CRONACA

Il Tar “stoppa” la Sapna, sorride il Comune di Ischia

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della società che gestisce il ciclo dei rifiuti, che chiedeva il pagamento degli interessi per alcuni crediti

La Sapna nuovamente sconfitta al Tar. La società che gestisce il ciclo dei rifiuti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per i crediti relativi agli anni 2017 e 2018, oltre agli interessi moratori, nei confronti del Comune di Ischia. Tuttavia, nel frattempo era stato raggiunto un accordo transattivo, nel quale la società aveva rinunciato agli interessi. Nonostante ciò, la Sapna ha comunque agito in giudizio per tali interessi, ma il Tribunale amministrativo ha ritenuto inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione sollevata dal difensore di fiducia del Comune, l’avvocato Leonardo Mennella. È questo in sintesi l’andamento dell’ultima controversia tra l’ente di via Iasolino e la società, dopo la camera di consiglio del 27 ottobre scorso presso l’Ottava sezione del Tar.

Il Tar ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’avvocato Leonardo Mennella, difensore dell’ente di via Iasolino, visto che nel frattempo era stata stipulata una transazione che escludeva il pagamento degli interessi

La Sapna aveva chiesto di accertare e dichiarare l’inadempimento parziale del Comune di Ischia rispetto all’obbligo di pagamento nascente dal decreto ingiuntivo per condannare l’ente al pagamento di € 49.277,37 oltre Iva al 10% a titolo di interessi moratori e oltre successivi interessi moratori dal 4 ottobre 2019, aggiungendo altri 7500 euro circa per spese, diritti e onorari. Da parte sua, il Comune tramite l’avvocato Mennella aveva eccepito l’inammissibilità della domanda, evidenziando che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale la società aveva rinunciato al titolo giudiziale e, in particolare, agli interessi moratori a fronte del pagamento rateizzato, in circa tre mesi, di oltre un milione e trecentomila euro. Inoltre la Sapna aveva anche rinunciato a parte delle spese legali accordando all’Ente resistente una decurtazione di mille euro. Dagli atti risulta infatti che dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il Comune ha effettivamente formulato una proposta transattiva per mezzo della quale la società odierna ricorrente si era impegnata –a fronte degli importi che avrebbe ricevuto – a rinunciare agli interessi di mora, alla rivalutazione ed alle spese legali, altresì rinunciando espressamente ai titoli già ottenuti per la stessa causale, e la società aveva accettato la proposta transattiva dichiarando espressamente di rinunciare agli interessi ed a una quota parte delle spese liquidate. Con una nota successiva, il Comune aveva reso noto di aver versato la prima rata indicata nella proposta pari ad euro 985.806,25, importo superiore a quello pattuito e sufficiente a coprire le spese legali.

All’esito della camera di consiglio, il Tar ha dichiarato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, in quanto il titolo sul quale si fondava il decreto ingiuntivo era stato superato da un fatto modificativo o estintivo del titolo stesso. In altre parole, nel frattempo era stata stipulata una transazione e, citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar ha spiegato che «il documentato accordo transattivo ha spiegato effetto novativo rispetto al decreto ingiuntivo azionato di cui viene richiesta l’esecuzione: esso, infatti, lungi dal riguardare prestazioni accessorie o mere modalità di pagamento, involge (oltre al debito recato dalle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 9/2019) anche pagamenti dovuti per conferimenti relativi a periodi successivi, con espressa rinuncia agli interessi previsti dal decreto ingiuntivo n. 9/2019 e a parte della somma spettante a titolo di spese legali. La posizione creditoria complessiva della società, solo in parte “coperta” dal decreto ingiuntivo, risulta, quindi, compresa in un ampio accordo transattivo che si è sostituito (per il credito azionato in questa sede) all’originario titolo di formazione giudiziale».

Il Consiglio di Stato ha infatti recentemente chiarito che “rientra nel perimetro della cognizione del giudice dell’ottemperanza valutare se e quali effetti abbia prodotto sul [titolo giudiziale] il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva” e che “a tal fine il giudice dell’ottemperanza dovrà valutare il carattere novativo o meno della transazione conclusa, oltre che la validità della clausola risolutiva di inadempimento apposta al contratto di transazione”.

Ads

Il sopravvenuto accordo tra Comune e società aveva di fatto superato il titolo su cui si basava il decreto ingiuntivo che la Sapna intendeva far valere

Ads

Inoltre, nella decisione i giudici amministrativi hanno evidenziato che nei termini perentori previsti dal codice del processo amministrativo per il deposito di memorie, la società non ha dedotto nulla in merito ad eventuali cause di nullità o inefficacia dell’accordo transattivo, le sole eventualmente esaminabili dal Tar.

Di qui la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile, condannando la società alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore antistatario del Comune, liquidandole in mille euro. Dunque, ancora una volta in sede amministrativa la Sapna soccombe alle ragioni degli enti locali, dopo le precedenti vittorie dei Comuni negli anni scorsi contro gli ingiustificati aumenti delle tariffe decisi dalla Città Metropolitana.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex