CRONACAPRIMO PIANO

AMCA, aperta la procedura di concordato preventivo

Il via libera arriva dal Tribunale di Napoli, è il primo passaggio formale che consenta alla società partecipata del Comune di Casamicciola di entrare nella fase decisiva del percorso costruito negli ultimi mesi attraverso piano industriale, proposta concordataria e richiesta di continuità aziendale

Il Tribunale Civile di Napoli apre la procedura di concordato preventivo per AMCA, la società partecipata del Comune di Casamicciola Terme che si occupa della gestione del servizio rifiuti. È il primo passaggio formale che consente all’azienda di entrare nella fase decisiva del percorso indicato dall’amministrazione comunale guidata da Giosi Ferrandino e costruito negli ultimi mesi attraverso il piano industriale, la proposta concordataria e la richiesta di continuità aziendale. La decisione arriva con il decreto emesso dalla VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, riunita in camera di consiglio nelle persone del presidente Gian Piero Scoppa, del giudice relatore Francesco Paolo Feo e del giudice Marco Pugliese. Il procedimento unitario è il numero 423/2025 e riguarda la domanda di concordato preventivo presentata dalla “Azienda Multiservizi Casamicciola s.r.l. in liquidazione”. Nel decreto i giudici ripercorrono i passaggi che hanno portato alla decisione. Il Tribunale “verificato che la società ricorrente, nel rispetto dei termini concessi, con decreto del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 44 CCII, come successivamente prorogato, ha depositato proposta e piano concordatari e la relativa documentazione a corredo”, prende atto della completezza degli atti depositati dalla società. La svolta arriva soprattutto nel momento in cui il collegio entra nel merito del piano predisposto dalla partecipata. Nel provvedimento si legge infatti che “tale piano concordatario – così come integrato e modificato – prevede la produzione di flussi per il tramite della continuità diretta, con relativo piano industriale”. Il decreto aggiunge che è prevista “la cessione ai creditori dei crediti vantati dalla società ricorrente, nonché la possibilità di ulteriori apporti derivanti dall’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori”.

Nelle stesse pagine viene precisato che il liquidatore potrà promuovere l’azione “nel corso dell’esecuzione del piano concordatario”. Il Tribunale evidenzia inoltre che il piano prevede il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’articolo 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e che la società “si è dotata di apposita relazione” predisposta dai professionisti Ernesto Pollice e Gianpiero Galgani. Il decreto entra quindi nel dettaglio della struttura economica della proposta concordataria. I giudici riportano che “la proposta concordataria prevede le seguenti classi di creditori, con le relative modalità di soddisfazione” e che il quadro complessivo deriva “dalle integrazioni rese dalla ricorrente in seguito ai rilievi del Commissario giudiziale e del Tribunale”. Alla base del piano viene indicata “la previsione dell’attivo concordatario nell’importo di euro 3.489.149”, composto da “attivo patrimoniale euro 1.765.065” e “flussi da continuità euro 1.724.083”. Tra le prime voci riportate nel provvedimento figurano “pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri oneri pre deducibile entro 3 mesi dalla definitività del decreto di omologa”, il “pagamento integrale del TFR” e il “pagamento integrale dei debiti verso dipendenti, sindacati e istituti finanziari per debiti del personale”. Nel piano compare anche il “pagamento integrale dei debiti verso agenzie per il lavoro” e quello “integrale dei debiti previdenziali per l’importo di euro 463.625, attraverso l’istituto della rottamazione quater”. Per quanto riguarda invece i debiti previdenziali privilegiati degradati al rango chirografario, il decreto indica un pagamento “nella misura del 14,48%”, da effettuarsi “in 10 rate semestrali con l’ultima rata in scadenza entro 87 mesi dalla definitività dell’omologa”.

Analoga percentuale viene prevista per i debiti previdenziali chirografari e per quelli tributari privilegiati degradati. Il Tribunale specifica infatti che il piano prevede il “pagamento nella misura del 14,48% dei debiti tributari privilegiati degradati al rango chirografario”, per un importo di oltre 3 milioni e 780 mila euro, attraverso undici rate semestrali “la prima da pagarsi entro 27 mesi dalla definitività dell’omologa della procedura e l’ultima entro 87 mesi”. Sempre nella proposta vengono inseriti “gli ulteriori debiti tributari chirografari”, i crediti dei professionisti che hanno assistito la procedura concordataria e i debiti verso altri creditori privilegiati degradati al rango chirografario. Il decreto dedica poi un passaggio ai fornitori. È previsto infatti il “pagamento dei debiti verso fornitori grandi imprese in via chirografaria”, con soddisfazione attraverso nove rate semestrali e ultima scadenza fissata anch’essa entro 87 mesi dalla definitività dell’omologa. Nella ricostruzione del Tribunale trovano spazio anche le prospettive di eventuale incremento delle somme disponibili per i creditori. La società, si legge nel decreto, “ha altresì specificato, nelle integrazioni al piano, che le percentuali di soddisfazione sopra indicate potranno essere aumentate”. I giudici riportano due elementi specifici indicati dalla ricorrente: “un maggiore incasso dei crediti verso il Comune di Casamicciola Terme rispetto a quanto prudenzialmente considerato nel piano” e “l’incasso conseguente al buon esito della azione di responsabilità che dovrà essere avviata nei confronti del precedente amministratore”. Secondo quanto riportato nel decreto, gli eventuali esiti favorevoli dell’azione risarcitoria “andranno a vantaggio dei creditori in conformità con le rispettive ragioni di credito e secondo l’ordine dei privilegi”.

Il Tribunale prende poi atto della richiesta di transazione fiscale avanzata all’Agenzia delle Entrate. Nel provvedimento si legge infatti che “a causa del dilazionamento del pagamento dei crediti tributari, è stata depositata istanza all’Agenzia delle Entrate di trattamento di tali crediti”. I giudici richiamano quindi il lavoro dei professionisti attestatori, sottolineando che “i Professionisti attestatori, Dottori Galgani e Pollice, hanno, ai sensi dell’art. 87 terzo comma CCII, attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta”. Nel decreto viene inoltre evidenziato che gli stessi professionisti “hanno attestato il rispetto da parte della società in concordato delle condizioni indicate dall’art. 88” per quanto concerne il trattamento dei crediti tributari e previdenziali. È in questo passaggio che il Tribunale formula la valutazione che apre formalmente la strada alla procedura. Il collegio scrive infatti che “la proposta concordataria, allo stato e salva ogni ulteriore e successiva valutazione nelle successive fasi della procedura, appare rituale e non è manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”. Subito dopo arriva il passaggio centrale del provvedimento: “ritenuto che pertanto la procedura concordataria può trovare apertura”. Da qui il dispositivo con cui il Tribunale “dichiara aperta la procedura di concordato preventivo”. Contestualmente viene delegato alla procedura il giudice Francesco Paolo Feo e nominato commissario giudiziale il dottor Vincenzo Pezzullo. Il decreto stabilisce inoltre il calendario delle operazioni di voto dei creditori. La “data iniziale di apertura delle operazioni di voto” viene fissata al 20 luglio 2026 mentre la “data finale per l’espressione del voto dei creditori” viene indicata nel 30 luglio 2026. I voti dovranno essere espressi tramite posta elettronica certificata da inviare al commissario giudiziale.

Tra le disposizioni impartite dal Tribunale vi è anche quella relativa alle comunicazioni ai creditori. Il commissario giudiziale dovrà trasmettere entro quindici giorni copia del provvedimento di apertura e della proposta di concordato, indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale i creditori potranno esprimere il proprio voto. Il collegio dispone inoltre che il commissario giudiziale depositi la relazione prevista dall’articolo 105 del Codice della crisi d’impresa “entro il termine di quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto”. Nelle ultime pagine del decreto viene ordinato alla parte proponente il deposito “dell’ulteriore somma di 100.000 euro” entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale dispone infine la proroga delle misure protettive “per tutta la durata della procedura e comunque non oltre il termine di dodici mesi”. Il decreto è stato deciso a Napoli il 27 aprile 2026 ed è sottoscritto dal giudice relatore Francesco Paolo Feo e dal presidente Gian Piero Scoppa.

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