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Asilo alla Sentinella, arriva la sospensiva: vescovo e sacerdote si “riprendono” l’immobile

ISCHIA. Quell’immobile ubicato alla Sentinella, e che nei piani dell’amministrazione comunale di Casamicciola Terme avrebbe dovuto fungere da asilo colmando la lacuna relativa alla carenza di plessi scolastici dopo il terremoto dello scorso 21 agosto, non avrà quella destinazione d’uso. Non per adesso almeno e di sicuro non per l’anno solare in corso, visti i tempi biblici con cui la magistratura ha stabilito di entrare nel merito, termini così dilatati nel tempo da lasciare davvero con più di qualche dubbio. La Quinta Sezione del Tar Campania, di fatto, ha pronunciato l’ordinanza di sospensiva a seguito del ricorso proposto dal vescovo d’Ischia Pietro Lagnese, dal sacerdote della Parrocchia di Santa Maria Maddalena don Gino Ballirano – rappresentati dall’avvocato Bruno Molinaro – opposti al Comune di Casamicciola Terme (nella persona del sindaco pro tempore) difeso dall’avv. Ferdinando Scotto. In adiuvandum, per la cronaca, erano intervenute anche le associazioni “I.sole d’Amore ONLUS” e “Genitori Autismo Ischia”, che erano rappresentate dall’avvocato Maria Petrone.

Di fatto i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza di requisizione n. 188 dello scorso 28 novembre con cui il primo cittadino disponeva la requisizione dell’immobile per poterlo utilizzare per finalità scolastiche. Nel motivare la sospensiva, i giudici rammentano innanzitutto: “Ritenuta l’istanza di sospensiva meritevole di accoglimento per sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio di incompetenza, in quanto, come del resto ritenuto dalla stessa Prefettura nella memoria di costituzione, nell’ipotesi di specie difettano i presupposti per la qualificazione del provvedimento in termini di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.L., trattandosi di atto tra l’altro adottato, sebbene durante la perduranza dello stato di emergenza, a più di tre mesi dal sisma – e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole – per cui l’atto risulta ricollegabile all’esercizio del potere di cui all’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, esercitabile dal Sindaco solo se presenti eccezionali motivi di assoluta necessità e urgenza tali da non consentire l’intervento del Prefetto (cfr Adunanza Plenaria n. 10 del 2007), eccezionali motivi non ravvisabili nell’ipotesi di specie, avuto riguardo alla circostanza che, come innanzi precisato, l’atto è stato adottato ad oltre tre mesi dal sima e ad oltre due mesi dall’inizio delle scuole”. Questioni di tempistiche nell’adozione del provvedimento, spiegano di fatto i giudici: l’averlo adottato quando l’anno scolastico era iniziato già da un pezzo, avrebbe finito infatti col negare le caratteristiche di urgenza che potevano consentire a un sindaco di sostituirsi al Prefetto.

Per la verità, sull’immobile in questione c’è anche una sorta di “balletto” relativa alla titolarità e proprietà dello stesso ma su questo il collegio giudicante, presieduto da Santino Scudeller (con lui Diana Caminiti, consigliere ed estensore e Gabriella Caprini, estensore) sottolinea “l’irrilevanza ai fini del decidere di quanto dedotto dal Comune in sede di memoria di costituzione, non potendosi annettere rilievo né alla questione dominicale dell’immobile di cui è causa, né alla destinazione funzionale gravante ex lege sul medesimo, in quanto elementi non posti a base del gravato provvedimento, non suscettibile pertanto di essere integrato ex post con una mera memoria difensiva”. Da qui la decisione di sospendere l’atto gravato e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del prossimo 6 dicembre. Quel giorno, la tenzone alla don Camillo e Peppone dovrebbe conoscere una pronuncia definitiva. Ma forse, a quel punto, non interesserà più nessuno.

Gaetano Ferrandino

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