CRONACAPRIMO PIANO

Anche il Ministero contro Santaroni

Nuovo colpo di scena nel contenzioso giudiziario legato al Parcheggio La Siena a Ischia Ponte: il ministero della Cultura interviene ad opponendum in vista della camera di consiglio prevista per il 7 giugno davanti ai giudici del Tar,. E, naturalmente, chiede di respingere misure cautelari e ricorso presentato dalla Turistica Villa Miramare

C’è un nuovo interessante sviluppo nel contenzioso giudiziario legato al destino del Parcheggio La Siena all’ingresso di Ischia Ponte, attualmente gravato da un’ordinanza di demolizione di opere abusive e di sequestro che saranno oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici del Tar Campania che sarà discusso il prossimo 7 giugno. Adesso nel braccio di ferro tra la società Turistica Villa Miramare ed il Comune d’Ischia si inserisce, con un atto di intervento “ad opponendum” un interlocutore certo autorevole come il Ministero della Cultura. Il ministero, si legge nell’atto, interviene “in opposizione al proposto ricorso, al fine di impedire, nell’esercizio della doverosa attività di vigilanza, la esecuzione, in zona di eccezionale valenza paesaggistica e ambientale (posta all’ingresso dello storico borgo di Ischia Ponte), di opere difformi dai titoli assentiti, nonché in violazione della legislazione primaria, del P.R.G. e del P.T.P. vigenti, tali da comportare grave pregiudizio ai valori dell’ordinato assetto del territorio e della sovra ordinata tutela paesaggistica”. Insomma, un terzo incomodo di “peso” che certo non farà fare i salti di gioia a Santaroni.

Anche il Ministero ritiene che il ricorso sia infondato e come scrive l’avvocato dello Stato Michele Gerardo “Legittima – anzi doverosa – è la condotta dell’Amm.ne interveniente, sulla base dell’esatto acclaramento delle circostanze fattuali. Questi i dati tenuti presenti dall’Amm.ne interveniente (Comune di Ischia, ndr) alla base del suo provvedimento prot. 23837 del 5 dicembre 2022: la ricorrente ha posto in essere condotte in contrasto con i titoli urbanistici/edilizi. Tanto risulta confermato da plurimi accertamenti, da ultimo quelli contenuti nella sopracitata comunicazione del 1/3/2023 del Comune di Ischia. Da questa comunicazione si evincono i seguenti aspetti: realizzazione delle finiture del volume tecnico non presente in progetto, adiacente alla via Pontano, di significativo impatto; realizzazione di uno strato di finitura in calcestruzzo con rete elettrosaldata; sul punto si evidenzia che tale strato è riportato ‘al finito’ presentando all’estradosso un disegno tipo pavimentazione in pietra. Ciò è a ritenersi grave in quanto presuppone la volontà di concludere l’opera senza sottoporsi al parere della Soprintendenza, come richiesto dall’ordinanza comunale. La gravità degli interventi posti in essere dalla ricorrente è confermata dal Comune di Ischia che, nell’atto di intervento nel giudizio recante n. R.G. n. 823/2023, evidenzia l’avvenuta ‘esecuzione, in zona di eccezionale valenza paesaggistica e ambientale (posta all’ingresso dello storico borgo di Ischia Ponte), di opere difformi dai titoli assentiti, nonché in violazione del P.R.G. e del P.T.P. vigenti, tali da comportare grave vulnus ai valori dell’ordinato assetto del territorio e della sovraordinata tutela paesaggistica ex art.145 d.lgs. n. 42/04’”.

Lo stesso legale evidenzia ancora: “Infondate sono le doglianze del ricorrente avverso l’impugnato provvedimento n.31 del 7 marzo 2023 del Comune di Ischia con il quale è stato ordinato al ricorrente la demolizione e la rimessione in pristino delle opere ivi descritte, anche tenuto conto della natura plurivincolata, in area protetta, del provvedimento impugnato. All’evidenza il Comune di Ischia, sulla base delle sopravvenienze di diversa fonte – accertamento dell’Amm.ne statale a mezzo della Soprintendenza, denunce quivis de populo, nuovi sopralluoghi, rilievo delle opere eseguito mediante apposita strumentazione gps acquisita agli atti dell’Ufficio comunale – ha riesaminato i propri atti e, doverosamente, è pervenuta alla adozione dell’atto impugnato. Ciò in quanto all’esito delle sopravvenienze sono emerse difformità sostanziali non precedentemente rilevate. All’esito delle sopravvenienze emerge – tra l’altro – che l’opera non è interrata ma emerge da suolo di 60-70 cm, con impatto paesaggistico insostenibile”. L’avvocatura dello Stato di fatto sostiene che la richiesta di adozione di misure cautelari non è accoglibile difettando i requisiti di legge e per questo motivo chiede di riunire il ricorso in esame a quello pendente dianzi ai giudici del Tar e nel contempo rigettare sia le richieste misure cautelari che il ricorso stesso in quanto infondato.

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