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Assoluzione per Antonello D’Abundo, ecco le motivazioni del giudice

Il Gup ha depositato i motivi della decisione che nel giudizio abbreviato hanno visto riconosciuta la completa innocenza dell’agente di viaggio, difeso dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, dalla triplice accusa di induzione indebita, millantato credito e rivelazione di segreti d’ufficio

Sono state depositate le motivazioni del giudizio abbreviato a carico di Antonello D’Abundo: lo scorso primo marzo il Giudice dell’udienza preliminare, dottor Enrico Campoli, aveva letto in aula il dispositivo di assoluzione per tutti e tre i capi d’importazione, riservandosi i motivi. Come si ricorderà, il dispositivo disponeva l’assoluzione perché  il fatto non sussiste in ordine all’induzione indebita e al millantato credito, e per non aver commesso il fatto in relazione all’ipotesi di rivelazione di segreti d’ufficio. Il giudice ha argomentato in modo perentorio le motivazioni che riconoscono la completa innocenza del D’Abundo, restituendogli in parte il sorriso, dopo tre tormentati anni. La complicata vicenda venne innescata da una serie di ispezioni e controlli effettuati presso una delle strutture ricettive della Cast hotels, relativamente agli scarichi fognari e che, secondo l’accusa, avrebbero visto il D’Abundo e il maresciallo della Guardia Costiera Giovangiuseppe Ferrandino godere di una serie di favori (tra cui alcuni soggiorni in villaggi vacanze) in cambio di “soffiate” al titolare, Ciro Castiglione, circa lo svolgimento dei controlli stessi.

Secondo il Gup non emergerebbe alcuna evidenza probatoria sull’ipotesi che altri avessero pagato i soggiorni-vacanza al maresciallo Ferrandino, così come non vi è alcun elemento  che permetta di ipotizzare una precedente conoscenza di D’Abundo in merito a quanto  il pubblico ufficiale avrebbe poi detto nell’incontro concordato fra i protagonisti della vicenda

Il giudice lungo le quasi venti pagine di motivazioni ricostruisce la vicenda, richiamando anche l’evoluzione delineatasi dinanzi al Tribunale del Riesame e alla Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto già stabilito in quelle sedi, e come peraltro già era stato evidenziato dalla difesa del D’Abundo, sostenuta dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio. Infatti il Gup scrive che «l’organo di gravame affermava che occorreva evidenziare “come nelle fattispecie in esame il Castiglione non si dolga di un nocumento certamente ed esclusivamente “contra ius” ma prospetti, unicamente, il vantaggio discendente dall’avere il cd. “occhio di riguardo” per “stare più quieto” nella gestione delle proprie strutture alberghiere”», mentre sin dall’interrogatorio di garanzia il Ferrandino negò decisamente ogni addebito affermando di aver pagato in contanti i propri soggiorni estivi avvalendosi del D’Abundo, suo amico e titolare di un’agenzia di viaggi. Quest’ultimo spiegò che i versamenti in contanti richiesti al Ferrandino erano giustificati dal fatto che il Castiglione ne necessitava per pagare  i propri dipendenti e che al primo versamento aveva assistito suo zio Vito D’Abundo, il quale ascoltato a sommarie informazioni confermò l’episodio. Il Riesame annullò la misura cautelare in quanto riteneva che «le dichiarazioni del Castiglione fossero gravemente inficiate dalle acquisizioni sopra evidenziate atteso anche che quest’ultimo, in relazione al secondo dei soggiorni, non aveva prodotto alcuna documentazione, né il materiale intercettizio (e quello oggetto di una specifica registrazione) poteva dirsi risolutivo al riguardo atteso che “la richiesta rivolta dal D’Abundo al Castiglione di un televisore per un non meglio precisato amico” [..] era sicuramente riconducibile solo al primo, tanto che lo stesso dimostrerà di esserne l’unico effettivo possessore». Una decisione che venne riconfermata dal Riesame pur dopo l’iniziale annullamento con rinvio da parte della Cassazione (che a sua volta in un secondo giudizio confermerà la decisione del Tribunale).

Il giudice innanzitutto ha escluso perentoriamente il reato di millantato credito per D’Abundo  «alla luce del fatto che la condotta contestata, dato il tenore dell’imputazione che declina l’agire illecito in capo a un amico (?) mai individuato, una volta esclusa la riconducibilità del colloquio captato a un millantato credito dal D’Abundo relativamente alla posizione del Ferrandino, rimane non solo incerta nella sua attualità, e del tutto priva di riferimenti a un qualsivoglia pubblico ufficiale, ma anche smentita dalla circostanza documentale che il televisore venne acquistato dall’imputato rimanendo esclusivamente nel suo possesso».

La difesa, oltre alla scontata richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, sembra intenzionata anche a sporgere denuncia per calunnia

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Passando al primo capo d’imputazione, ricordiamo che venne ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, perché «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, Ferrandino Giovan Giuseppe in qualità di pubblico ufficiale e, in particolare, di sottufficiale dell’ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di Ischia, in concorso e previo accordo con D’Abundo Antonello, quale intermediario tra il Ferrandino e Castiglione Ciro abusando della qualità e dei poteri del Ferrandino il quale – nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, comandato dall’ufficio di appartenenza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli attuava, presso la struttura alberghiera Hotel Terme Tramonto d’Oro, ubicata in Forio d’Ischia e gestita dalla Cast Hotel srl di cui Castiglione Ciro era amministratore delegato, dal 12 aprile 2014 all’11 giugno 2014, una serie di controlli al fine di verificare la regolarità dei rifiuti e dei reflui da parte della suddetta struttura alberghiera, all’esito dei quali veniva disposto il duplice sequestro preventivo della struttura alberghiera su indicata per violazione in materia ambientale, rappresentando, direttamente e per il tramite del D’Abundo, al Castiglione che corrispondendo al Ferrandino le utilità di seguito indicate non sarebbero derivate ulteriori conseguenze pregiudizievoli a carico di quest’ultimo dagli ulteriori controlli che sarebbero stati posti in essere, successivamente alle date sopra indicate, dallo stesso Ferrandino nei confronti  della struttura alberghiera ovvero delle altre strutture alberghiere gestite dalla Cast Hotel srl, inducevano Castiglione Ciro a dare indebitamente al Ferrandino un’utilità, rappresentata dal soggiorno alberghiero dapprima dal 23 giugno 2014 al 6 luglio 2014 (per un costo di euro 3.062) e successivamente dal 21 giugno 2015 al 5 luglio 2015 (per un costo di euro 3.179) presso il Valentino Grand Hotel Village sito in Marina di Castellaneta, di cui usufruiva Ferrandino Giovan Giuseppe unitamente al proprio nucleo familiare, per un importo complessivo di euro 6.241, pagato dal Castiglione».

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Per questa accusa il giudice Campoli ha tenuto conto del ruolo processuale del Castiglione come coimputato, le cui dichiarazioni vanno dunque valutate attraverso un filtro probatorio più rigoroso rispetto a quello che avrebbero assunto ove gli fosse stata riconosciuta la mera qualità di persona offesa del delitto di concussione. In tale ottica, il Gup sottolinea come l’incidente probatorio, che permise di acquisire documenti in possesso del Ferrandino cristallizzandone il valore di prova, consentì di assumere una serie di dati che rafforzavano la tesi difensiva del maresciallo, e che contemporaneamente eliminavano anche ogni aspetto concorsuale da parte del D’Abundo. In particolare, dalle memorie dei dispositivi elettronici in uso al maresciallo Ferrandino è stato possibile trarre una copiosa documentazione (foto di banconote, mail, messaggi) del tutto incompatibile con un acquisto dei viaggi riconducibile a un’elargizione diretta del Castiglione in favore del maresciallo «laddove invece essa dimostra, e ben al di là di ogni ragionevole dubbio, che quest’ultimo a mezzo del D’Abundo – che poi si rivolgerà, all’insaputa del primo, al Castiglione per il prezzo di favore che lo stesso poteva conseguire e senza che ciò possa in alcun modo rilevare ai fini della induzione indebita -, trattò in prima persona, gli stessi finanche fotocopiando le banconote che andava a prelevare per effettuare il pagamento». Il giudice non manca poi di lanciare osservazioni piuttosto critiche nei confronti dell’altro imputato, originario denunciante, poi diventato coindagato e coimputato, quando scrive che «tali dati documentali assumono ancora più pregnanza laddove raffrontati con quelli prodotti dal Castiglione in quanto gli stessi, nonostante l’infinito tempo concesso, sono rimasti del tutto monchi – se non posticci – riguardo al secondo dei soggiorni contestati». Alla luce di questa e di altri dati emersi il Gup rimarca che «il dato fondamentale di tutta la vicenda risulta essere la provenienza della provvista per l’acquisto dei soggiorni presso il villaggio vacanze, circostanza quest’ultima su cui le emergenze processuali dimostrano incontrovertibilmente la riconducibilità in capo al solo Ferrandino mentre quanto avvenuto successivamente ad essa, e cioè il comportamento del D’Abundo Antonello, che effettivamente risulta essersi rivolto al Castiglione, fuoriesce totalmente dalla sfera fattuale del pubblico ufficiale e non può svolgere alcun peso probatorio né che il Castiglione abbia transatto, effettivamente, tali acquisti investito dal D’Abundo né che il contenuto della registrazione del colloquio tra i tre coimputati abbia disvelato la sussistenza della condotta di cui all’articolo 326 del codice penale».

Infine, relativamente all’ultimo capo d’imputazione, quello di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, il magistrato in primo luogo ha richiamato la piena utilizzabilità processuale del contenuto del colloquio tra i tre imputati registrato dal Castiglione, per poi affermare la mancanza di riconducibilità in capo al D’Abundo di qualsiasi profilo di concorsualità, «in quanto non solo quest’ultimo non è titolare di alcun potere in proposito, ma non vi è alcun elemento, di qualsivoglia natura, che permetta di ipotizzare una precedente conoscenza dell’imputato in merito a quanto dirà il pubblico ufficiale nell’incontro “clandestino” concordato e, soprattutto, dalla lettura dei contenuti del colloquio, emerge l’assoluta assenza di ogni interferenza dello stesso in merito alle indicazioni fornite dal Ferrandino al Castiglione riguardo ai controlli che sarebbe andato a svolgere presso la struttura alberghiera dello stesso».

In definitiva, secondo il giudice non ci sono prove che le vacanze siano state pagate dall’albergatore, e se da un certo punto di vista la sentenza sembra “bacchettare” alcuni aspetti della fase investigativa e “rimproverare” al pubblico ministero la debolezza delle prove raccolte, dall’altro pare quasi lodare la scelta della pubblica accusa di essere tornata sui propri passi fino a richiedere l’assoluzione piena del D’Abundo. Inoltre sembra che, oltre alla scontata richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal proprio assistito, la difesa del D’Abundo sia pronta a sporgere denuncia per calunnia, pur se vige ancora il più stretto riserbo sull’identità dei destinatari.

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