CRONACAPRIMO PIANO

Al Tar la guerra dei Tomografi, c’e’ anche Ischia

Un contenzioso giudiziario si è innescato davanti ai giudici della IX Sezione del Tar Campania: ad avviarlo la Bioptika srl che ha ricorso contro l’Asl Napoli 2 Nord e la società concorrente Pharma-J selezionata attraverso la piattaforma Mepa per l’acquisto di tre apparecchi a coerenza ottica uno dei quali destinato al Distretto 36 di Ischia. Bioptika aveva chiesto l’annullamento di tutti atti, ivi compreso l’eventuale contratto

Un contenzioso di natura “ottica” che si è trascinato anche dinanzi alla magistratura amministrativa e che ha visto la IX Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, primo referendario Rosaria Palma, referendario ed estensore Alessandra Vallefuoco) e che riguarda da vicino anche la sanità di casa nostra riguardando indirettamente anche il Distretto 36 che racchiude proprio l’isola d’Ischia. I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso promosso da Bioptika srl, contro l’Asl Napoli 2 Nord e nei confronti di Pharma-J srl. La società ricorrente chiedeva l’annullamento previa richiesta di sospensiva dei seguenti atti: “Della determinazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, del 13 gennaio 2024, avente ad oggetto: Acquisto mediante RDO aperta su piattaforma MePA di Consip di n. 3 Tomografi a Coerenza Ottica (OCT) da destinare agli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di Pozzuoli, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra – Provvedimento di Aggiudicazione – ditta PHARMA-J S.R.L. – CIG B2B4773E9F; Di tutti i verbali e degli atti di gara, con particolare riferimento al verbale di gara n.3 del 15 ottobre 2024 nella parte in cui ha disposto l’ammissione al prosieguo dell’offerta della ditta Pharma-J e del verbale n. 4 del 12 novembre 2024 di assegnazione dei punteggi tecnici e relativo prospetto allegato; Della nota della Commissione di gara, priva di protocollo, trasmessa con nota pec del RUP del 13 gennaio 2025, con cui si respingeva l’istanza di riesame, presentata dalla Bioptika s.r.l., dell’offerta dell’aggiudicataria; Della lettera di invito e dei relativi allegati, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al capitolato d’oneri, ed all’all. B1, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; Degli ordinativi di fornitura e/o di analoghi atti che dovessero disporre l’esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula del contratto; Di tutti gli altri atti e provvedimenti relativi alla gara, di data ed estremi sconosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto al provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente nonché per la declaratoria di inefficacia, ex art.121/122 c.p.a., del contratto eventualmente stipulato nelle more della conclusione del presente giudizio con la ditta Pharma-J nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’affidamento della commessa, o, in subordine, laddove non sia possibile, in forma generica per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto della mancata aggiudicazione”.

Insomma, una vicenda decisamente complessa, dinanzi alla quale il Tar ha deciso di disporre “incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione” fissando per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del prossimo 15 aprile. Nella loro ordinanza i giudici osservano tra l’altro che “Considerato che la ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di n. 3 Tomografi a Coerenza Ottica (OCT) da destinare agli Ambulatori di oculistica dei DD.SS. 35 di Pozzuoli, 36 di Ischia e 46 di Acerra, ha impugnato l’aggiudicazione della suddetta gara in favore della controinteressata Pharma-J S.r.l., in quanto assume che la stessa avrebbe fornito un prodotto che non avrebbe posseduto le caratteristiche minime tecniche stabilite nel capitolato; Considerato che, con ordinanza n. 258/2025, è stata disposta una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se il prodotto offerto dalla controinteressata possedesse o meno le caratteristiche tecniche minime indicate dall’amministrazione nel capitolato, all’allegato B1, quali fossero quelle tecnicamente difformi e se queste, tuttavia, potessero assumersi come equivalenti rispetto a quelle richieste, incaricando di ciò il Direttore dell’U.O.C Ingegneria Clinica dell’ASL Napoli 3 SUD (con facoltà di delega ad un funzionario dotato di competenze tecniche adeguate in relazione ai macchinari ottici); Considerato che, con istanza del 18.02.2025, il verificatore ha chiesto una proroga di almeno 15gg rispetto alla scadenza fissata nella predetta ordinanza, ai fini dell’acquisizione della formale autorizzazione all’espletamento dell’incarico, ai sensi della’art.53 del D.lgs. n°165/2001; Ritenuto di concedere la suddetta proroga secondo i criteri di seguito esposti: la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento; a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti – che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni; alla verificazione potrà partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente tecnico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;

I giudici hanno deciso di disporre una serie di verifiche fissando ogni decisione all’udienza pubblica che è stata fissata nella seduta del prossimo 15 aprile

le spese per la verificazione saranno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto di modificare la predetta ordinanza n. 258/2025 nella parte relativa alla data per la trattazione di merito, prevista per il 1° aprile 2025, fissando, all’uopo, l’udienza pubblica del 15 aprile 2025”. Insomma, servirà un supplemento di indagine e così anche sulla nostra isola il tomografo, quasi come fosse una metafora del paradiso, può attendere.

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