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Area rifiuti a Zaro: assolto Francesco Del Deo

ISCHIA. Si è concluso con la completa assoluzione il processo al sindaco di Forio, Francesco Del Deo, in relazione all’edificazione dell’area di gestione dei rifiuti solidi urbani nella località di Zaro. Si conclude così un’annosa vicenda giudiziaria che va a comporre l’intricato mosaico di una problematica tuttora lontana da una reale soluzione nel più esteso comune dell’isola. Ieri mattina, presso la sezione ischitana del Tribunale, dinanzi al giudice Pietro Rocco si è svolta la discussione finale delle parti, mentre il responso è stato emesso nel primo pomeriggio. Il magistrato ha accolto tutte le richieste del pubblico ministero, mandando assolto il primo cittadino da tutti i tre capi d’imputazione.

Il rappresentante della pubblica accusa, in relazione al capo b, relativo alla costruzione di un casotto, una “baracca” ampia circa dieci metri quadri, ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto dal dibattimento sarebbe emerso che essa sia stata costruita nel 2012 quindi prima dell’elezione di Del Deo a sindaco, verosimilmente ad opera della ditta che si aggiudicò l’appalto per la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i capi a) e c), relativi all’accusa di aver adibito l’area a sito di stoccaggio di rifiuti urbani e alla propagazione di miasmi maleodoranti, il pubblico ministero ha dichiarato che anche in questo caso non è emersa una prova certa che l’area fu adibita a stoccaggio dei rifiuti. Nel dettaglio, non c’è evidenza che essa servì all’attività di separazione dei rifiuti, ma fu al massimo usata come area dove procedere al travaso di rifiuti da veicoli di taglia ridotta a veicoli più ampi. Fra l’altro il pm ha citato alcune testimonianze acquisite nel processo secondo cui l’area in questione fosse libera da veicoli, sterpaglie e rifiuti solidi: infatti i veicoli utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti erano stati rinvenuti in tutt’altra zona, nelle vicinanze del palazzetto dello sport. Diversi rilievi fotografici, forniti da uno dei denuncianti, testimoniano che effettivamente l’area era del tutto sgombra dai veicoli. Denunciante che fu comunque ascoltato nel dibattimento e che, secondo il pubblico ministero, non fornì alcun valido contributo per poter pervenire a una dichiarazione di colpevolezza dell’imputato. Anzi, secondo il pm le denunce proposte e le sommarie informazioni testimoniali sembrano riferirsi piuttosto ad altre aree che non a quella di  Zaro. In definitiva, anche per queste due imputazioni la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione, stavolta con la formula “perché il fatto non sussiste”.

È poi toccato alla difesa del sindaco Del Deo, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, formulare le proprie conclusioni. Il penalista ha lodato la disamina compiuta dal pm sulla base delle risultanze processuali, che secondo la difesa portano necessariamente all’assoluzione del sindaco da tutti i tre capi d’imputazione. Innanzitutto, si tratta di attività  gestionale  ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 che non può  portare all’accusa nei confronti del sindaco per attività pratiche e materiali in quanto ne devono rispondere i dirigenti responsabili dei vari servizi. Nel caso specifico il responsabile era il dottor Rando, ascoltato in udienza. Nel ricordare la contestazione della Procura circa l’esistenza del
casotto di servizio di 10 mq, l’avvocato ha precisato che esso non fu rinvenuto sul posto al momento dell’apposizione dei sigilli. Infatti, come spiegato anche dall’ingegner De Girolamo responsabile dei lavori pubblici del Comune, esso fu abbattuto nel 2012 dopo un’autorizzazione “a tempo” da parte della Soprintendenza (di sei mesi in sei mesi), ma il sindaco Del Deo si insediò nel maggio 2013, e dunque fu estraneo all’attività materiale di realizzazione dell’area e del casotto di servizio. Dunque per la difesa il fatto non sussiste. Anche per gli altri due capi d’imputazione l’avvocato Di Meglio si è associato alle conclusioni del pubblico ministero, in quanto l’appalto di nettezza urbana risale al 2012. Stante il divieto di miscelazione dei rifiuti, l’attività di separazione e stoccaggio degli stessi sull’isola d’Ischia è consentita soltanto in località Arenella, dove è situata l’unica centrale autorizzata dalla Regione per lo stoccaggio, a causa dei vincoli paesaggistici.

Gli altri comuni dell’isola sono costretti a raccogliere in determinati giorni della settimana i vari tipi di rifiuti, tramite i piccoli camion che poi travasano il tutto sul compattatore che si dirige alla discarica. L’angusto centro storico di Forio impone l’utilizzo di piccoli camion, e dunque rende indispensabile l’attività di travaso. Nessuna attività di miscelazione si poteva fare, vista la mancanza di strumenti alla bisogna. In relazione al terzo capo, l’emissione di  miasmi maleodoranti, l’avvocato ha richiamato la deposizione del dottor Rando, il quale chiarì che nelle ispezioni effettuate dalle forze dell’ordine nel 2013 prima del sequestro non furono trovati residui di rifiuti, e in ogni caso non si trattava di odori oltre il limite della tollerabilità, che secondo la Cassazione sarebbe superato solo in caso di procurata nausea, e così non era.

La vicenda, secondo l’avvocato Di Meglio, nacque da una disattenzione della Procura, per una carenza istruttoria, su varie denunce per interessi personali in un’epoca in cui nessuno voleva i compattatori nei pressi delle proprie abitazioni. Fra l’altro, secondo la difesa diversi denuncianti dissero di aver sporto denuncia perché erano titolari di abitazioni situate nella strada in questione, e temevano che esse perdessero valore, al punto da non riuscire a locare tali immobili, che a quanto pare erano anche abusivi. Un processo dunque che secondo il penalista sarebbe stato possibile definire già nella fase delle indagini preliminari con l’archiviazione e non con il rinvio a giudizio. Considerazioni che l’avvocato ha posto a base della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto o in subordine perché  il fatto non sussiste.

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SENTENZA. Il verdetto, arrivato intorno alle ore 14.00, ha mandato assolto il sindaco Francesco Del Deo per non aver commesso il fatto in relazione al capo b, circa la costruzione del casotto, e perché il fatto non sussiste relativamente all’individuazione senza autorizzazioni della presunta area di stoccaggio e di emissione di miasmi.

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Il processo, durato la bellezza (si fa per dire) di dodici udienze, ha analizzato tutti gli atti amministrativi emessi dal Comune di Forio, i dialoghi con la Soprintendenza, e le dinamiche istituzionali che portarono all’individuazione della località di Zaro per adibirla a tale attività di supporto al servizio della nettezza urbana. Scelta che fu compiuta dall’amministrazione precedente, propendendo per una zona “periferica” o comunque abbastanza lontana dalle abitazioni: cautele che evidentemente non bastarono per evitare il successivo iter giudiziario. Il sindaco Del Deo pur essendosi insediato ben dopo le attività espletate dai suoi predecessori, rimase coinvolto nel processo, a nulla valendo la circostanza secondo cui la sua amministrazione aveva “ereditato” tale scenario senza poterlo modificare.

Come si ricorderà, il sequestro preventivo dell’area venne disposto con apposito provvedimento dal Gip Laviano, dopo una richiesta del pubblico ministero risalente alla fine dell’estate 2013, ritenendo che vi fosse il “fumus” di un possibile reato, in quanto, come si legge nel provvedimento, «immediatamente dopo il sequestro dell’area in Via degli Agrumi il Comune di Forio decideva di spostare l’attività di trasferenza dei rifiuti nell’area sita in località Zaro. La Soprintendenza esprimeva pertanto parere favorevole a condizione che venisse ripristinato l’originario stato dei luoghi, parere prorogato fino alla data del 30 giugno 2013; in data 7 agosto 2013 la Soprintendenza negava il parere favorevole dal momento che venivano realizzate in loco opere contrastanti con la tutela riservata al luogo. Il sindaco di Forio in data 19.8.13 emetteva ordinanza n. 156, con la quale disponeva che l’area venisse utilizzata per la trasferenza di rifiuti e la sosta degli automezzi rsu. L’ordinanza emessa, tuttavia, priva del parere favorevole della Soprintendenza, non appare idonea a legittimare l’attività ivi esercitata». Il rinvio a giudizio arrivò un anno dopo, a fine 2014. Ieri, dopo quasi un lustro, l’assoluzione.

Francesco Ferrandino

 

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