Barano, il Consiglio di Stato conferma le demolizioni
Respinto l’appello di Sergio Siciliano contro l’ordinanza di demolizione emessa nel 2018 dal Comune di Barano. La vicenda riguarda la realizzazione, senza titolo edilizio, di una strada in calcestruzzo, una scala in ferro e un terrazzino in cemento armato in via G. Corafà. L’ente aveva disposto la rimozione delle opere per abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Una strada in calcestruzzo lunga una cinquantina di metri, larga in media tre, con una biforcazione che porta a un’area anch’essa pavimentata. All’inizio del tracciato, accostata a un muro di contenimento, una scala in ferro di otto metri per uno circa, che sbocca su un terrazzino sorretto da una soletta a sbalzo in cemento armato. Sono questi, in estrema sintesi, gli interventi realizzati all’interno della proprietà dei fratelli Siciliano, a Barano d’Ischia, e ritenuti abusivi dal Comune, che nel 2018 ne aveva ordinato la demolizione (ordinanza n. 28 del 14 giugno). Dopo il primo round davanti al TAR Campania, concluso con la sentenza di rigetto del ricorso presentato da Sergio Siciliano, la vicenda è arrivata al Consiglio di Stato. E la Sezione Settima, con sentenza pronunciata all’udienza pubblica (estensore la consigliera Angela Rotondano), ha respinto l’appello, confermando l’ordine di demolizione e ribadendo principi che, per un territorio come Ischia – interamente tutelato da vincoli paesaggistici – hanno un peso concreto nella vita di tutti i giorni. “L’appello è infondato”, scrive il collegio, chiudendo così lo spazio a interpretazioni riduttive della portata delle opere.
La Settima Sezione ha confermato la sentenza del TAR Campania n. 958/2023, ritenendo infondati tutti i motivi di appello. I giudici hanno qualificato gli interventi come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Il cuore della controversia sta tutto nelle caratteristiche e nella funzione degli interventi. Il Consiglio di Stato ricostruisce i fatti con dovizia di particolari: “pavimentazione in calcestruzzo di un tracciato di strada (per una lunghezza di circa mt. 56,00 e una larghezza media di circa mt 3,00)” che “mediante una biforcazione, conduce ad un’area anch’essa pavimentata”; “installata una scala di ferro lunga mt. 8,00 e larga circa mt. 1,00” che porta “ad un’area terrazzata posta ad una quota di circa mt. 3,30 dal piano di campagna”; “il pianerottolo d’arrivo… è costituito da una soletta a sbalzo in cemento armato”. Questi interventi, sottolinea la sentenza, sono stati eseguiti “in difetto di ogni titolo abilitativo” e ricadono in un’area “sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale che comprende l’intero territorio del Comune di Barano d’Ischia”, istituito con il D.M. 19 giugno 1958, e classificata dal Piano Territoriale Paesistico dell’isola d’Ischia in zona P.I. – Protezione Integrale. L’appello di Sergio Siciliano si muoveva su tre direttrici. La prima: una parte delle opere non sarebbe a lui ascrivibile, in quanto insistente sulla porzione di fondo del fratello Emilio; la seconda: gli interventi sarebbero pertinenze o comunque manutenzioni prive di aumento di volume o superficie, al più soggette a SCIA e sanzione pecuniaria, non a demolizione; la terza: il Comune avrebbe agito senza il parere della Commissione edilizia integrata prevista dalla L.R. Campania n. 10/1982, violando il giusto procedimento. Il primo argomento non passa. La strada in calcestruzzo, rilevano i giudici, “inizia dal fondo di proprietà esclusiva del sig. Emilio Siciliano e termina nel fondo di proprietà dell’odierno ricorrente”. Dunque: un unico tracciato viario, a servizio di entrambe le proprietà, la cui “funzione unitaria” impedisce di spacchettare le responsabilità. “Ogni sua parcellizzazione risulterebbe arbitraria”, si legge, e stabilire nel dettaglio chi demolisce che cosa non riguarda la legittimità dell’ordinanza ma “attiene alla mera fase esecutiva”.
C’è di più. Il TAR, ricorda il Consiglio di Stato, non ha “integrato” la motivazione del Comune, come temeva l’appellante; si è limitato ad applicare un criterio consolidato: guardare l’insieme e non il singolo pezzetto di cemento. “È infatti solo la valutazione unitaria – scrivono i giudici – che può chiarire il grado effettivo di trasformazione del territorio”. Il secondo snodo è il più decisivo per chi, sull’isola, si domanda quando un’opera diventa “nuova costruzione”. Per il collegio non ci sono dubbi: qui la trasformazione del suolo è stabile e rilevante, dunque serviva il permesso di costruire e, data la zona vincolata, l’autorizzazione paesaggistica. La sentenza parla chiaro: gli interventi “costituiscono interventi idonei a determinare una stabile trasformazione del territorio”, non riconducibili a manutenzione, neppure straordinaria. Quanto alla tesi della SCIA con semplice sanzione pecuniaria, i giudici fanno una doppia precisazione. In primo luogo “non è stata presentata neppure la SCIA” e poi anche a voler discutere del titolo più o meno “leggero”, “la misura ripristinatoria adottata dal Comune… costituisce atto dovuto” perché l’art. 27 del d.P.R. 380/2001 impone l’ordine di demolizione per tutte le opere realizzate senza titolo, “a maggior ragione in zona vincolata”. L’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è, testualmente, “in re ipsa”: c’è perché l’abuso c’è. Sul capitolo pertinenze la Sezione richiama un principio utile, anche pratico: la pertinenza urbanistica è concetto più ristretto di quello civilistico. Non basta che un manufatto “serva” un altro per diventare pertinenza; deve essere privo di autonoma rilevanza e non alterare i luoghi. Qui, al contrario, “le opere non hanno conformazione e consistenza tali da renderne evidente e riconoscibile la loro finalità meramente accessoria”: strada, scala e terrazzino modificano visibilmente l’assetto dell’area. Ultimo punto: il parere della Commissione edilizia integrata. Anche qui il Consiglio di Stato conferma il TAR: l’ordinanza di demolizione non è una sanzione paesaggistica ma un provvedimento edilizio ripristinatorio. Per adottarlo, dice la sentenza, “non è necessario acquisire il parere” della Commissione, perché l’ordine discende direttamente dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia, senza passaggi istruttori ulteriori.





