CRONACA

Assegno sociale, l’Inps si “arrende” a un casamicciolese

L’abitazione danneggiata dal sisma non può essere considerata fonte di reddito, come inizialmente sosteneva l’Istituto previdenziale, che in tal modo negava gli assegni a un cittadino isolano

L’abitazione inagibile non è da considerare produttiva di reddito ai fini del calcolo per l’ottenimento dell’assegno sociale. L’Inps fa mea culpa e liquida a un cittadino isolano gli arretrati dovuti, inizialmente negati proprio a causa di un’errata interpretazione. La “retromarcia” da parte dell’istituto previdenziale è arrivata a seguito del ricorso alla sezione lavoro e previdenza sociale del Tribunale di Napoli da parte dei legali di fiducia del cittadino, gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, contro il provvedimento dell’Inps di Pozzuoli dell’ottobre 2018, con il quale era stata rigettata la domanda di assegno sociale per il proprio assistito. Nella motivazione l’istituto, pur annullando i motivi del precedente rifiuto, aveva comunque mantenuto fermo il rigetto, per altre ragioni, che in sostanza si concretavano nei presunti “redditi superiori ai limiti per l’accoglimento assegno (redditi locazione immobili + assegno di mantenimento)”.

I due professionisti hanno quindi chiesto il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento e il suo conseguente annullamento. In sintesi, la vicenda iniziò nel giugno di tre anni fa, quando il cittadino casamicciolese presentò all’Inps la domanda di assegno sociale ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge 335/95. Un mese dopo, l’ente previdenziale rigettò la domanda presentata dall’isolano motivandolo col fatto che “…manca copia sentenza separazione”. A quel punto il ricorrente integrò la domanda, ma l’Istituto nel riesaminare l’istanza, appunto nell’ottobre 2018, comunicò all’esponente il rigetto del riesame contro il provvedimento di mancato accoglimento della domanda, stavolta con una diversa motivazione, e cioè per i già citati “redditi superiori ai limiti per l’accoglimento assegno (redditi locazione immobile + assegno di mantenimento)”. Stavolta, contro il rigetto, venne presentato ricorso amministrativo, che tuttavia rimase senza alcuna risposta. A quel punto, è scattato il ricorso al Tribunale, davanti al quale gli avvocati illustravano come l’esponente non fosse titolare di alcun reddito, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps. Infatti, il cittadino non percepiva i presunti “redditi” cui faceva menzione il provvedimento impugnato.

Dopo il ricorso al Tribunale di Napoli da parte degli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, l’Inps non ha atteso il verdetto per fare retromarcia, e riconoscere i 16mila euro arretrati al loro assistito

Il punto focale della vicenda era relativo al preteso reddito da locazione: nel ricorso veniva infatti evidenziato che il contratto di locazione era stato risolto in data 21 agosto 2017, un giorno rimasto impresso nella memoria degli isolani. Infatti, a seguito dell’evento sismico che ha colpito il Comune di Casamicciola Terme l’immobile locato era stato gravemente danneggiato ed è tutt’ora inagibile, causa che comportò giocoforza la risoluzione della locazione. Quest’ultima peraltro è documentata dalla ricevuta di protocollo del 25 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate di Ischia, oltre che dalla ricevuta di interrogazione del contratto in questione, emessa dall’Agenzia delle Entrate di Ischia del 10 gennaio 2019. Tra l’altro, sull’immobile colpito dal sisma non vengono corrisposti i tributi proprio a causa del suo stato di inagibilità.

Nel ricorso è stato inoltre dimostrato che il cittadino casamicciolese non percepisce, né ha mai percepito alcun assegno di mantenimento in quanto egli fu designato dal Tribunale di Napoli quale genitore affidatario della figlia minore, a favore della quale fu disposta la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico della madre non affidataria. Ma tale assegno di mantenimento della figlia (all’epoca minorenne) non fu mai corrisposto. In ogni caso la ragazza, ormai maggiorenne ed autosufficiente, non risiede più con il padre sin dal novembre 2019, ed ha un proprio nucleo familiare autonomo ed indipendente dal genitore. Dunque, il cittadino ricorrente era l’unico componente del proprio nucleo , senza redditi propri e quindi privo di mezzi di sostentamento. I legali, ricordando che per il 2018 (anno in cui è stata presentata la domanda) la legge fissa il limite di reddito per il conseguimento dell’assegno sociale per le persone sole in euro 5.889,00, e siccome il reddito del loro assistito non eccede tale limite, hanno quindi sostenuto il suo pieno diritto al conseguimento dell’assegno sociale, per intero o in via gradata in misura ridotta così come prescritto dalla legge (cioè la differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale) a decorrere dal primo luglio del 2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

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Il punto focale riguarda l’immobile danneggiato dal sisma del 2017 che in precedenza il cittadino locava per trarne una fonte di sostentamento: il contratto di locazione era stato risolto proprio dopo il terremoto

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In ogni caso, prima che il Tribunale potesse pronunciarsi sul ricorso, la stessa Inps si è “ravveduta”, e ha provveduto a comunicare al cittadino la liquidazione dell’importo arretrato degli assegni sociali finora non corrisposti, pari a oltre 16mila euro. Di fatto l’Istituto ha riconosciuto che un immobile inagibile, con tanto di scheda Aedes, non è un bene che possa considerarsi come fonte produttiva di reddito, cosa che l’Inps inizialmente pretendeva come vera.

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