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Ascom News n. 42 – Nuova sanzione per mancata emissione scontrino

Cambia il verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza per l’accertamento della violazione dell’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali da parte degli esercizi commerciali. Esso viene aggiornato alle nuove sanzioni previste dalla legge e contiene nuovi dati necessari per il rilevamento dell’infrazione.

Una recente circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza [1] ricorda che, tra le numerose modifiche apportate dalla Legge di Stabilità al sistema delle sanzioni tributarie, vi è quella sulle riduzioni e sugli arrotondamenti alle sanzioni previste in materia di scontrini e ricevute fiscali.

In considerazione dei citati adeguamenti, è stato predisposto il fac-simile aggiornato del processo verbale di constatazione degli illeciti in materia di scontrini e ricevute fiscali, nel quale, vengono modificati gli importi delle sanzioni pecuniarie:

  1. a) sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 in caso di:

mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale;

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– emissione di scontrini o ricevute con prezzo inferiore a quello effettivo;

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omessa annotazione nell’apposito registro dei corrispettivi incassati in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore fiscale;

  1. b) sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.000,00 in caso di omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale;
  2. c) sanzione pecuniaria da € 1.000,00 ad € 4.000,00 in caso di omessa installazione del misuratore fiscale.

Nel nuovo verbale di constatazione sono stati inseriti i seguenti campi destinati al rilevamento:

– per i controlli a commercianti ambulanti, della tipologia e degli estremi dell’autorizzazione in base alla quale il soggetto esercita l’attività all’atto della violazione riscontrata;

– nel caso di esercizi commerciali con sede fissa che:

  1. a) dispongono di più punti vendita, dell’indirizzo completo del luogo, comprensivo anche del numero civico, ove viene constatata l’irregolarità;
  2. b) risultino esercitare più attività, degli estremi della licenza commerciale relativa all’attività per la quale viene elevato il processo verbale.

L’acquisizione di tali ulteriori informazioni del contribuente ispezionato risponde a specifiche esigenze conoscitive evidenziate nel corso del confronto sviluppato a livello centrale con l’Agenzia delle Entrate, al fine di superare talune criticità riscontrate nell’applicazione della sanzione accessoria della chiusura degli esercizi pubblici per reiterate mancate emissioni di scontrini o ricevute.

Il nuovo modello di verbale di constatazione in materia di scontrini e ricevute fiscali è disponibile sul sito ufficiale della Guardia di Finanza al seguente link.

 

[1] Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare n. 74609 del 7.3.2016

 

 

 

 

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