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Il Riesame conferma, Stanziola sul filo del rasoio

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Nel concedere gli arresti domiciliari al Tenente Stanziola, mitigando così la precedente misura, il Tribunale del Riesame ha comunque sostanzialmente confermato il quadro accusatorio delineato nell’ordinanza applicativa di misure cautelari che disponeva l’arresto e la traduzione in carcere per l’ex responsabile dell’UTC di Barano, accusato tra l’altro di tentata concussione, falso ideologico, materiale e peculato (oltre che di abuso d’ufficio), nell’ambito dell’inchiesta “Free Market” deflagrata il nove ottobre scorso, esattamente un mese fa. Nelle motivazioni depositate dal Riesame ieri mattina, i magistrati si sono inizialmente soffermati sulle questioni preliminari proposte dal legale di fiducia del tenente di polizia municipale, Cesare Patroni Griffi, rilevandone l’infondatezza, evidenziando che «l’omesso deposito dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti allegati, compromette ingiustificatamente il debito esplicarsi del diritto di difesa e pertanto determina la nullità dell’interrogatorio dell’indagato (o dell’imputato), ma si tratta di una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al compimento dell’atto, ossia dell’interrogatorio», oltre a ribadire che «non dà luogo a nullità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare l’insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati, a norma dell’art. 293 c.p.p., comma 3, in considerazione della loro vastità e complessità, potendo la difesa chiedere la dilazione dell’interrogatorio, sempre entro il termine inderogabile di cinque giorni  stabilito dall’art. 294 c.p.p.». Il collegio ha quindi rilevato che «nel caso in esame, il difensore, avvisato del compimento dell’interrogatorio, ha regolarmente partecipato all’espletamento dell’atto senza avanzare alcuna richiesta di differimento entro il quinto giorno dall’esecuzione dell’ordinanza coercitiva e senza formulare alcuna eccezione in merito all’omesso deposito della mozione cautelare del 14 gennaio 2015 (omesso deposito, peraltro, del tutto indimostrato, risultando l’atto regolarmente inserito nella cartella TIAP, resa visibile a questo tribunale per la procedura di riesame)». Per i giudici, l’omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all’attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario  risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. Esaurite tali questioni preliminari, l’ordinanza del Tribunale ripercorre in buona sostanza le motivazioni che fondarono il provvedimento di arresto, rilevando che «l’indagato, peraltro, mantiene, tuttora, la responsabilità del VII settore (ecologia e ambiente, cimiteri, trasporti, videosorveglianza mobile istituita nell’ambito della repressione di reati e violazioni amministrative di tipo ambientale: depositi di RSU fuori orario, discariche abusive ed altro) e la qualifica di Ufficiale della Polizia Municipale incaricato del controllo delle attività connesse al mercato settimanale, della prevenzione e repressione del controllo delle attività connesse al mercato settimanale della prevenzione e repressione dell’ambulantato abusivo in località Maronti, con piene funzioni gestionali e organizzative, compreso il potere di disporre l’assegnazione di personale, di stipulare contratti ed impegnare l’amministrazione verso terzi, come da decreto emesso in data 20.05.2014». In un altro passo dell’ordinanza, relativamente a quegli atti che il tenente Stanziola poneva in essere, secondo l’accusa, per avvantaggiare in modo illecito l’Associazione Testaccio Grandi Eventi, usando indebitamente le risorse comunali, si legge che «gli elementi acquisiti dimostrano, che il funzionario Stanziola, ancora una volta in totale spregio della normativa di settore, ha acquistato per conto del Comune un palco modulare, destinato ad essere usato dalla sua associazione (in persona anche del presidente Schiano) per incrementare i guadagni tratti dall’organizzazione abusiva delle attività fieristiche e mercatali di Testaccio. Inequivoche in tal senso, le dichiarazioni del dipendente comunale Luigi Di Costanzo “…poiché fino al mese di luglio 2013 ho prestato servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale sotto le dirette dipendenze dello Stanziola che è attuale responsabile del servizio UTC per l’edilizia privata, sono a conoscenza che lo stesso collaborava e non so se come socio o altro con un’associazione nata in località Testaccio. Effettivamente per mezzo di questa associazione lo Stanziola si occupava di organizzare il mercato del venerdì ed alcune manifestazioni o sagre che venivano svolte in piazza Mar Del Plata ed era il punto di contatto tra Amministrazione e Associazione. Mi chiedete se lo stesso faceva uso di mezzi o attrezzature del comune per organizzare tali eventi. Posso riferirvi che ho visto io in prima persona una determina firmata dallo stesso Stanziola con il quale autorizzava l’acquisto di 2 generatori di corrente e sono a conoscenza che lo stesso ebbe a proporre una delibera di giunta che mi pare essere stata accolta, per l’acquisto di un palco modulare di circa 100 mq dividibile in palchi da 25 mq per effettuare spettacoli. Devo dire che lo Stanziola oltre ad avere la direzione dell’UTC, aveva, fino a quando io ho fatto parte dell’UTC, anche la responsabilità dell’Ufficio Manutenzione, Trasporti, Ecologia, Cimiteri, nettezza urbana. Questo significa che aveva la piena disponibilità di tutti gli uomini e mezzi del Comune di Barano, utilizzabili con disposizioni di servizio anche orali…”». Sul punto, l’ordinanza del Riesame tiene a precisare che da accertamenti esperiti presso il Comune di Barano emergeva che : «a) non vi erano delibere di giunta comunale o consiglio comunale che disponessero l’acquisto del palco; b) il palco era stato acquistato dall’ufficio Tecnico Comunale – settore manutenzione con la determina n. 48 del 19.07.2013 a firma di Stanziola, in cui veniva indicata una generica necessità del bene per “le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio Comunale, che supera di gran lunga quelle degli scorsi anni”; c) la determina non rispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge in ordine all’obbligatorietà delle procedure previste per gli acquisti in affidamento diretto ed in economia, in quanto il funzionario non aveva dato atto di aver esperito tutte le procedure tramite convenzioni CONSIP e tramite MEPA (obbligatorie ai sensi dell’art. 7, comma 2, DL 52/2012) né aveva chiarito le modalità con le quali era stata esperita – in fase istruttoria – la ricerca di mercato per stabilire la congruità del prezzo d’acquisto del bene». Anche in relazione al “secondo ramo” dell’inchiesta, quello relativo alle vicende dell’hotel “Casa Bianca”, il Tribunale della Libertà ritiene fondati i gravi indizi posti a base delle accuse formulate nell’ordinanza di custodia cautelare, soprattutto in merito all’autorizzazione paesaggistica emanata da Stanziola nell’ottobre 2013, in qualità di dirigente dell’UTC, documento in cui la firma del responsabile paesaggistico risultò falsificata, così come contraffatti erano alcuni timbri e sigilli, oltre al mancato parere della Soprintendenza, a cui la documentazione non risultava inviata. I giudici hanno rimarcato pesantemente l’interessamento dello Stanziola per la “Casa Bianca” durante la telefonata con l’avvocato Mattera, intercettata dagli inquirenti. Nell’ordinanza i magistrati hanno fatto una previsione di condanna certa per quasi tutti i capi d’imputazione, valutando che, stando così le cose, in caso di condanna per Stanziola la pena detentiva sarà superiore ai due anni, pertanto senza la possibilità di sospensione della stessa. In definitiva, quindi, l’impianto accusatorio tracciato dal Giudice per le Indagini Preliminari viene confermato dal Riesame, che però, a differenza del primo, ha ritenuto che vi fossero le condizioni per mitigare la misura cautelare accogliendo le richieste della difesa. Si legge infatti nelle motivazioni: «Dissentendo dal giudizio del GIP, che ha ritenuto indispensabile la custodia in carcere, ritiene, tuttavia, il Tribunale che idonea cautela sia quella, invocata dalla Difesa, degli arresti domiciliari in Napoli. Tale misura, come cautela comunque sensibilmente limitativa della libertà personale del soggetto e con le specifiche prescrizioni esecutive che si ritengono di adottare e che verranno precisate in dispositivo, si manifesta, infatti, proporzionata alla natura e al grado delle ravvisate ragioni di prevenzione speciale, ed idonea a costituire un efficiente controllo al fine di evitare il ripristino di contatti illeciti del medesimo tipo per la ripresa delle accertate attività delittuose di settore».

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