CRONACA

Barano, pugno di ferro contro gli abusi

Dal muro che restringe un alveo in via Molara ai manufatti e alle tettoie realizzati a Cava Pozzillo. L’Ufficio Tecnico ordina ai proprietari il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni

Tre distinti interventi, tra via Molara e Cava Pozzillo, finiscono nel mirino dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barano. La responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, l’architetto Agnese Cianciarelli, ha firmato altrettante ordinanze con le quali dispone la rimozione e la demolizione delle opere ritenute abusive, concedendo ai proprietari novanta giorni dalla notifica per provvedere a proprie spese. La situazione più delicata riguarda via Molara, dove il sopralluogo eseguito il 14 maggio, a seguito di una segnalazione, ha interessato un tratto di alveo vicino all’area comunale sulla quale è in corso la realizzazione del nuovo parcheggio. Sul confine orientale i tecnici hanno riscontrato la presenza di un muro in pietre di tufo poggiato su cordoli in cemento armato, sviluppato a forma di U per una lunghezza complessiva di circa 26 metri e un’altezza di 4,60 metri, compreso il parapetto. Sulla struttura è stata realizzata una soletta in cemento armato che forma un terrazzo al servizio del fabbricato retrostante. Dagli accertamenti non sono emersi titoli abilitativi e, soprattutto, una parte dell’opera, per circa un metro e mezzo, occuperebbe quello che originariamente era l’alveo, restringendone e deviandone il corso. Una condizione resa ancora più significativa dallo stato del muro, sul quale sono state rilevate evidenti spaccature lungo il lato occidentale e nella parte frontale, tali da comprometterne la staticità anche per l’azione dell’acqua durante le piogge.

Le altre due ordinanze riguardano Cava Pozzillo. La prima trae origine da un controllo del 30 ottobre 2025, durante il quale è stato verificato che una porzione di fabbricato realizzata in ampliamento, già oggetto di un accertamento risalente al 1995, risultava ormai completata e resa abitabile. Per l’immobile risultano agli atti due istanze di condono, presentate rispettivamente nel 1995 ai sensi della legge 724/94 e nel 2004 in base alla legge 326/2003. Sempre a Cava Pozzillo, un successivo sopralluogo del 20 novembre 2025 ha interessato due proprietà ricadenti sulla stessa particella catastale. Nella prima sono stati individuati una tettoia con struttura in acciaio e copertura in lamiere zincate, un manufatto in muratura con copertura in ferro e lamiere, completo internamente di intonaco e pavimentazione, un piccolo locale adibito a wc e un container collocato su un rimorchio. Le strutture, utilizzate come deposito di attrezzature edili, insistono su un’area pavimentata con manto bituminoso e recintata. Nell’altra porzione del fondo sono state invece riscontrate altre due tettoie, anch’esse destinate al deposito di materiale e attrezzature. Secondo l’Ufficio Tecnico, per consistenza e caratteristiche le opere contestate devono essere ricondotte agli interventi di nuova costruzione, in quanto determinano nuovi volumi e una trasformazione del territorio. Sarebbero quindi subordinate al rilascio del permesso di costruire e alla verifica della compatibilità paesaggistica, considerato il vincolo che interessa il territorio comunale.

Le ordinanze richiamano sia il Piano Urbanistico Comunale adottato nel 2021 sia, soprattutto, le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale dell’isola d’Ischia. Via Molara ricade nelle “Aree urbanizzate ricomprese in area vulcanica”, mentre Cava Pozzillo è classificata tra i “Versanti collinari con presenza di terrazzamenti”: in entrambi i casi la disciplina paesaggistica esclude gli incrementi volumetrici contestati. Per il Comune non sussisterebbero dunque le condizioni per un favorevole accertamento di conformità. Inoltre, gli abusi individuati vengono considerati successivi al 31 marzo 2003 e quindi esterni ai limiti temporali previsti dalle diverse sanatorie straordinarie. Da qui l’ordine rivolto ai proprietari e agli eventuali coobbligati di demolire le opere entro novanta giorni. Se il termine trascorrerà senza che sia stato eseguito il ripristino, il Testo Unico dell’Edilizia prevede l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e delle ulteriori superfici individuate dalla normativa. All’inottemperanza potrà aggiungersi una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 20.000 euro.

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