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Allarme ruspe: Ddl Falanga, approvazione entro un mese

Sembra ormai vicino il momento della definitiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge proposto dal senatore Ciro Falanga circa i criteri per l’esecuzione delle procedure di demolizione di manufatti abusivi. Una problematica che riguarda da vicino molti cittadini dei vari Comuni della nostra isola. Proprio il parlamentare campano nei giorni scorsi ha confidato di essere ottimista circa l’approvazione definitiva, che dovrebbe avvenire entro un mese al massimo. Martedì scorso è stato favorevolmente licenziato anche il parere positivo da parte della Commissione Ambiente, mentre nel pomeriggio di ieri era in programma alle ore 14 una nuova seduta della seconda Commissione permanente Giustizia del Senato per l’esame del testo che, come si ricorderà, dopo l’iniziale approvazione del Senato stesso è stato successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Il senatore Caliendo lo scorso 21 febbraio aveva esposto la sua relazione dinanzi alla commissione, ricordando che il testo inizialmente licenziato dal Senato in prima lettura si componeva di un unico articolo, che avrebbe aggiunto al Testo unico per l’edilizia un nuovo articolo (il 44 bis). Tale disposizione stabiliva undici criteri di priorità da seguire per gli abbattimenti dei manufatti abusivi, ai  quali il pubblico ministero (individuato quindi come organo preposto all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi) doveva attenersi nell’esecuzione delle sentenze di condanna per i reati previsti dall’articolo 44 del Testo Unico sull’edilizia. In seguito la proposta di legge è stata ampiamente modificata dalla Camera, e secondo alcuni esperti della materia, tra i quali l’avvocato Bruno Molinaro, tali modifiche sono da considerarsi anche migliorative. Dopo l’esame della Camera dei Deputati, il disegno di legge è tornato al Senato riformulato in quattro articoli: il primo modifica il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l’esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l’esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all’autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio). Il senatore Caliendo ha sottolineato il fatto che l’individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica. Nella determinazione dei criteri di priorità, il Pubblico Ministero dovrà dare la “precedenza” agli« immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione». Inoltre, all’interno di ognuna delle tipologie di manufatti, dovrà essere attribuita priorità di demolizione a quelli «in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati». Gli altri tre articoli sono stati introdotti durante il passaggio alla Camera: l’articolo 2 modifica l’articolo 41 Testo Unico sull’edilizia relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che ogni anno, entro il mese di dicembre, «il responsabile dell’ufficio comunale deve trasmettere al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l’elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione». Il rinnovato articolo 41 conferma poi l’attuale normativa per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione, estendendo la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione. L’articolo 3 prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture di un fondo di rotazione, con una dotazione globale dal 2016 al 2020 pari a 45 milioni di euro, finalizzato all’erogazione di finanziamenti ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Le somme dovranno essere restituite dall’amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi. L’articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, «al fine di garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di repressione dell’abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell’azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell’esecuzione delle demolizioni». Con la seduta di ieri, è dunque iniziata la volata finale per la definitiva approvazione dell’atteso provvedimento legislativo.

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