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Barano, le motivazioni del no al Comune unico

Centocinquanta righe di motivazioni per esprimere il no al Comune unico. Così la maggioranza del Sindaco Dionigi Gaudioso ha spiegato le ragioni del parere negativo. Circa cinque pagine tra storia e geografia per respingere al mittente la proposta avanzata in Regione Campania dal Consigliere regionale Maria Grazia Di Scala

«Premesso che la legge regionale 29 ottobre 1974 n. 54 e ss.mm.ii. detta norme, tra l’altro, sulla istituzione di nuovi Comuni; – comincia così il dettagliato no della maggioranza consiliare – in particolare la detta legge, all’ art. 2 lett. a), sancisce che l’istituzione di un nuovo Comune può aver luogo mediante la fusione di due o più Comuni appartenenti alla medesima Provincia; – l’art. 8 della stessa legge prevede che i disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni comunali devono essere corredati “dal parere espresso dai Consigli Comunali dei Comuni interessati” e che i pareri preventivamente chiesti agli Enti interessati vengano allegati al disegno di legge unitamente alla deliberazione di presentazione al Consiglio Regionale; qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio Regionale, con proprio atto, a norma dell’art. 14 dello Statuto, stabilisce la indizione di referendum consultivo ai sensi del secondo comma dell’art. 133 della Costituzione; VISTA la proposta di legge regionale R.G. n. 476 ad iniziativa dei consiglieri regionali Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi con oggetto “Istituzione del Comune Unico Isola d’Ischia” attraverso la fusione degli attuali sei Comuni; tale proposta è costituita da n. 4 articoli e la relazione di accompagnamento, che si allegano alla presente, facendone parte integrale e sostanziale; VISTA la nota prot. 259 del Consiglio Regionale della Campania – I Commissione permanente Affari istituzionali del 26.09.2017, acquisita al prot. n. 6504 del 26.09.2017, avente ad oggetto “Richiesta parere” in ordine alla proposta di legge R.G. n. 476, con cui si sollecita il parere previsto ex lege per l’esame istruttorio della proposta di legge».

2011. «CONSIDERATO CHE: – con delibera n. 12 del 12.08.2003 il Civico Consesso di Barano d’Ischia ha già espresso parere sfavorevole al progetto di legge regionale n. 237 del 22.11.2002 d’iniziativa dei consiglieri Simeone, Specchio ed altri avente ad oggetto: “Istituzione Comune Unico dell’Isola di Ischia” mediante la fusione dei Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana nella Provincia di Napoli; – il Consiglio Comunale non ha ritenuto doversi esprimere, non essendo mutato l’intendimento, sul nuovo progetto di legge regionale n. 72 di iniziativa del consigliere regionale Angelo Marino avente ad oggetto: “ Istituzione Comune Unico dell’Isola di Ischia”; – in relazione alla proposta di legge regionale R.G. n. 413 ad iniziativa del consigliere regionale Domenico De Siano con oggetto “Istituzione Comune Unico Isola di Ischia”, il Consiglio Comunale, con delibera n. 7 del 21.03.2013, ha espresso parere sfavorevole in ordine alla summenzionata proposta di legge; PRESO ATTO CHE: – la consultazione referendaria tenutasi il 5 e 6 giugno 2011 ha avuto esito negativo non raggiungendo il quorum previsto per legge, essendosi recata alle urne solo una percentuale esigua degli elettori ed un numero ancora inferiore di elettori si è espresso a favore della fusione; in tale circostanza, invero, per quanto concerne il Comune di Barano d’Ischia, hanno partecipato alla tornata elettorale solo 2.717 cittadini rispetto ai 9.171 aventi diritto (percentuale di votanti pari al 29,70%) e appena 2.401 votanti su 9.171 (26,18%) si sono espressi a favore del “Sì”; il dato complessivo di tutti e sei i Comuni dell’Isola d’Ischia è di 14.855 votanti su 52.948 aventi diritto (percentuale pari al 28,48%), con soli 12.709 elettori (24,36%) che hanno votato a favore della fusione; pertanto, la volontà popolare, come risultante dal referendum del 2011, é quella di mantenere invariate le circoscrizioni territoriali dei Comuni attualmente esistenti sull’Isola d’Ischia; – l’attuale dettato costituzionale, soprattutto alla luce della riforma del 2001, colloca i Comuni al primo posto tra gli enti autonomi che costituiscono la Repubblica; il primato dei Comuni tra le istituzioni repubblicane si basa sulla priorità del loro rapporto con i cittadini, come riconosciuto dall’art. 118 della Costituzione; in tale ottica, la eliminazione degli attuali sei Comuni e la loro fusione in un unico Ente comunale di ben più vaste dimensioni, non solo territoriali ma anche amministrative, rischierebbe di determinare un “distacco” tra la comunità amministrata ed il livello di governo comunale; – il Comune di Barano d’Ischia, che da ultimo censimento ISTAT risulta avere 9.882 abitanti, non può considerarsi come “piccolo Comune” e quindi non è soggetto agli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i quali si applicano ai Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti (con popolazione inferiore a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane); – pur nella sopra esposta consapevolezza che il Comune di Barano d’Ischia non possa qualificarsi come “piccolo Comune”, non può tuttavia ignorarsi il più recente indirizzo legislativo, ed in particolare la Legge c.d. “Realacci”, che, invertendo il precedente trend volto ad incentivare i processi di fusione, va nella opposta direzione di favorire i “piccoli Comuni”, prevedendo per gli stessi finanziamenti ed altre forme di agevolazioni; la citata legge, come si legge nella relazione illustrativa, “nasce dalla consapevolezza delle grandi potenzialità dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nonché dei comuni compresi nei territori montani e rurali in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali, quindi dalla volontà di valorizzare tale patrimonio”, preso atto che “i piccoli comuni sono custodi di gran parte dei tesori, delle identità e delle tradizioni italiche.”; PRESO ATTO, altresì, del fatto che la vigente normativa prevede diverse forme associative tra gli Enti comunali (Convenzioni, Consorzi, Unioni di Comuni), nonché altri strumenti quali la Comunità montana, la Comunità isolana, l’esercizio coordinato di funzioni negli ambiti sovracomunali definiti dalla Regione, l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni; tali strumenti permettono ai Comuni di cooperare nell’esercizio delle funzioni loro attribuite e di usufruire dei relativi vantaggi in termini di economicità, efficacia, efficienza, senza rinunciare alla propria identità ed autonomia; PRESO ATTO, ancora, della circostanza per cui l’art. 4 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli prevede che la stessa Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza; ciascuna zona omogenea, costituita da Comuni territorialmente contigui, costituisce l’ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del Piano strategico; in tale contesto normativo, pertanto, appare superfluo procedere alla fusione tra le realtà comunali attualmente presenti sull’isola d’Ischia».

STORIA. «CONSIDERATO, altresì, che i Comuni dell’Isola d’Ischia, dal 1938 al 1945 hanno già sperimentato l’esperienza del “comune unico” denominato “Ischia” con risultati negativi, come raccontano le cronache dell’epoca (“Giorno 16 novembre 1945, Segretario Antonio Matarese, il Commissario prefettizio Avv. Giovanni Di Meglio riaprì le sedute nel Comune di Barano con queste parole: “Ritenuto che col D.L. 21 agosto 1945 questo Comune è stato restituito alla sua autonomia, si ravvisa provvedere urgentemente alla riorganizzazione di tutti i servizi, tenendo presente le condizioni finanziarie speciali molto precarie fino a quanto non saranno sistemate col Bilancio ’46 su basi solide, fondate e sicure” – G.G. Cervera – A. Di Lustro, Barano d’Ischia – Storia, 1989, pag. 150)».

GEOGRAFIA. «PRESO ATTO del fatto che il Comune di Barano d’Ischia è il secondo Comune dell’Isola per estensione territoriale ed ha una storia millenaria oltre che tradizioni molto conosciute quali la “ ’Ndrezzata ”; le prime notizie di insediamenti abitativi risalgono all’III secolo a.C., mentre l’autonomia amministrativa venne conseguita nel Cinquecento». IL NO. «RITENUTO, dunque, per le motivazioni che precedono, di esprimere parere sfavorevole in ordine alla proposta di legge in oggetto».

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Luigi Balestriere

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