CRONACAPRIMO PIANO

Alluvione di Casamicciola: Giosi assolto, D’Ambrosio condannato a quattro anni

Verdetto in parte inatteso nel processo per la frana che nel 2009 travolse il comune termale e causò la morte di Anna De Felice. Il Tribunale ha emanato la condanna in relazione all’ipotesi di omicidio colposo, ritenendo non ancora maturata la prescrizione

Inatteso epilogo, almeno in parte, nel processo per la frana che dieci anni fa colpì Casamicciola Terme. Sono stati assolti da tutte le contestazioni l’ex sindaco Giosi Ferrandino, e i due architetti Silvano Arcamone e Simone Verde. Piuttosto a sorpresa è invece giunta la condanna del quarto imputato, il dottor Vincenzo D’Ambrosio, anch’egli ex primo cittadino di Casamicciola, in relazione all’accusa di omicidio colposo per la scomparsa di Anna De Felice, che in quel novembre del 2009 trovò la morte travolta dai detriti fangosi che inondarono le strade del Comune termale.

LE ACCUSE

I reati contestati ai quattro imputati erano riconducibili a due capi d’imputazione. Al capo A veniva ipotizzato il reato di disastro colposo, «perché, ciascuno nella rispettiva qualità, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella violazione della norma in materia ambientale e di protezione civile ed in particolare  Ferrandino e D’Ambrosio, nelle loro qualità di sindaci, non adottando misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico, tra le quali rientrava il comune di Casamicciola, né i necessari piani di emergenza, come prescritto dalle leggi 225/92 e 152/06, nonostante tali misure si presentassero necessarie, urgenti e indifferibili sia in considerazione dell’elevato rischio frane esistente nell’area in oggetto, già in passato interessata da eventi analoghi (quali la frana del 1910 e il disastro idrogeologico di Monte Vezzi) ed emergente dalla sua classificazione nel Burc dell’1.8.05, sia in considerazione della circostanza che tale situazione di emergenza era stata palesata anche in pregressi accertamenti esperiti presso l’Ufficio tecnico del comune di Casamicciola e presso gli uffici della Regione Campania, sia in considerazione della circostanza che tale situazione di pericolo era già nota presso l’ufficio comunale essendo stata presentata già a far data dal 1985, perizia tecnica redatta dall’ing. Ortolani che evidenziava l’esistenza di situazioni di pericolo (consulenza effettuata e liquidata all’ing. Ortolani ma alla quale non è mai seguita alcuna determinazione dell’ente comunale)».

 Lo stesso capo d’accusa prosegue nei confronti dei quattro imputati in relazione ai presunti lavori di messa in sicurezza: «Tutti nelle rispettive qualità sopra indicate: non attuando l’esecuzione dei lavori di manutenzione e rifacimento degli alvei, lavori pur contemplati dalla delibera di giunta n. 107 del 5.5.04, con la quale era stato approvato l’appalto per lavori finalizzati alla bonifica ed al recupero degli alvei naturali di Senigallia, Negroponte e Fasaniello, per fini di incolumità del limitrofo centro abitato di Casamicciola, mediante interventi mirati di ingegneria naturalistica e strutturale, tali da impedire il pericolo di frane, in occasione di particolari eventi meteorologici e sismici ed a garantire “in primis” un regolare deflusso acqueo a salvaguardia della pubblica incolumità dell’intero centro abitato, lavori per i quali era stato ottenuto altresì finanziamento regionale per euro 811.265,80, giusta delibera di giunta regionale, e definitivo finanziamento regionale di euro 730.139,22 per un importo corrispondente al 90% dei lavori da eseguirsi e comprensivi anche di utilizzo di fondi europei, ed al cui posto e con utilizzo di finanziamenti pubblici a tal fine stanziati venivano realizzate invece opere di intervento di arredo urbano di Piazza Bagni e zone limitrofe, con le condotte omissive sopra descritte, cagionavano la frana che coinvolgeva l’abitato di Casamicciola, in particolare in località Fasaniello e Perrone, causando ingenti danni a cose ed abitazioni nonché lesioni personali a numerosi passanti e il decesso di De Felice Anna», elencando poi i nomi delle persone ferite.

Il capo B è invece relativo all’ipotesi di cooperazione nell’omicidio colposo, «perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia ciascuno nella rispettiva qualità indicata alla contestazione precedente, e con le condotte omissive ivi descritte, cagionavano la morte di De Felice Anna; in particolare la De Felice trovatasi sulla pubblica via, al verificarsi dell’evento franoso, veniva investita e trascinata dal fiume di fango fino al mare, trovandovi ivi la morte».

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LA “PRECISAZIONE” DEL CAPO D’ACCUSA

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Due giorni fa, come documentato ieri su queste colonne, era stata acquisita la perizia del dottor Landolfi, il quale era stato ascoltato in aula. Ieri invece è stata la volta delle discussioni finali delle parti, a cominciare dal pubblico ministero, che in apertura di udienza ha chiesto e ottenuto una “precisazione” per quanto riguarda uno dei capi d’imputazione, quello per omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale, inserendo accanto all’indicazione del primo comma anche la dicitura “ultimo comma”, in ragione del fatto che il capo A, quello relativo alla frana, già contemplava, oltre alla morte della giovane Anna, anche la lesione di un numero indeterminato di persone.  Sembra un dettaglio, ma in realtà è quello che alla fine ha contribuito a capovolgere le attese al momento del verdetto: in questo modo, infatti, è stato possibile applicare l’articolo 157 sesto comma, in pratica raddoppiando i termini di prescrizione. Cosa che ha impedito, secondo il giudice, la possibilità di dichiarare prescritto il reato, circostanza che invece tutti si attendevano, come più volte abbiamo scritto documentando il dipanarsi delle udienze.

LE RICHIESTE DEL P.M.

Dopo questa “precisazione”, col senno di poi decisiva, il pubblico ministero ha chiesto per Giosi Ferrandino, Vincenzo D’Ambrosio, Silvano Arcamone e Simone Verde il riconoscimento della penale responsabilità in relazione al reato di disastro colposo, invocando una condanna a quattro anni e tre mesi. Per il reato di omicidio colposo, il pm ha chiesto la condanna di D’Ambrosio a sei anni di reclusione, e l’assoluzione per gli altri tre imputati.

LE ARRINGHE

È stato l’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, in qualità  di rappresentante del Comune di Casamicciola quale responsabile civile, a iniziare le “arringhe” finali. Il penalista ha richiamato la natura dell’evento che colpì il Comune nell’autunno di dieci anni, caratterizzato da fortissime precipitazione diffuse, con la Regione che definì le condizioni meteo come assolutamente “straordinarie”. Inoltre, dal dibattimento è stato accertato che la manutenzione degli alvei spettava alla Regione e alla Provincia, con la prima che avrebbe dovuto emanare un provvedimento per specificare le deleghe alla seconda in tema di competenze, ma la dirigente regionale Celano spiegò che la Regione non si era ancora attivata per tale “spacchettamento” di competenze. E tra l’altro i lavori che il Comune in parte eseguì non avevano natura di difesa o manutenzione del territorio, bensì di recupero della filiera turistico-termale. Dunque veniva a mancare una responsabilità dei Comuni su tale livello. L’avvocato Migliaccio ha anche precisato che soltanto a partire dal 2012 era diventato obbligatorio per i Comuni il varo di un piano d’emergenza, quindi molto tempo dopo l’evento drammatico. Il legale di fiducia dell’ente del Capricho ha dunque chiesto l’assoluzione in relazione ai due capi d’imputazione “perché il fatto non sussiste”, mentre soltanto relativamente al capo B l’avvocato ha chiesto in via del tutto subordinata la dichiarazione di prescrizione, in quanto non sussisterebbe il raddoppio dei termini di prescrizione.

È poi toccato all’avvocato Gennaro Tortora, legale di fiducia di Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone e Simone Verde, procedere alla requisitoria. L’avvocato ha inizialmente delineato la complessità delle imputazioni che riguardavano soggetti con posizioni completamente differenti: Giosi come sindaco, Arcamone come responsabile dell’Utc, e Verde come esecutore del progetto. Inoltre, dal processo non sarebbe emersa una concreta condotta omissiva. Secondo il penalista, la vicenda era nata per una valutazione errata da parte della Guardia di Finanza, che ha spostato il focus della questione dall’alveo, è il caso di dirlo, originario. L’evento, fra l’altro, era da descrivere come alluvione, non semplice frana, causata dal fatto che il terreno, dopo le continue piogge, non assorbiva più l’acqua. Anche l’avvocato Tortora ha richiamato la delibera n. 107 del 2004 che riguardava il recupero turistico di Piazza Bagni, non certo interventi di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista del rischio idrogeologico. Incombenze che spettavano alla Regione, con la partecipazione di altri enti, come l’Autorità di Bacino. Dunque nessun obbligo giuridico in capo ai tre imputati, per i quali l’avvocato ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste, anche perché, in ogni caso, è emersa la totale insufficienza probatoria in relazione alle accuse.

L’avvocato Nicola Nicolella, difensore del dottor D’Ambrosio, ha chiuso il giro delle arringhe. Il legale ha rivendicato con un’articolata requisitoria l’estraneità dell’ex sindaco alle accuse mossegli. Soprattutto, in relazione all’evento franoso, l’avvocato ha ricordato alcuni tecnici della provincia, ente a cui spettava la competenza in materia di manutenzione degli alvei, si erano recati a Casamicciola proprio tra l’ottobre e il novembre 2009 per dei sopralluoghi in vista delle opere di messa in sicurezza, ma  furono costretti a sospendere le operazioni proprio il giorno prima della tragedia a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse. Nessun elemento dunque  poteva indicare, secondo la difesa, un nesso causale tra l’evento franoso e la condotta commissiva o omissiva degli imputati. Invocata quindi anche in questo caso l’assoluzione del dottor D’Ambrosio perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per entrambe le ipotesi.

IL VERDETTO Al termine dell’udienza il giudice Capuano letto il dispositivo della sentenza: «Letto l’articolo 530 comma secondo del codice di procedura penale assolve tutti gli imputati in ordine al reato loro ascritto al capo A per non aver commesso il fatto». Dunque, i quattro sono stati tutti assolti dall’accusa di disastro colposo. Il dispositivo continuava: «Letto l’articolo 530 comma secondo del codice di procedura penale assolve Ferrandino Giuseppe, Arcamone Silvano e Verde Simone in ordine al reato loro ascritto al capo B dell’imputazione per non aver commesso il fatto». Infine il verdetto, che come già accennato in apertura ha colto quasi tutti di sorpresa: «Letti gli articoli 533, 535 c.p.p. dichiara D’Ambrosio Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto al capo B così come contestato nel corso dell’odierna udienza ai sensi dell’articolo 589 primo e ultimo comma del codice penale, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi dinanzi alla competente autorità  giudiziaria civile».  Entro novanta giorni il deposito delle motivazioni. La difesa del dottor D’Ambrosio è pronta a proporre  appello.

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