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Attività balneari, Pascale riscrive le regole

Il sindaco di Lacco Ameno, Pascale, ha modificato l'ordinanza balneare n. 36/2025 adeguandola alle normative vigenti e all’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto. Fuori stagione, è necessaria segnaletica multilingue che indichi l’assenza di sicurezza. Vengono introdotti divieti su campeggio, giochi, natanti, pubblicità, pesca e uso di motorini d’acqua

Cambia ancora il programma e cambiano anche le regole per la balneazione in quel di Lacco Ameno. Dopo la revoca del divieto in quel di San Montano dove si sono appena concluse le attività di dragaggio il primo cittadino di Lacco Ameno rintuzza la sua ordinanza n. 36 appena varata. Giusto il tempo della pubblicazione all’albo pretorio per comprendere la necessità di rivedere le proprie decisioni e sfornare la n.37 che modifica ed integra l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 18 giugno 2025 per la “Disciplina dell’attività balneare”. Pascale vista la propria creatura a sole 24 dalla nascita ha ritenuto necessario apportare opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’esercizio dell’attività balneare nel territorio del Comune di Lacco Ameno in conformità alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza in materia, mediante rettifica e sostituzione delle disposizioni di cui alla predetta ordinanza sindacale n. 36/2025. Fondanti in tal senso il Codice della Navigazione, le norme in materia di concessione demaniali marittime nazionali e regionali, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni con il trasferimento dei relativi fascicoli e dettando alcuni indirizzi operativi. Ancora più essenziale però è stata la vigente Ordinanza n. 38 del 9 maggio 2025 del Capo del Circondario Marittimo di Ischia in materia di “Sicurezza Balneare” e sentita giusto appunto la Capitaneria di Porto operante sul territorio che ha imposto la modifica.

Così che Pascale ha dovuto RETTIFICARE la precedente Ordinanza Sindacale n. 36 del 18.06.2025, avente ad oggetto “Integrazione e modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 18 del 20.06.2019 nonchè dell’Ordinanza n. 6 del 12.06.2020Disciplina dell’attività balneare”, disponendo l’integrale sostituzione delle precedenti disposizioni di cui all’ordinanza n. 36 del 18.6.2025, con quelle che seguono: « La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di ogni anno. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari – la cui attività deve iniziare entro il 30 giugno e terminare non prima del 1o settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all’ingresso e all’interno della struttura nonché nelle parti laterali al limite della relativa concessione, ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura: “Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”. – ancora spiega il sindaco- Nelle spiagge libere, qualora non è garantito il servizio di salvataggio il Comune deve provvedere ad apporre adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti redatta in più lingue con la seguente dicitura: “Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”». «Per la segnalazione all’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio», si legge, infine, nel documento.

Dunque, i servizi di sicurezza della navigazione, della balneazione ed in genere delle attività ad esse connesse che si svolgono sul territorio sono disciplinati dall’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di lschia, che dovrà essere esposta per tutta la durata della stagione balneare all’ingresso delle strutture balneari in luogo ben visibile all’utenza ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque Io desideri. Di rilievo le prescrizioni sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del Comune di Lacco Ameno è vietato «Lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati al noleggio autorizzati con apposita Concessione Demaniale e/o alle operazioni di assistenza e salvataggio- cosi come è vietato- Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; la violazione della presente disposizione comporterà il sequestro e smaltimento ad horas presso la locale isola ecologica delle suindicate attrezzature, oltre alle sanzioni». Altresì non si potrà far equanto segue:« occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, la fascia di mt. 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta, nei tratti di arenili particolarmente ristretti, ma comunque mai meno di metri 2;Campeggiare;Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale;Praticare qualsiasi gioco (per esempio gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc…). Detto divieto è da intendersi esteso anche per gli specchi acquei antistante le spiagge libere e/o in concessione per una profondità della battigia di mt 100;Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora ad un volume superiore alla normale tollerabilità, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore13:00 alle ore17:30.Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ecc…), organizzare giochi, manifestazioni ricreative senza le autorizzazioni della competente Autorità Comunale».

È previsto l’accesso garantito alle spiagge libere attraverso gli stabilimenti. Regolamentate anche delimitazioni, scarichi, servizi igienici e corridoi di lancio per i natanti

Vietati anche spettacoli pirotecnici, senza la autorizzazione, attività inquinanti e pericolosi, così come ogni forma di pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti con altoparlanti e/o mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei. Non si potrà neppure pescare con qualsiasi tipo d’attrezzo nelle zone destinate alla balneazione o utilizzare acqua scooter neglispecchi d’acqua destinati alla balneazione. Le strutture balneari in concessione e le spiagge libere sono aperte al pubblico per la balneazione, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, mentre l’apertura, per gli altri servizi offerti, può essere prolungata fino al tramonto. Le strutture che esercitano l’attività di ristorazione possono esercitare tali attività anche dopo l’orario che precede. Per i concessionari delle strutture balneari, fermo restando quanto previsto per la cura degli arenili, principalmente devonoassicurare il libero transito dagli ingressi degli stabilimenti – negli orari di cui al punto1 del presente articolo – a tutti coloro che intendono raggiungere le spiagge libere, se le stesse non hanno accessi indipendenti;attivare prima dell’apertura al pubblico un efficiente servizio di soccorso e salvataggio.

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È vietata qualsiasi tipo di recinzione sulle spiagge,fatta salva la sola sistemazione di elementi o segnali di delimitazione delle zone in concessione, utilizzando esclusivamente pali in legno, esclusivamente di colore bianco, infissi nella sabbia senza ancoraggi in cemento, dell’altezza massima di cm.130, distanziati al minimo di mt.3, e cordame di collegamento, conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza. Tali pali non possono essere infissi sul bagnasciuga che deve in ogni caso restare libera al transito. È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.È data facoltà ai concessionari di sottoscrivere convenzioni con esercizi commerciali adiacenti per l’uso di servizi igienici qualora non installati. Qualora i concessionari di stabilimenti, balneari intendano realizzare corridoi di lancio nell’ambito degli specchi acquei antistanti la concessione, per gli ormeggi dei natanti cosi come è accaduto in quel di San Montano devono attenersi alle prescrizioni di cui all’ordinanza di sicurezza balneare n. 38/2025.

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