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Assegno sociale, “scacco” all’Inps

L’istituto di previdenza sociale aveva negato il diritto di una cittadina isolana a percepire la somma mensile, ma il Tribunale ha accolto le tesi degli avvocati Palomba riconoscendo le ragioni della donna

In assenza di elementi che provino il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va riconosciuto il diritto del cittadino all’assegno sociale. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso proposto da una cittadina isolana, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, contro un provvedimento dell’Inps – Pozzuoli con il quale era stata rigettata la domanda di assegno sociale motivandola con dei “redditi superiori ai limiti previsti dalla l. 335/95 per l’accoglimento assegno sociale per reddito pensione coniuge + redditi locazione immobili- 4800,00 euro annui”.

Secondo i legali di fiducia della signora, il provvedimento era da ritenersi illegittimo per una serie di motivi. Fra l’altro, la parte aveva già presentato un ricorso amministrativo all’Inps di Pozzuoli, che tuttavia rimaneva senza riscontro. Innanzitutto, gli avvocati avevano argomentato la tesi secondo cui non corrisponde alla realtà il fatto che l’esponente ed il suo coniuge percepiscono redditi in misura superiore a quella prescritta dalla legge n. 335/95 per l’accoglimento della domanda di assegno sociale. Inoltre, la signora non risulta titolare di alcun reddito. Inoltre il contratto di locazione registrato nel 2012 di cui fa menzione l’avviso dell’Inps impugnato era stato dapprima modificato per variazione del locatore dalla signora a quella del coniuge alcuni mesi dopo, per poi essere completamente risolto nel dicembre 2013, come i documenti prodotti comprovavano. Un ulteriore contratto di locazione, registrato a favore del coniuge, era stato risolto nella primavera 2015: anche questo documentalmente provato. Circostanze dalle quali si evince che i due coniugi non percepiscono alcun reddito da locazione. Dunque, soltanto il coniuge risultava percettore del solo reddito da pensione pari ad euro 7.073,30 annui, mentre la signora come detto non percepiva alcun reddito, cosa risultante anche dal modello Cud. La legge per l’anno 2017 (anno in cui è stata presentata la domanda) fissa il limite di reddito per il conseguimento dell’assegno sociale per le persone coniugate in euro 11.649,82, e siccome il reddito coniugale non supera tale limite, gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba avevano affermato il pieno diritto dell’esponente, titolare di tutti i requisiti prescritti dalla legge, al conseguimento dell’assegno sociale in misura ridotta così come prescritto dalla legge (differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale) a decorrere dall’1.11.2017 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

Secondo l’Inps la signora insieme al coniuge avrebbe potuto mettere a frutto un immobile di loro proprietà, locandolo o vendendolo, uscendo così dallo stato di bisogno, ma il Tribunale di Napoli ha stabilito che i documenti dimostrano l’assenza di qualsiasi comportamento diretto a frodare l’ente, affermando il diritto della donna a percepire l’assegno

L’Inps da parte sua aveva resistito al ricorso, depositando una memoria difensiva, nella quale in sostanza si sosteneva che la legge ritiene meritevole del sussidio solo colui che sia del tutto privo di qualsiasi altra fonte di sostentamento , in quanto si tratta di un sussidio svincolato da qualsiasi versamento contributivo a carico della fiscalità generale , qualificabile come prestazione totalmente assistenziale. La signora, secondo l’Inps, non avrebbe assolto l’onere della prova perché dalla consultazione dei dati dell’agenzia delle entrate effettuata nel corso dell’istruttoria amministrativa sarebbe emerso che la ricorrente è contitolare titolare con il coniuge ( già titolare di pensione ) di un immobile concesso in locazione , i cui proventi vanno a comporre i redditi del nucleo familiare insieme al trattamento pensionistico del marito , in maniera tale da non dare diritto all’assegno sociale.

L’Inps aveva contestato anche l’elemento dato dalla risoluzione del contratto di locazione, in quanto la signora non si troverebbe in uno stato di bisogno, potendo sempre mettere a frutto la proprietà sia vendendo l’immobile, sia concedendolo in locazione, e il fatto che preferisca tenerlo sfitto e pagare comunque le tasse sulla proprietà denoterebbe l’inesistenza di uno stato di indigenza , e l’ordinamento non tutela stati di indigenza precostituiti.

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LA SENTENZA

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Nel decidere la controversia, il Tribunale ha spiegato che lo stato di bisogno richiesto per l’assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate. Si discute se l’ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l’assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l’esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest’ufficio n. 1857/2016) e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico. In ogni caso, ai fini della risoluzione della lite, il Tribunale ha rilevato come l’indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall’art 3 comma 6, Legge 335/1995, che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente, non per individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo. E tenuto conto di tali principi, nel caso concreto, dalla documentazione secondo il giudice risulta che la signora non ha redditi.

Inoltre il Tribunale ha precisato che non risultano dedotti dall’Inps comportamenti da parte della signora di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell’assegno non spettante e, dunque, non c’è una frode perpetrata ai danni dell’ente. In assenza di elementi diretti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, cosa che viene esclusa dalla documentazione allegata, il Tribunale ha pertanto dichiarato il diritto della signora all’assegno sociale dall’ottobre 2017, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati, oltre agli interessi legali. Infatti la legge per l’anno 2017 (anno in cui è stata presentata la domanda) fissa il limite di reddito per il conseguimento dell’assegno sociale per le persone coniugate in euro 11.649,82 e in tale limite vi rientrano i redditi del coniuge della signora difesa dagli avvocati Palomba.

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