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Tassa di soggiorno non pagata, “sorridono” nove albergatori isolani

Sono stati assolti dall’accusa di peculati i titolari e gli amministratori di alcune strutture ricettive di Forio, accusati di non aver versato al Comune i proventi dell’imposta, favoriti anche dal mutamento del quadro normativo

Tutti assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Si chiude così, dopo poco più due anni, il processo a carico di nove titolari di strutture alberghiere di Forio, che erano stati accusati dalla Procura di aver omesso di versare al Comune una serie di importi di varia entità, costituiti dalla tassa di soggiorno incassata in un arco di tempo che va dal 2014 al 2016.

Il Gip aveva disposto il rinvio a giudizio per Salvatore Di Carlo, Aatloukalova Zdenka, Gabriele Balestriere, William Shaun Michael Desmond, Salvatore Calise, Bartolomeo Regine, Giovanni Economico, Aniello Castiglione e Giovanni Castiglione, con l’accusa di peculato ai sensi dell’articolo 314 del codice penale, in quanto essi da titolari o da amministratori delle rispettive ditte o società, erano da considerare quali “agenti contabili” in nome e per conto dell’Agenzia delle Entrate, quindi incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno, fissata all’epoca in due euro al giorno per ogni cliente. In sostanza, secondo l’accusa gli albergatori erano da considerarsi pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio.

Nella sua memoria difensiva l’avvocato Michelangelo Morgera ha illustrato i recenti interventi legislativi che hanno decretato l’irrilevanza penale delle condotte degli imputati, chiedendo l’immediata assoluzione

La cifra totale degli omessi versamenti sfiorava i 240mila euro, secondo gli accertamenti eseguiti all’epoca dalla Guardia di Finanza che si era avvalsa della collaborazione dell’ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Forio. Il Gip Caputo aveva inizialmente applicato anche una serie di provvedimenti cautelari, consistenti nel sequestro dei conti correnti degli indagati.

Tuttavia la materia in questione è stata oggetto di diversi interventi legislativi negli ultimi anni, in particolare dal 2020 al 2021, che hanno influito sulla configurazione dei presunti reati nel procedimento in questione.

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Mutamenti legislativi che sono stati oggetto di una articolata memoria difensiva redatta dall’avvocato Michelangelo Morgera – legale di fiducia di Giovanni e Aniello Castiglione – il quale con l’assistenza del suo collaboratore, il dottor Marco Regine, ha debitamente illustrato nei dettagli l’evoluzione normativa in questione. Fino al 2018 la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione attribuiva al gestore di una struttura ricettiva a cui era demandata la materiale riscossione dell’imposta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, perché incaricato di un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione tributaria, la quale appunto comporta l’incasso delle somme e il conseguente obbligo di riversarle all’ente impositore di competenza. Tuttavia dopo l’entrata in vigore della legge 77/2020 il legislatore ha espressamente qualificato l’albergatore come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria in questione, stabilendo che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno [..], con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”. Ciò ha determinato il venir meno della qualifica di gestore della struttura alberghiera quale incaricato di pubblico servizio, che è diventato un mero soggetto dell’obbligazione tributaria. La Cassazione a fine 2020 precisava che comunque permaneva la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere prima delle modifiche introdotte dalla legge 77/2020, visto che tale novella non aveva comportato una parziale “abolitio criminis”, ma si era limitata a far venir meno la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza incidere sulla struttura del delitto di peculato.

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Soprattutto, come evidenziato dall’avvocato Morgera, è evidente come dopo la modifica il gestore della struttura venga individuato, per il futuro, come responsabile del pagamento d’imposta di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa. A partire dall’entrata in vigore della modifica normativa è quindi escluso in radice che si possa ancora configurare il delitto di peculato, visto che il denaro non ancora versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui, e il gestore non può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio.

L’ulteriore novità legislativa illustrata nella memoria difensiva è costituita dalla legge 215/2021 dove il legislatore ha effettuato un’interpretazione autentica del decreto legislativo 23/2011 in materia fiscale, chiarendo che la previsione con cui si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del maggio 2020, dunque retroattivamente anche ai nove albergatori in questione.

L’interpretazione del legislatore ha di conseguenza decretato l’irrilevanza, dal punto di vista penale, delle condotte dei nove gestori, per l’omissione di versamento dell’imposta verificatasi ben prima del 2020.

Anche gli altri difensori si sono associati alla prospettazione del penalista foriano. La prima Sezione penale del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta assolvendo tutti i nove imputati “perché il fatto non costituisce reato”

In virtù di tali argomentazioni, a cui si sono associati anche i difensori di tutti gli altri imputati, l’avvocato Michelangelo Morgera ha chiesto il proscioglimento immediato da ogni accusa ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Richiesta che la Prima sezione penale, collegio A, del Tribunale di Napoli ha accolto pienamente, assolvendo tutti i nove imputati, appunto perché il fatto non costituisce più reato.

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