e servizi già posseduti, ma non dichiarati entro il termine del 15 marzo 2024.
I servizi prestati nell’anno scolastico 2023/2024 successivamente al 15 marzo 2024 possono essere dichiarati esclusivamente qualora l’aspirante non abbia già raggiunto il punteggio massimo valutabile per il medesimo anno scolastico.
I docenti che presentano domanda di reinserimento in graduatoria possono aggiungere i titoli conseguiti successivamente a quelli già posseduti e valutati prima della cancellazione dalla graduatoria.
PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
Periodo di validità
L’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà, analogamente alle graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Modalità di inserimento
L’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia avviene per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche.
La posizione in graduatoria è determinata mediante automatica trasposizione dell’ordine di fascia, punteggio e precedenze con cui l’aspirante risulta inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
Scelta delle istituzioni scolastiche
L’aspirante alle supplenze può presentare domanda indicando fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con le seguenti specificazioni:
– per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, è previsto il limite massimo di 10 istituzioni, di cui non più di 2 circoli didattici; le indicazioni relative agli istituti comprensivi sono valutate, per infanzia e primaria, entro il predetto limite di 10 istituzioni;
– nell’ambito del numero massimo sopra indicato, gli aspiranti alle supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria possono indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi nei quali dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con modalità particolari e celeri di interpello e presa di servizio.







