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AMCa, ex dipendente vince il ricorso al TAR

Michele Monti era stato escluso dal nuovo concorso svolto dalla società partecipata casamicciolese e si era rivolto alla magistratura amministrativa: i giudici fermano gli atti e nominano il commissario ad acta

Escluso dalle procedure concorsuali ricorre al TAR ed il TAR gli da ragione. Scenario della vicenda il comune di Casamicciola Terme. Le procedure erano state indette dalla partecipata AMCa. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto, in particolare dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del comune di Casamicciola Terme; accoglie il ricorso nei confronti della AMCa S.r.l. nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati dell’AMCa S.r.l e ordina alla AMCa S.r.l. di ricercare e di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, o, qualora non sia più esistente o detenuta, di fornire specifica e motivata attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Ancora il tribunale nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio. Condanna la AMCa S.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata. Compensa le spese nei confronti del comune di Casamicciola Terme. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio con l’intervento dei magistrati Santino Scudeller, Angela Fontana e Mara Spatuzzi.

IL RICORSO MONTI

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2024, proposto da Michele Monti, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Senatore, contro il Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stanislao Giaffreda e l’Azienda Multiservizi Casamicciola S.r.l., non costituita in giudizio.Il comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del comune dal momento che il bando per cui è causa è stato indetto dalla Società AMCa S.r.l che invece non si è costituita. Monti si era rivolto al Tribunale per la declaratoria «della illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del ricorrente di accesso agli atti e documenti dell’11/6/2024, avente ad oggetto la presa visione ed il rilascio di copia di tutti gli atti riguardanti la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno” (G.U. n. 3 del 11.01.2019), tra cui in particolare: verbali della Commissione di valutazione delle prove; graduatoria finale di merito, nonché atto di approvazione della stessa». Ancora il ricorrente aveva chiesto la declaratoria «dell’obbligo del Comune di Casamicciola Terme e dell’Azienda Multiservizi Casamicciola (AMCa) S.r.l. di esibire gli atti e documenti richiesti, con conseguente ordine al citato Comune e ad AMCa S.r.l. di esibizione degli stessi, entro un termine non superiore a 30 giorni e nomina di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente e di AMCa S.r.l.». Il tutto per l’annullamento: della nota dell’8/7/2024 di differimento dell’accesso di AMCa S.r.l. trasmessa a mezzo pec al ricorrente e della nota trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 24/7/2024.Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi.

IL FATTO

Il ricorrente si legge agli atti «ha partecipato, presentando domanda in data 30 gennaio 2019 al concorso indetto dall’Azienda Multiservizi Casamicciola(AMCa) S.r.l. per la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno”; – il bando, pubblicato in G.U. in data 11 gennaio 2019, ha previsto due prove: preselettiva e pratica attitudinale; – a seguito della partecipazione alla selezione pubblica in oggetto il ricorrente non ha però più ricevuto alcuna notizia e/o comunicazione né dal comune di Casamicciola Terme, né da AMCa S.r.l.; – pertanto, in data 11 giugno 2024, il ricorrente ha presentato al comune di Casamicciola Terme e all’AMCa S.r.l. istanza di accesso agli atti nella quale ha chiesto di poter prendere visione ed estrarre copie di tutti gli atti riguardanti la “Selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una lista con validità di due anni da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore multiservizi, liv. 3°B, part-time verticale, e di un posto di operatore multiservizi, liv. 4°B, a tempo pieno” (G.U. n.3 del 11.01.2019), tra cui in particolare: “- verbali della Commissione di valutazione delle prove; – graduatoria finale di merito, nonché atto di approvazione della stessa”; – con nota pec dell’8 luglio 2024 l’AMCa S.r.l. dapprima ha comunicato al difensore del ricorrente la necessità di una “proroga” del termine previsto per l’istanza di accesso agli atti (” …poiché la società A.m.ca. è stata, di recente, interessata da alcuni cambiamenti ai vertici … ti chiediamo gentilmente di concedere una proroga per poter ottenere e fornire tutta la documentazione necessaria”)».

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Un ricorso molto articolato in cui Michele Monti per tramite i suoi legali ancora scrive: «successivamente con nota pec del 24 luglio 2024 la Società AMCa S.r.l. rappresentava quanto segue “Per consentire al tuo cliente l’esercizio del suo diritto di accedere agli atti del concorso in oggetto, ho chiesto al precedente amministratore di A.m.Ca. s.r.l., dott. Mario Lettieri, delucidazioni sul tema. Mi ha informata che sia le commissioni per la valutazione dei candidati, che l’elaborazione della graduatoria (con relativa approvazione) fossero di competenza del Comune di Casamicciola Terme, nello specifico dell’ufficio tecnico. Pertanto ti invito a rivolgerti al Comune di Casamicciola, unico ad essere in possesso della documentazione richiesta…”.Il comune di Casamicciola Terme invece non ha fornito alcun riscontro ed è decorso il previsto termine di trenta giorni. Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a., notificato il 6 settembre 2024 e depositato il 10 settembre 2024, con cui ricorrente agisce per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con l’istanza dell’11 giugno 2024». Il ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento della nota dell’8 luglio 2024 di differimento dell’accesso di AMCa S.r.l. e della ulteriore nota trasmessa a mezzo pec al ricorrente in data 24 luglio2024.

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RICORSO ACCOLTO

Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati dell’AMCa S.r.l. e ordine alla AMCa S.r.l. di ricercare e di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, o, qualora non sia più esistente o detenuta, di fornire specifica e motivata attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà dando esecuzione alla presente sentenza.Le spese di lite secondo soccombenza sono poste a carico della AMCa S.r.l. e sono liquidate come in dispositivo, mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti del comune di Casamicciola Terme. Il Tar di fatto ha riconosciuto il silenzio-inadempimento serbato sulla diffida presentata al comune di Casamicciola Terme in data 17 marzo 2023 e ha, pertanto, ordinato al comune di provvedere.

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