Balneari, nuova sentenza del Tar Toscana
Secondo la magistratura amministrativa sono da intendersi valide fino al 2033 le concessioni balneari rilasciate prima del 2009, anno del recepimento della direttiva Bolkenstein in Italia. La pronuncia riguarda un contenzioso tra il Comune di Forte dei Marmi e una società operante in Versilia

Sono valide fino al 2033 le concessioni balneari rilasciate prima del 2009, anno del recepimento della direttiva Bolkestein in Italia. Lo ha affermato una sentenza del Tar Toscana, la numero 431/2025 emessa ieri (presidente Riccardo Giani, estensore Giovanni Ricchiuto). La pronuncia riguarda il contenzioso tra il Comune di Forte dei Marmi e la società “Maitò dal 1960”, concessionaria dello storico stabilimento balneare Maitò situato nella località versiliese. La società Maitò, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Chierroni, aveva contestato la scadenza del 31 dicembre 2023 imposta dal Comune sulla sua concessione demaniale marittima. La situazione era emersa dopo che l’azienda aveva chiesto all’amministrazione la possibilità di ampliamento della concessione, al fine di costruire una piscina a servizio dello stabilimento balneare.
L’ente aveva accolto la richiesta ma ridotto la durata della concessione al 31 dicembre 2023, rispetto alla precedente scadenza al 31 dicembre 2037 rilasciata tramite atto formale (perciò in seguito a una regolare evidenza pubblica). Nell’accogliere il ricorso dello stabilimento Maitò, il Tar ha riconosciuto che la concessione «era stata rilasciata ex novo, all’esito di una procedura di evidenza pubblica e con durata fino al 31 dicembre 2037 senza ricorso ad alcuna proroga automatica di legge». Più avanti c’è il passaggio a sorpresa sul diverso trattamento per le concessioni rilasciate prima del 2009, che è una tesi rivendicata da tempo dagli operatori balneari: «È risultato incontestato, infatti, che queste ultime [le concessioni oggetto del contenzioso, NdR] sono state rilasciate anteriormente al 28 dicembre 2009, cioè prima della trasposizione della direttiva Servizi 2006/123/CE e, ciò, con la conseguenza che risulta applicabile l’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145/2018, che prevede proprio il 31 dicembre 2033 come termine ultimo di scadenza». Come ogni pronuncia del Tar, la sentenza è valida solo per lo specifico caso affrontato, ma l’affermazione del giudice rappresenta una considerazione importante a favore di una tesi da tempo rivendicata dai balneari, quella del diverso trattamento delle concessioni rilasciate prima del recepimento della direttiva Bolkestein e rinnovate attraverso atto formale. (Fonte: MondoBalneare.com).