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Alluvione a Casamicciola, “no” alle eccezioni delle difese

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Ieri mattina presso la Sezione distaccata di Ischia del Tribunale si è svolta una nuova udienza del processo riguardante le eventuali responsabilità connesse alla disastrosa alluvione che nel novembre 2009 colpì il comune di Casamicciola Terme. Una tragedia che spezzò la giovane vita della quindicenne Anna De Felice, travolta dal fiume di fango nei pressi dello storico edificio del Pio Monte. Il giudice Capuano ha sciolto la riserva sull’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Casamicciola, responsabile civile nella vicenda. L’avvocato Migliaccio, subentrato nella difesa del comune termale al collega Panariello, nell’udienza dello scorso dicembre aveva ipotizzato la nullità dell’udienza preliminare e degli atti successivi per violazione del principio secondo cui anche il responsabile civile (cioè il Comune) ha diritto ad essere assistito da un difensore. Nel corso dell’udienza preliminare, il precedente difensore del Comune di Casamicciola rinunciò come detto all’incarico. Il giudice prese atto della circostanza, ma non concesse un termine al Comune per munirsi di altro difensore. Si arrivò così al decreto che dispose il giudizio con il responsabile civile sfornito di difensore: una circostanza che secondo la difesa violava dell’art. 178 del codice di procedura penale. Il giudice ieri è stato di diverso avviso, rigettando l’eccezione. Secondo il dottor Capuano, le norme previste per la sostituzione del difensore sono previste a tutela dell’imputato, ma non del responsabile civile. È toccato poi all’avvocato Gennaro Tortora, difensore di fiducia del sindaco di Ischia ed ex primo cittadino di Casamicciola Giosi Ferrandino (ieri presente in aula) e dell’architetto Silvano Arcamone, sollevare due eccezioni circa la regolarità procedurale. Secondo il noto penalista, le accuse rivolte ai suoi assistiti soffrono di una insufficiente e incompleta descrizione dei fatti contestati che comporterebbe la nullità del decreto che ha disposto il giudizio: tali accuse riguardano infatti un episodio che avvenne diverso tempo dopo la scadenza del mandato di Giosi come sindaco di Casamicciola, e di Arcamone come responsabile del relativo ufficio tecnico. I due sin dal 2007 erano ormai in carica presso il Comune di Ischia, e le imputazioni non individuerebbero in maniera chiara le loro presunte responsabilità in ordine alla manutenzione degli alvei e delle canalizzazioni destinate a raccogliere l’acqua piovana. L’avvocato Tortora ha messo in campo un’articolata argomentazione, richiamandosi anche all’articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, cioè al diritto dell’imputato ad essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico. In particolare, l’accusa non avrebbe tenuto conto di un mutamento legislativo intervenuto anni dopo l’evento franoso: la vecchia formulazione della legge 225/92 non conteneva alcuna previsione circa l’obbligo di adozione da parte dei Comuni del Piano di emergenza da adottarsi in conformità alle disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile e delle Giunte Regionali, con la conseguenza – ha spiegato l’avvocato Tortora – che il Sindaco non poteva violare la norma contestata poiché alla data in cui ricopriva l’incarico di Sindaco di Casamicciola Terme e alla data in cui è avvenuto l’evento franoso la  legge 225/92 nelle attribuzioni del primo cittadino non prevedeva alcun obbligo di adozione del Piano. Obblighi previsti soltanto a partire del 2012. Inoltre, l’accusa sarebbe incorsa in un altro grave errore, riguardante un finanziamento per la riqualificazione e valorizzazione delle risorse e delle aree termali. L’amministrazione dell’epoca avrebbe  correttamente impiegato i finanziamenti, mentre l’indagine avrebbe confuso la riqualificazione termale a scopi turistici con la difesa del suolo e la messa in sicurezza degli alvei. Quest’ultimo aspetto è infatti di competenza ripartita tra la Regione e la Provincia, senza alcuna responsabilità del Comune, a cui quindi non spettava affatto la manutenzione e la bonifica degli alvei per le acque piovane. Anche in questo caso, l’inesattezza nella descrizione della condotta omissiva, individuata nella “non esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli alvei mediante interventi di ingegneria naturalistica e strutturali”, secondo la difesa non consentirebbe di individuare con chiarezza i confini dell’imputazione.  Fra l’altro, vista anche la loro qualifica, non si comprenderebbe come gli architetti Silvano Arcamone e Simone Verde, nel realizzare la progettazione dell’opera e l’esecuzione della stessa, come potrebbero difendersi relativamente rispetto ad una condotta che non doveva realizzarsi. Tuttavia, nonostante l’accurato impianto su cui si basava l’eccezione, il giudice Capuano l’ha ritenuta infondata. Stesso destino per la seconda eccezione sollevata dalla difesa del sindaco d’Ischia. L’avvocato Tortora ha infatti segnalato un errore nel decreto di rinvio a giudizio nella parte in cui la sfortunata vittima dell’alluvione, Anna De Felice, viene indicata alla guida dell’automobile nel momento in cui fu travolta dal fango. Affermazione chiaramente errata, dal momento che la ragazza non aveva ancora raggiunto l’età minima per il conseguimento della patente, e soprattutto perché la violenza della frana la colse mentre era già discesa dall’auto e si trovava sul marciapiede. Un errore che il giudice ha ritenuto insufficiente a inficiare la validità del decreto, disponendone la correzione da parte del pubblico ministero con la successiva notifica agli imputati assenti, cioè l’ex sindaco di Casamicciola Vincenzo D’Ambrosio e l’architetto Arcamone. Il processo dunque continua, nonostante la probabile prescrizione che dovrebbe scattare a maggio, con l’udienza fissata per il 5 aprile, quando saranno ascoltati al banco dei testimoni i due Carabinieri, Battello e Lo Sinno.

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