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“Caro Estinto” a Serrara Fontana, il processo in appello parte con un rinvio

E’ ancora lunga dal terminare, anzi il secondo tempo della partita è appena iniziato. Potrebbe essere lungo e, soprattutto, riservare davvero colpi di scena a gogo. Un processo che in primo grado aveva visto una serie di assoluzioni che non sono andate bene alle parti civili che per il tramite del proprio difensore avevano chiesto di appellare sentenze ritenute immotivate ed ingiustificate. E così ieri mattina a distanza di due anni ci si è ritrovati dinanzi ai giudici della Corte di Appello di Napoli ma non c’è stato nemmeno il tempo di “mettere palla al centro”. La prima udienza, fissata dinanzi alla II Sezione Penale, è stata infatti rinviata al prossimo 2 maggio per eccessivo carico del ruolo. Il differimento è stato dettato anche dal fatto che i reati contestati hanno una prescrizione decisamente lunga e dunque le dinamiche processuali non sarebbero risultate compromesse.

Per ricostruire questa vicenda, però, bisogna necessariamente ripartire dall’inizio e cioè dalla sentenza di primo grado. Quella che, detto per inciso, aveva mandato assolti da ogni capo di imputazione (con la formula perché il fatto non sussiste) gli imputati Giuseppe Mattera, Enrico Mattera e Francesco Iacono, con sentenza emessa il 30 ottobre 2014 dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Dinanzi a questa sentenza l’avvocato Michelangelo Morgera aveva proposto impugnazione al pubblico ministero per conto della parte civile, rappresentata da Giovanna Mattera, Filomena Mattera, Giuseppe Nicolella e Francesco Amalfitano. Adducendo naturalmente una serie di articolati motivi, che di fatto riassumono anche una vicenda dai contenuti decisamente contorti.

Per quanto riguarda l’assoluzione di Enrico e Giuseppe Mattera dal reato di concussione, motivata dal giudice sulla convinzione che “nessuna condotta abusiva della qualità e della funzione fu mai posta in essere nei confronti del Nicolella e dell’Amalfitano, i quali non consegnarono a Mattera alcunché”, l’avvocato Morgera parla di conclusioni non condivisibili da parte del Tribunale di Napoli e sottolinea come “i fatti, debitamente provati in dibattimento, dimostrano che la fattispecie criminosa si sia chiaramente concretizzata in quanto la ditta Epomea, approfittando delle difficoltà in cui versavano le parti civili, a seguito della perdita della congiunta, per l’organizzazione del trasporto e della tumulazione della salma della medesima, avendo costoro dato incarico delle onoranze funebri a ditta che non poteva operare nel Comune di Serrara Fontana, sarebbero stati indotti a corrispondere per il tramite del Minichini la somma di 500 euro al fine di poter ottenere l’acquisizione della documentazione necessaria. Tale somma. versata ai fratelli Mattera dal Minichini, veniva successivamente restituita a quest’ultimo dalle parti civili, concretizzandosi così il ‘vantaggio indebito per il soggetto pubblico’ ed un aggravio economico ai danni delle figlie della defunta. Le motivazioni che i fratelli Mattera, titolari della agenzia di pompe funebri Epomea ponevano alla base della richiesta economica alle parti civili, per il tramite del Minichini, non possono ritenersi sufficienti a pretendere la corresponsione di una tale somma, non avendo tale ditta effettuato alcun servizio funebre. Infatti, l’unica attività che verrebbe posta in essere dalla ditta Epomea consisterebbe nel ritiro della certificazione di morte presso la casa comunale e la successiva consegna nelle mani dell’agenzia La Borbonica. Non v’è dubbio che la ditta Mattera abbia pertanto conseguito un indebito arricchimento in quanto a fronte di un corrispettivo di cinquecento euro alcunché in cambio hanno effettuato. E a fronte di tale ricavo, deriva una perdita per le parti civili che sono costrette a sborsare una cifra maggiorata di 500 euro”. Una irregolarità palese, sostiene per conto delle parti civili Michelangelo Morgera, perché di fatto in palese violazione del regolamento dei servizi funebri del Comune di Serrara Fontana sarebbe stata effettuata la cessione di detto servizio a una ditta non autorizzata da parte di chi aveva invece i titoli e per giunta dietro corresponsione di un illecito compenso. Insomma, la ditta Mattera una volta sollecitata dal funzionario pubblico Iacono, avrebbe dovuto essa stessa provvedere a svolgere quei servizi, senza cedere la documentazione al Minichini in cambio di 500 euro. Tra l’altro non potevano essere condivise le conclusioni secondo le quali la ditta Mattera non avrebbe avuto interesse ad incassare le predette somme, visto che successivamente all’episodio del decesso della madre delle parti civili, sarebbero stati stretti dei veri e propri accordi di natura economica.

Non convince nemmeno l’assoluzione per Francesco Iacono, funzionario pubblico, accusato in primo grado del reato di abuso d’ufficio. Secondo il noto penalista foriano, lo stesso Iacono “alla richiesta di rilascio della documentazione necessaria per le esequie avrebbe dovuto predisporre una determina o un atto amministrativo idoneo affinché lo svolgimento dei funerali avvenisse a mezzo della ditta autorizzata, la Epomea, a spese del Comune, salvo poi rivalersi sulla famiglia della defunta senza invece adottare un comportamento di favore teso all’indebito arricchimento della ditta appartenente ai Mattera”.

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