Appalto NU a Lacco, la battaglia entra nel merito
Discussa ieri al Tar la controversia tra la Balga e il Comune, con l’azienda che contesta l’assegnazione del servizio alla “rivale” Supereco
Ieri al Tribunale amministrativo regionale di Napoli si è svolta l’udienza di merito che vede contrapposti il Comune di Lacco Ameno e la Balga. Nodo del contendere, come si ricorderà, la recente gara d’appalto per la gestione della nettezza urbana nel comune del Fungo, che aveva visto prevalere la SuperEco.
Un risultato che fu contestato sin da subito dalla Balga (l’azienda dei fratelli Balestrieri fu detentrice del servizio nei tre anni precedenti), che chiese al Tar la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in attesa dell’udienza di ieri. Uno dei principali motivi a base del ricorso della Balga era quello di difetto di motivazione, perché “la Commissione di gara non ha provveduto, mediante l’esplicitazione delle ragioni del giudizio, ad emendare l’intrinseca insufficienza motivazionale del punteggio numerico attribuito all’offerta tecnica della ricorrente, determinata dalla genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara, e aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri”.
Gran parte del ricorso riguardava inoltre l’omissione di comunicazione circa il servizio svolto a Milazzo ed eseguito “non a regola d’arte”, e l’omissione nel Documento di gara unico europeo (Dgue) della dichiarazione della circostanza, “non rendendo, così, informazioni utili ai fini del buon andamento della procedura”. Un’omissione che, secondo i legali della Balga, sarebbe decisiva in quanto secondo il Consiglio di Stato l’inadempimento come quello di cui la Super Eco si sarebbe resa autrice a Milazzo potrebbe escluderla dalla procedura lacchese, “qualora assurga al rango di grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dalla norma” prevista dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Inoltre venne contestato alla Super Eco di aver omesso di dichiarare alla Commissione del Comune di Lacco Ameno il fatto che contro l’ordinanza del sindaco di Milazzo nella quale erano state evidenziate le citate criticità nel servizio svolto per conto di quella amministrazione non risulta pendente nessuna impugnativa, cosa che rende definitive le contestazioni contenute nell’ordinanza. Tuttavia, com’è noto, il Tar non concesse la sospensiva, accogliendo le istanze del Comune di Lacco Ameno. Ieri, dopo la discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione definitiva, quella che dovrà dare l’ultima parola sulla legittimità della procedura d’appalto.
L’ente di Piazza Santa Restituta si è riportato alle argomentazioni svolte nella memoria di replica depositata l’11 maggio, che va a integrare quella già depositata per la camera di consiglio di inizio aprile – e che avevamo illustrato su queste colonne. In relazione all’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, il Comune ritiene che la tesi della Balga appaia contraddittoria, in quanto sostiene che l’interesse a ricorrere deriverebbe dalla possibilità di incamerare la percentuale dell’1% dell’utile dell’appalto che verrebbe, poi, svolto dalla cessionaria del ramo d’azienda (lo scorso febbraio la stessa Balga comunicò il trasferimento del ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti: in particolare informò l’ente di aver sottoscritto un contratto di affitto di azienda con la società Is.V.Ec. s.r.l. trasferendo a quest’ultima il ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti). In realtà, secondo il Comune, in tale contratto viene chiarito che proprio l’appalto dell’ente non è compreso tra quelli oggetto di cessione: da ciò deriverebbe che l’accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun passaggio dell’appalto alla cessionaria del ramo d’azienda e, dunque, alcun incasso di percentuale sugli utili. L’appalto in teoria dovrebbe essere gestito dalla Balga che, però, non è più abilitata all’esercizio dell’impresa in tale settore. Di qui la carenza di interesse concreto ad agire. Inoltre, in relazione all’omissione di informazioni rilevanti da parte della controinteressata, secondo l’ente le osservazioni della Balga sono fuori bersaglio, perché in primo luogo chiede l’applicazione della nuova formulazione dell’articolo 80 comma 5 lettera c come introdotta dal Dl 135/2018 convertito con modifiche dalla legge 12/2019 quando, invece, il bando per cui è causa è stato pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore della nuova formulazione.
In secondo luogo perché l’azienda sostiene che l’ordinanza sindacale con cui venivano messe in luce le carenze della contro interessata non è mai stata impugnata: una motivazione che non terrebbe conto del fatto che la Supereco non aveva alcun interesse a impugnare quel provvedimento perché esso, al di là dell’elencazione delle problematiche insorte nell’appalto, si concludeva con l’assegnazione in suo favore dell’appalto. Tale ordinanza venne impugnata invece dall’altra parte non aggiudicataria, e si concluse con sentenza di accoglimento del ricorso. Tale sentenza fra l’altro è stata poi impugnata dalla Supereco. In ogni caso, la versione dell’articolo 80 del D.lgs. 80/2016 applicabile “ratione temporis” prevedeva soltanto la risoluzione del contratto quale grave illecito. Infine, in relazione all’esclusione per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, il Comune ha sottolineato che il punteggio numerico attribuito alla Balga è stato sufficientemente motivato in riferimento alle dettagliate griglie di punteggio contenute negli atti di gara. Inoltre, ai fini della prova di resistenza, l’azienda non avrebbe saputo dettagliare il suo diritto a un maggior punteggio nelle singole voci di valutazione. La causa è andata in decisione: si attende il verdetto che, trattandosi di appalti pubblici per servizi essenziali, non dovrebbe farsi attendere a lungo.