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RITARDO “FATALE”, ELEZIONI A RISCHIO A CASAMICCIOLA

Ufficiale il ricorso depositato al Tar Campania dagli avvocati Petrone e Iacono e firmato dal candidato al consiglio comunale Abramo De Siano. Nel mirino la mancata pubblicazione delle liste entro sabato 6 maggio sull’albo pretorio on line del Comune e in luoghi pubblici. La tesi del ricorrente: “La pubblicazione costituisce momento preclusivo per l’adozione di una serie di provvedimenti”. Appuntamento il 30 novembre dinanzi ai giudici della II Sezione

DI GAETANO FERRANDINO E IDA TROFA

Adesso è davvero ufficiale, le elezioni casamicciolesi non sono ancora finite. E’ stato infatti depositato – come si vociferava da giorni e come peraltro vi abbiamo raccontato già nell’edizione di ieri del nostro giornale – un ricorso contro la consultazione elettorale che si è svolta nella cittadina termale lo scorso 14 e 15 maggio. L’atto in questione porta la firma di Abramo De Siano, che era stato candidato al consiglio comunale con la lista “Per Casamicciola”, rappresentato dagli avvocati Miriam Petrone e Christian Iacono ed è indirizzato contro il Comune di Casamicciola Terme nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del sindaco eletto Giosi Ferrandino e dei consiglieri eletti Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino, Raffaella Piro e Angela Di Iorio. Nel ricorso si chiede esplicitamente l’annullamento “dell’atto del 16 maggio 2023 (di cui non si possiede copia) di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; b) dell’atto prot. n. 571 dell’8 maggio 2023, con il quale è stato pubblicato all’albo pretorio on line il documento a firma del Commissario Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali alle ultime consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte in Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente”.

Nell’esposizione dei fatti De Siano ricordava in primis di essersi candidato alla carica di consigliere comunale e poi di aver ricordato ai segretari generali delle varie località interessate alle consultazioni elettorali – tra le quali Casamicciola Terme – di provvedere alla predisposizione dei manifesti con le liste e i candidati e alla loro pubblicazione all’albo pretorio on line nonché in altri luoghi pubblici. La pubblicazione, aggiunge il ricorrente, sarebbe dovuta avvenire secondo le normative vigenti entro sabato 6 maggio 2023 ma l’adempimento veniva portato a compimento soltanto l’8 maggio, ossia due giorni dopo. Di qui nell’atto si legge che “è, quindi, evidente che la tardiva pubblicazione all’albo pretorio on line dei manifesti elettorali e delle liste dei candidati rappresenti causa di illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale e, quindi, in via derivata, anche del verbale di proclamazione degli eletti”. Non a caso tra i motivi dell’impugnazione si parla esplicitamente di “eccesso di potere per violazione del principio del favor partecipationis, violazione e falsa applicazione del termine perentorio indicato dall’art. 31 del DPR 16 maggio 1960 n. 570. Violazione dei principi che regolano il procedimento elettorale”. Si fa poi riferi9mento al DPR n. 570/60 che ha approvato il Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali che stabilisce una serie di procedure nell’art. 30 tra cui quella che riportiamo integralmente a seguire contenuta invece nell’art. 31: “Le decisioni di cui all’articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all’art. 27 n. 3, e per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro l’ottavo giorno precedente l’elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l’ordine risultato dal sorteggio”. Un atto procedurale questo che, come lamentato da Abramo De Siano, non sarebbe stato portato a compimento entro i tempi previsti.

Gli avvocati Petrone e Iacono evidenziano che “dalle disposizioni innanzi richiamate si evince che innanzitutto che il procedimento elettorale è costituito da una serie di adempimenti, necessariamente connessi tra loro, che debbano svolgersi entro termini perentori ed in una sequenza predeterminata in modo tassativo; pertanto, l’invalidità di un adempimento e la conseguente impossibilità di rinnovarlo legittimamente a termine scaduto, determina la frattura insanabile della sequenza da cui, a sua volta, deriva l’invalidità dell’intero procedimento senza possibilità di distinguere tra atti anteriori e atti successivi a quello viziato”. (e a riguardo viene presentata anche ampia giurisprudenza, ndr). Sempre i legali di Abramo De Siano evidenziano con forza che “quanto, poi, alla perentorietà del termine indicato dall’art. 31 del D.P.R. in esame, essa discende in primo luogo dal fatto che la pubblicazione dei manifesti elettorali costituisce il momento preclusivo per l’adozione di provvedimenti, in materia di ammissione o di esclusione delle liste dalla competizione elettorale, giacché tale vicenda segna l’inizio della successiva fase del procedimento elettorale (vedi, in tema, T.A.R. Lazio Roma, Prima Sezione bis, sentenza del 12 maggio 2005). Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi in ordine alla natura del termine di otto giorni precedenti l’elezione (all’epoca della decisione ‘15 giorni’), entro il quale le liste dei candidati devono essere affisse all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici così come stabilito dall’articolo 31 del richiamato d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570”. E a seguire ecco snocciolate una serie di decisioni adottate al termine delle quali Petrone e Iacono arrivano ad una logica (ovviamente dal loro punto di vista) conclusione: “Da tanto consegue che, nel caso in esame, la pubblicazione all’albo pretorio dei manifesti con le liste e i candidati ammessi alle consultazioni elettorali amministrative di che trattasi è avvenuta fuori termine massimo con ripercussioni sull’intero procedimento amministrativo elettorale”. E poi ancora gli avvocati aggiungono: “Non vi è dubbio, peraltro, che il ricorrente, quale candidato alla competizione elettorale in questione e non eletto, sia stato pregiudicato da tale tardiva pubblicazione, non avendo potuto palesare – per tutto il termine tassativamente indicato dalla legge – la sua candidatura ai cittadini casamicciolesi chiamati alle urne, di cui risulta lesa irrimediabilmente la libera esplicazione del diritto di voto garantito dall’art. 48 Cost. che, nel solennemente qualificare il voto come “personale ed eguale, libero e segreto”, individua un fondamentale diritto di libertà catalogato da autorevole dottrina fra i diritti funzionali, attinenti alla scelta dei titolari di funzioni pubbliche elettive”. Poi si conclude per l’accoglimento del ricorso che sarà discusso il prossimo 30 novembre dinanzi ai giudici della II Sezione del Tar Campania.

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