CRONACA

Assegno sociale anche in caso di rinuncia al mantenimento o agli alimenti

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

La rinuncia all’assegno di mantenimento o agli alimenti non è, di per sé, una causa ostativa alla concessione dell’assegno sociale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33316 del 19 dicembre 2025, che interviene su uno dei profili più controversi nella valutazione del diritto alla prestazione assistenziale. La pronuncia assume particolare rilievo pratico, poiché pone un argine alle interpretazioni restrittive che, negli anni, hanno condotto al rigetto di numerose domande di assegno sociale basate su presunzioni e non su una reale analisi della condizione economica del richiedente. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata a garantire un livello minimo di sussistenza alle persone che: abbiano compiuto 67 anni di età; risiedano stabilmente e continuativamente in Italia; non dispongano di redditi o dispongano di redditi inferiori alle soglie stabilite annualmente dalla legge. Non si tratta di una misura contributiva, ma di uno strumento di solidarietà sociale, fondato sul bisogno economico effettivo del richiedente.

Il problema della rinuncia al mantenimento o agli alimenti

In molti casi, l’INPS ha negato l’assegno sociale ritenendo che la rinuncia all’assegno di mantenimento (ad esempio da parte dell’ex coniuge) o agli alimenti dovuti dai familiari costituisse una scelta volontaria idonea a escludere lo stato di bisogno. Secondo tale impostazione, il richiedente avrebbe dovuto prima attivare o mantenere le tutele civilistiche nei confronti dei familiari, pena la perdita del diritto alla prestazione assistenziale.

Il principio affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 33316/2025). Con l’ordinanza n. 33316 del 19 dicembre del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: la rinuncia all’assegno di mantenimento o agli alimenti non equivale alla disponibilità di un reddito e non può, di per sé sola, giustificare il diniego dell’assegno sociale. La Suprema Corte ha ribadito che: ciò che rileva è la situazione economica concreta del richiedente; l’assegno sociale è fondato sull’assenza di redditi, non sull’esercizio o meno di azioni civilistiche;

Ads

l’intervento assistenziale dello Stato non è subordinato alla previa attivazione dei rapporti di mantenimento familiare. In altri termini, lo Stato non può negare la prestazione assistenziale sulla base di un reddito solo teorico o di un diritto non esercitato. La Cassazione riafferma un principio di civiltà giuridica: ai fini dell’assegno sociale conta il reddito effettivamente percepito, non quello astrattamente esigibile. La rinuncia al mantenimento o agli alimenti può dipendere da molteplici ragioni (conflitti familiari, irreperibilità del soggetto obbligato, incapienza economica dello stesso) e non può automaticamente tradursi nella perdita di una tutela assistenziale essenziale.

Ads

L’ordinanza n. 33316/2025 consente di: contestare i dinieghi INPS fondati su presunzioni;

ottenere il riconoscimento dell’assegno sociale anche in assenza di sostegno familiare;

riaffermare il carattere autonomo e personale del diritto alla prestazione assistenziale. Ogni valutazione deve essere condotta caso per caso, sulla base dei redditi reali e documentati del richiedente. La Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che: la rinuncia al mantenimento o agli alimenti non fa venir meno il diritto all’assegno sociale;

il bisogno economico non può essere negato sulla base di diritti solo teorici;

la funzione assistenziale dello Stato non è delegabile ai rapporti familiari. In presenza di un diniego fondato su tali motivazioni, è opportuno procedere a una verifica approfondita della legittimità del provvedimento e valutare le azioni di tutela previste dall’ordinamento.

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio