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“Assolto” Migliaccio, Ischia Ambiente pagata per tumulazioni mai svolte

Un dispositivo chiaro, inequivocabile, che proprio non ammette repliche. E che adesso si può ritorcere come un boomerang sul Comune di Ischia, che potrebbe fare la fine del pifferaio. Che, giova ricordarlo, andò per suonare e si ritrovò con l’essere suonato. Il giudice del Lavoro ha infatti annullato la sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni dal lavoro che venne comminata tempo fa a Salvatore Migliaccio, dipendente della Ischia Ambiente. Il quale fu oggetto di questo provvedimento sul quale non ci pronunciamo (anche perché ci ha pensato di chi competenza e cioè l’autorità giudiziaria) mentre però i vertici della società partecipata fecero spallucce su coloro che avevano colpe gravi come ad esempio quelle legate al furto di carburante. Nella sua sentenza il magistrato ha non solo cancellato la predetta sanzione ma anche condannato la Ischia Ambiente al pagamento delle spese che, accessori compresi, superano i quattromila euro. C’è però dell’altro ed è un aspetto tutt’altro che trascurabile. E’ infatti emerso che all’interno del cimitero comunale in località San Michele l’azienda a capitale interamente comunale non eseguiva le tumulazioni nonostante questo servizio fosse incluso nel capitolato per il quale il Comune corrisponde un congruo canone. A questo punto la domanda sorge spontanea: è il caso che dal palazzo municipale di via Iasolino ci si attivi per richiedere la restituzione di quanto versato alla Ischia Ambiente procedendo per danni contro gli amministratori? Anche stavolta lasciamo la risposta alla libera interpretazione dei nostri lettori, certo è che se qualcuno dovesse procedere in questa direzione sarebbero davvero “cavoli amari”.

Per adesso non si conoscono ancora le motivazioni, che saranno rese note a breve. Ma è un fatto quanto veniva riportato nella sua memoria dal difensore del Migliaccio, l’avv. Carmine Bernardo. Il quale scriveva tra l’altro che «Le attività di tumulazioni erano fatte direttamente da ditte esterne e mai con il personale della società Ischia Ambiente; era consentito effettuare lavori di tumulazione e/o inumazione anche dopo l’orario di chiusura del cimitero e ciò avveniva specialmente nel periodo estivo; pur essendoci un locale questa era inidoneo come sala mortuaria ed era preferibile operare immediatamente; solo nell’ultimo anno l’attività di tumulazione è svolta dalla società Ischia Ambiente spa mentre precedentemente era effettuata sempre da ditte private con operai propri; il codice disciplinare non è affisso nei locali cimiteriale ed al massimo è conservato chiuso in un cassetto». Un elenco di errori ed omissioni che in prospettiva futura potrebbe avere una rilevanza non da poco nell’eventuale prosieguo di questa vicenda.

A dare ulteriore vigore a questa tesi anche un altro passaggio della documentazione prodotta dall’avv. Genoveffa Bernardo nella quale si ricordano chiari indizi di come effettivamente la Ischia Ambiente fosse carente nell’ambito di un servizio per il quale era invece retribuita. «I testi escussi Trani Luigi e Senese Vincenzo – si legge – persone integerrime e sulla cui buona fede non è dato dubitare hanno candidamente affermato l’assunto della difesa di parte ricorrente.  Il Senese Vincenzo, persona estranea agli interessi di causa, ex titolare in pensione dell’agenzia di pompe funebri “Senese”, con chiarezza affermava di ricordare di non aver mai dovuto chiedere autorizzazioni per l’ingresso nel cimitero di operai esterni che effettuassero i lavori di tumulazione. Versione questa, confermata dal Sig. Trani Luigi, un ex operaio della società resistente, il quale affermava che le ditte private non dovevano fare altro che chiamare il Comune o la Ischia Ambiente per un’autorizzazione. I lavori di tumulazioni venivano dunque svolti da addetti esterni al personale della Ischia Ambiente e le autorizzazioni avvenivano oralmente e in via telefonica». Eppure, la società partecipata veniva regolarmente pagata. Ancora si legge che «le dichiarazioni rese in sede istruttoria dai due testi di parte ricorrente risultano attendibili e fondate. Il Sig. Trani, avendo lavorato per la Ischia Ambiente Spa, ha avuto modo di studiarne dall’interno il sistema organizzativo, anche sotto il profilo che attiene specificamente al regime autorizzatorio delle tumulazioni, che lo stesso si è trovato in più occasioni ad effettuare personalmente per conto di ditte esterne. Risulta quindi assolutamente credibile quanto da lui affermato. Come del resto non v’è ragione di dubitare di quanto dichiarato dal Senese, il quale non avrebbe avuto nessun ragionevole motivo per negare, ove fosse stato vero, di essersi dovuto munire di autorizzazioni scritte per effettuare lavori di tumulazione all’interno del cimitero».

E Migliaccio? Beh, tornando al grande accusato ecco come lo difendeva il suo legale, con una tesi che evidentemente è stata ritenuta plausibile dal giudice: «La sanzione disciplinare in questione non trova infatti giustificazione in alcun espresso divieto del comportamento sanzionato. Anzi, l’effettuazione di lavori di tumulazione da parte di ditte private costituiva oggetto di una prassi aziendale ormai consolidata. Il Sig. Migliaccio non solo era stato espressamente autorizzato verbalmente in questo senso, ma aveva persino ricevuto istruzioni di attendere l’arrivo delle salme anche oltre l’orario di apertura del cimitero e di trattenersi fino al termine delle operazione di interramento e tumulazione. E, nel caso di specie, costui diligentemente si era trattenuto oltre il suo orario di lavoro per attendere che gli operai della ditta Senese completassero i lavori di tumulazione, dopo essersi premurato di chiudere al pubblico il cancello di ingresso secondario alle 17.00, come da orario, e quello principale alle 17.30 circa. Del resto, considerando che il cimitero d’Ischia non è dotato di idoneo locale ove conservare le salme prima dell’interramento, sarebbe stato quantomeno impietoso da parte del Migliaccio impedire la tumulazione e chiudere il cimitero. Ma ancora, ove mai fosse realmente necessaria un’apposita autorizzazione, questa difesa si chiede: quale norma dispone che la società Ischia Ambiente, affidataria del comune dei servizi cimiteriali, debba rilasciare autorizzazioni per le tumulazioni? Qual è la formalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni? Quale regolamento, norma interna, ordine di servizio è stata mai emanata e portata a conoscenza del lavoratore che regolamenti le tumulazioni nel cimitero? Rientra nei compiti del Migliaccio, che non svolge le mansioni di custode del cimitero, verificare le autorizzazioni prescritte?». Una serie di interrogativi evidentemente legittimi, a giudicare dal dispositivo emesso dal giudice del lavoro.

Gaetano Ferrandino

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